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Calcolo del campo elettrico e magnetico a 50 Hz
nei pressi di un Elettrodotto a 132 kV
(1/4)

Daniela Di Cola

 

L'obiettivo del seguente articolo è quello di esporre un'analisi di calcolo delle fasce di rispetto relative alle emissioni di campo elettrico e magnetico a 50 Hz, presso un elettrodotto a 132 kV situato in Emilia Romagna. La specificazione della regione non è affatto ininfluente come può sembrare, in quanto nei valori limite delle emissioni di campo elettromagnetico, esiste tuttora un'intersezione, non ancora risolta, fra la normativa nazionale e quella regionale.
A questo scopo occorre effettuare una breve premessa richiamando quelli che sono i rimandi legislativi.


1. Riferimenti legislativi

Leggi nazionali

Legge n° 36 22/2/01 : “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Questa legge demanda ad un apposito Decreto attuativo l'istituzione dei limiti di esposizione per la popolazione. Questo decreto è stato emanato nel luglio 2003 ( D.P.C.M. 8/7/03 : “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.) e presenta i seguenti limiti:

Frequenza 50 Hz

Intensità di campo elettrico E

(kV/m)

Induzione Magnetica B

(micro Tesla)

Limite di esposizione *
(da non superare mai)

5

100

Valore di attenzione **

(da non superare in ambienti abitativi e comunque nei
luoghi adibiti a permanenze
non inferiori a 4 ore)

-

10

Obiettivo di qualità **

(da non superare per i nuovi elettrodotti o le nuove abitazioni in prossimità di elettrodotti esistenti)

-

3

* Valori efficaci
**Mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio

Leggi regionali (Emilia Romagna)

Legge Regionale 31/10/00 n° 30 della Regione Emilia – Romagna: “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”.

Dall'art. 13 : “Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell' obiettivo di qualità di 0.2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti”.

Dall' art. 15 : “I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0.5 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica….”.

Con la delibera di Giunta n° 197 20/2/01 “Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31/10/00 n° 30” è stata fornita la seguente interpretazione della L.R. 30/00 (da art. 13 comma 1): i l valore di 0.2 micro tesla è un obiettivo di qualità da perseguire attraverso gli strumenti urbanistici, mentre “ in particolare aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di completamento già dotate delle opere di urbanizzazione, che risultino in prossimità di impianti già esistenti,… ”, “… si ritiene opportuno che gli 0.5 micro Tesla rappresentino l'obiettivo minimo di qualità da perseguire . Tale valore, sino a diversa determinazione statale, va valutato sulla base del valore della corrente media annua di esercizio riferita all'anno precedente incrementata del 5 %, ovvero del 50 % della corrente massima di esercizio normale, qualora più cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti. “

La corrente massima di esercizio normale é la corrente che può essere sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di scarica e dell'invecchiamento. Si distingue dalla portata nominale della linea che ha un puro valore convenzionale (Punto 3.1 della norma CEI 11-60, 2^ ed.).

Quindi il valore di 0.2 micro Tesla va considerato come limite per le nuove costruzioni, mentre per gli ampliamenti e le ristrutturazioni bisogna considerare il limite di 0. 5 micro Tesla . La stessa delibera individua in 30 m, la dimensione delle fasce laterali di rispetto per l'individuazione di potenziali recettori con esposizione superiore a 0.5 micro Tesla (con elettrodotti a 132 kV a singola terna). All'interno di questa fascia di rispetto è necessario fare quindi il calcolo con la corrente suddetta.



continua...

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