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Luminarie
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3. Distanze di rispetto


La norma di prodotto che si occupa delle catene luminose non fornisce particolari indicazioni per quanto riguarda l'altezza di installazione che comunque non deve arrecare intralcio al passaggio e creare problemi per la sicurezza delle persone (fig. 2). Indicativamente, per analogia con quanto richiesto dal DPR 495 del 16/12/92, l'altezza rispetto al piano della carreggiata stradale dei cavi che attraversano la strada non deve essere inferiore a 6 m e, così come previsto dallo stesso DPR per le lanterne dei semafori, non meno di 5,10 m l'altezza verso terra delle figure luminose appese ai cavi.

Fig. 2. Distanze da altri impianti

Per quanto riguarda le distanze di rispetto fra altri impianti ci si può riferire alla Norma CEI 11-4 che fornisce le seguenti indicazioni:

  • Tra una catena luminosa e una linea elettrica aerea nuda di classe 0 o I (BT), ci deve essere almeno 1 m (0,5 m nell'abitato). Se la catena è in cavo aereo, la distanza può essere ridotta a 0,3 m;

•  Tra i sostegni delle catene luminose e una linea elettrica aerea nuda di classe 0 o I (BT), ci deve essere almeno 1 m (0,5 m nell'abitato). Se la linea è in cavo aereo, la distanza può essere ridotta a 0,5 m;

  • Tra una catena luminosa e una linea elettrica aerea nuda di classe II (MT), ci devono essere almeno 1,8 m;

•  Tra i sostegni delle catene luminose e una linea elettrica aerea nuda di classe II (MT), ci devono essere almeno 3,3 m. Se la linea è in cavo aereo, la distanza può essere ridotta a 1,3 m;

  • Tra una catena luminosa e i rami degli alberi ci devono essere almeno 0,3 m;
  • Tra una catena luminosa e una linea di trazione di filobus e tram ci deve essere almeno 1 m.

Se l a catena luminosa è alimentata a tensione di rete a 230V è bene che non sia installata a portata di mano (riferirsi, per analogia, ai limiti d'accessibilità della norma CEI 64-8/2 art. 23.11, fig. - fig. 3) di persone poste al suolo o nelle zone praticabili d'edifici come porte, finestre, balconi (fig. 4). Le catene luminose alimentate in Bassissima Tensione di Sicurezza (SELV) o di Classe III si possono installare a portata di mano. Qualora fosse installata in posizione accessibile, la norma consiglia l'adozione di una protezione meccanica e di un interruttore differenziale con corrente d'intervento differenziale nominale non superiore a 30 mA. La norma lascia però la libertà al costruttore della catena luminosa di indicare anche differenti modalità d'uso e di protezione.



Fig. 3 - Parti a portata di mano

 

 

Fig. 4 – Distanze di rispetto da porte e finestre

 

4. I regolamenti comunali

Le catene luminose, nel rispetto del regolamento comunale di polizia urbana, possono essere installate sia all'interno di proprietà private che sul suolo pubblico. Le luminarie installate in luoghi pubblici e alimentate tramite provvisori punti di fornitura approntati appositamente dall'ente distributore non devono sottostare alla legge 46/90 mentre le luminarie interne a proprietà private (es. centri commerciali) possono essere collegate allo stesso impianto dell'edificio e quindi l'impianto diventa soggetto alla legge 46/90. Prima della loro installazione occorre inviare con congruo anticipo una comunicazione all'ufficio comunale competente. Alla ditta incaricata dei lavori è normalmente richiesto un documento attestante l'abilitazione all'installazione di impianti elettrici ed una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato attestante la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza. Abitualmente, se le occupazioni di suolo pubblico sono debitamente autorizzate, le luminarie non sono soggette al pagamento di alcun canone, a condizione però che le aree delimitate non siano destinate allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali. Non si dimentichi che queste informazioni sono da considerarsi puramente indicative poiché nella posa delle luminarie deve essere sempre tenuto presente lo specifico regolamento del comune nel quale si opera l'installazione che può essere nei diversi comuni anche molto diverso.

Fine
8 gennaio 2007

 

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