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IMPIANTI

 

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Guida al comando di emergenza negli impianti (6)

  •   Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione
      • Il DPR 340/03 (24/10/03) prevede all'art. 7 che “Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche di ….. interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica”. E ancora all'art. 9 dello stesso decreto si afferma che “L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile”.

•  Negli impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 7 del DM 16/2/82).

  •   Impianti di distribuzione stradale di gas naturale (metano) per autotrazione
      • Il DM 24/05/02 prevede all'art. 2.8 l'installazione di un “Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di …. interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza”.

•  Negli impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 7 del DM 16/2/82).

  • Impianti sportivi
      • Il DM 18/3/96, all'art. 17 prevede che per gli impianti sportivi in cui si svolgono attività regolate dal CONI e dalle Federazioni riconosciute dal CONI, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100, "il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività".
  • Laboratori elettrici
      • La norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i laboratori elettrici.
  • Lampade a scarica ad alta tensione
      • La norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le lampade a scarica alimentate ad alta tensione.
  • Locali di pubblico spettacolo
      • Nei locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 83 del DM 16/2/82). In questo tipo di locali sono compresi: impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale da bingo, sale giochi, drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, mentre sono esclusi: ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei.
      • Il DM 19/8/96 al titolo 18, punto 4, afferma che "all'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione ...... dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile". Ricordiamo che il presente decreto si applica a "teatri; cinematografi; cinema-teatri; auditori e sale convegno; locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; sale da ballo e discoteche; teatri tenda; circhi; luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono invece esclusi a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)”. Occorre infine ricordare che il decreto in questione abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.
      • Anche la norma CEI 64-8, sezione 752, prevede "un comando di emergenza atto a porre fuori tensione l'intero impianto elettrico con l'eccezione dei servizi di sicurezza, posto in un ambiente facilmente raggiungibile dall'esterno in caso di emergenza", ma non accessibile al pubblico, o posto in un armadio chiuso a chiave.
      • La stessa disposizione viene ripresa dalla guida CEI 64-14 dove all'art. 10.14.2 dice che occorre "sia presente, ma non disponibile al pubblico, un comando di emergenza posto in un luogo facilmente raggiungibile dall'esterno".
      • Infine anche la guida CEI 64-54, agli articoli 3.5.1 e 8.3.1 prevede che “in uno o più punti costantemente presidiati e facilmente raggiungibili dall'esterno, secondo la tipologia del luogo e dell'impianto, in caso di emergenza si dovranno prevedere dei pulsanti di comando atti a porre fuori tensione l'intero impianto elettrico esclusi i circuiti di sicurezza”.
  • Luoghi con pericolo di esplosione
      • Il DPR 547/55, all'art. 333 afferma che "le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari". I luoghi degli articoli 329 e 331 erano stati individuati dal DM 22/12/58 attraverso due tabelle che elencavano i luoghi pericolosi per presenza di gas e quelli pericolosi per presenza di polveri. Il Dlgs 233/03, abolendo queste due tabelle (ad eccezione dell'attività 51 della tabella A riguardante le sostanze esplosive) ed introducendo il concetto di classificazione in zone, rende il comando di emergenza, (in base al DPR 547/55) obbligatorio in tutti i luoghi classificati con pericolo di esplosione secondo le direttive ATEX.
      • In ogni caso anche le norme CEI prevedono l'installazione del comando di emergenza, questa volta in tutti i luoghi classificati come tali per la presenza di gas, all'art. 8.1 della CEI 31-33: "per motivi di emergenza, al di fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa deve costituire un circuito separato" (ad esempio i rilevatori di atmosfera esplosiva).
      • Inoltre molte delle attività elencate dal DM 16/2/82, sottoposte all'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi, e quindi soggette all'obbligo dell'installazione del comando di emergenza in base al DM 8/3/85, sono classificate come luoghi con pericolo di esplosione.
  • Luoghi di lavoro
      • Innanzitutto, molte delle 97 attività elencate dal DM 16/2/82, presuppongono la presenza di lavoratori subordinati, cioè sono luoghi di lavoro.
      • Il DPR 547/55, al capo IV, art. 288 dice che "gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare". Certo è un indizio un pò flebile, per sostenere che il legislatore, nel 1955, intendesse con questo l'installazione di un comando di emergenza, ma comunque il concetto, un pò allargato, è lo stesso.
      • Un altro indizio viene dal DM 10/3/98 allorquando afferma che (punto 8.2 dell'allegato VIII) "Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano (di emergenza) deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati ..... l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili".
  • Magazzini
      • Nei locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 88 del DM 16/2/82).


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