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Il DPR 462/01

(6/6)

 

DIRETTIVA 11 MARZO 2002

Proprio mentre stiamo per andare in stampa (si fa per dire) giunge la notizia che è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 la direttiva del ministero delle attività produttive che individua quali debbano essere i criteri per fregiarsi del titolo di “organismo abilitato” per l'effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462/01. La direttiva fornisce i criteri per la presentazione della domanda e la documentazione che occorre presentare per diventare “abilitati”.

Di seguito forniamo il testo completo della direttiva.

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIRETTIVA 11 marzo 2002

Procedure  per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A".

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.  462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'art. 4, comma 2, e l'art. 6, comma 2, concernenti le verifiche  periodiche rispettivamente degli impianti elettrici di messa  a  terra  e  dispositivi  di protezione  contro  le  scariche atmosferiche  e  gli  impianti  elettrici  collocati  in  luoghi  con pericolo di  esplosioni  nonche'  le  verifiche straordinarie di cuiall'art. 7;   Vista  la  norma  UNI-CEI EN45004 recante i criteri generali per il funzionamento  dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione;   Considerata  la  opportunita'  di  impartire  apposite direttive in materia  di  individuazione  da parte  del Ministero delle attivita' produttive  degli  eventuali  organismi di ispezione di tipo "A" che, oltre alle  A.S.L.  ed  alle  ARPA, siano abilitati ad effettuare le verifiche  periodiche  e  straordinarie prescritte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001;


 E m a n a la seguente direttiva:


Art. 1. - Campo di applicazione


1.    La    presente   direttiva   determina   le   procedure   per l'individuazione,  ai  sensi  degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente  della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di  ispezione  di tipo  "A"  che  possono  effettuare  le  verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: installazioni  e  dispositivi  di  protezione  contro le scariche atmosferiche;     impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; impianti  di  messa  a  terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V; impianti  elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

     

Art. 2. - Presentazione della domanda


1. L'istanza  relativa  alla richiesta da parte degli organismi di ispezione   dell'abilitazione  alla effettuazione  delle  verifiche periodiche  e  straordinarie previste dall'art, 4, comma 2, dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  22 ottobre 2001,  n.  462,  deve  essere  indirizzata al Ministero  delle  attivita'  produttive  -  D.G.S.P.C.  - Ispettorato tecnico dell'industria.  

2. L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di  ispezione,  deve  contenere il numero di iscrizione al registrodelle  imprese  presso  la  competente camera di commercio nonche' la esplicita   indicazione   del  tipo  di  abilitazione  richiesta  con riferimento alle aree di attivita' di cui all'art. 1.  

3. L'abilitazione e' rilasciata per una durata quinquennale.

     

Art. 3. - Documentazione richiesta per l'abilitazione alle verifiche


1. Alle richieste di abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche   e   straordinarie  devono essere  allegati  i  seguenti documenti:
a) per  gli  organismi  costituiti  in  forma  societaria,  copia dell'atto costitutivo o dello statuto dal quale risulti che l'oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attivita' di verifica degli impianti di cui all'art. 1;
b) dichiarazione   del  titolare  o  del  legale  rappresentante, rilasciata  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che attesti: che  l'organismo di ispezione fornisce servizi di "terza parte" e rispetta i criteri di indipendenza di cui all'appendice (normativa) "A" alla norma UNI CEI EN 45004; che  la  contabilita'  dell'organismo e' verificata da revisori indipendenti; che  l'organismo   dispone   dei  dispositivi  individuali  di protezione   utilizzati   nelle  aree  di  attivita'  per cui  viene presentata la domanda;   che  l'organismo dispone di un sistema di addestramento del suo personale   che   preveda   i   prescritti   corsi  di  aggiornamento professionale permanente.
 c) elenco  degli  strumenti ed attrezzature possedute in proprio, corredato  per  ciascuno  di  essi  delle caratteristiche tecniche ed operative,  del numero di matricola, degli estremi del certificato di taratura con l'indicazione della relativa data di validita';
d) elenco  del  personale  permanente  con  relative  qualifiche, mansioni ed organigramma dell'organismo;
e) curricula     professionali     del    responsabile    tecnico dell'attivita'  di  ispezione,  del  suo  sostituto e degli eventuali dipendenti  con  responsabilita'  di  coordinamento  territoriale dai quali  risultino  gli specifici  periodi  lavorativi  nelle  aree di impiego  di  cui all'art. 1 di durata complessiva non inferiore a tre anni;
f) per  i  dipendenti tecnici addetti alle verifiche non iscritti al libro matricola copia del contratto in esclusiva di collaborazione coordinata e continuativa;
g) polizza di assicurazione di responsabilita' civile verso terzi e di responsabilita' professionale con massimale non inferiore a 1,55 milioni  di  euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di ispezione;
h) manuale  di qualita' dell'organismo, redatto in conformita' ai criteri   della   citata   norma  UNI  CEI  EN 45004  contenente  le informazioni di cui all'appendice D) di detta norma.


2. L'ispettorato tecnico dell'industria puo', comunque, richiedere ogni  ulteriore  documentazione  che dovesse  risultare necessaria a dimostrare   il   possesso  da  parte  dell'organismo  dei  requisiti prescritti dalla citata norma UNI CEI EN 45004.

     

Art. 4. - Sanzioni


1.  Qualora  venisse  accertato,  anche  a  seguito  di  visita  di controllo,  il  mancato  possesso  o  il  venir meno  dei  requisiti richiesti  di  imparzialita',  di  indipendenza  e  di integrita', si procede,   previa   contestazione   degli   addebiti,   alla   revoca dell'abilitazione.

2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il  funzionamento  previsti  dalla  citata norma UNI CEI EN 45004 si procede,   previa   contestazione  degli  addebiti  alla  sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

     

Art. 5. - Norme amministrative


1. Con  periodicita' annuale l'organismo trasmette all'ispettorato tecnico  dell'Industria un rapporto dettagliato dell'attivita' svolta nonche'  sui  corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero di partecipanti. La  presente  direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   

Roma, 11 marzo 2002


Il Ministro: Marzano


Registrata alla Corte dei conti l'8 aprile 2002
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 90

  

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