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IMPIANTI


 

 

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Il DPR 462/01

(4/6)

 

Cosa succede in caso di impianti preesistenti

 

Possiamo distinguere vari casi:

 

a) Impianti già denunciati e sottoposti, in passato, a verifica.

 

1.      Il datore di lavoro confronta la data dell'ultima verifica dell'impianto, con la scadenza prevista dal DPR 462/01.

2.      Se i due o cinque anni , a seconda dei casi, non sono stati superati, ovviamente si attende fino alla scadenza, e poi si chiede la verifica.

3.      Se i due o cinque anni sono invece stati superati, il datore di lavoro deve chiedere la verifica periodica all'ASL/ARPA od organismo abilitato (quando saranno noti).

 

b) Impianti già denunciati, ma non ancora sottoposti a verifica e quindi in attesa di prima verifica.

 

1.      Il datore di lavoro confronta la data della denuncia dell'impianto effettuata con i modelli A, B o C, con la data di entrata in vigore della legge (23/01/2002).

2.      Per gli impianti che prevedono verifica quinquennale, se la data della denuncia è antecedente al 23/01/1997, il datore di lavoro deve presentare richiesta di verifica all'ASL/ARPA od organismo abilitato.

3.      Per gli impianti che prevedono verifica biennale, se la data della denuncia è antecedente al 23/01/2000, il datore di lavoro deve presentare richiesta di verifica all'ASL/ARPA od organismo abilitato.

4.      Nel caso in cui il biennio o il quinquennio non sia ancora compiuti, si attende la scadenza e si invia la richiesta di verifica.

 

c) Impianti mai denunciati e realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90

 

1.      Se il datore di lavoro ha la dichiarazione di conformità, la invia all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA, per la denuncia dell'impianto. Ovviamente ci si deve aspettare una sanzione pecuniaria per inadempienza.

2.      Se il datore di lavoro non ha la dichiarazione di conformità, sarebbe decisamente una buona cosa prevedere interventi di ristrutturazione degli impianti, facendosi rilasciare poi una dichiarazione di conformità da inviare all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA, per la denuncia dell'impianto. Ovviamente ci si deve aspettare una sanzione pecuniaria per doppia inadempienza.

 

d) Impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90.

 

1.      Se l'impianto non è stato oggetto di ristrutturazioni, non è in possesso della dichiarazione di conformità (ed è normale che sia così).

2.      Il datore di lavoro è auspicabile che faccia accertare la rispondenza dell'impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti, e faccia eseguire eventuali lavori di adeguamento.

3.      A questo punto invia la dichiarazione di conformità dell'intero impianto (non soltanto dei lavori di ristrutturazione) all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA oppure, in analogia con quanto previsto dal DPR 392/94, invia una dichiarazione di atto di notorietà (atto notorio) recante gli adeguamenti effettuati ai sensi della legge 46/90.

4.      In questo caso non dovrebbero esserci sanzioni.

 

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