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DOMANDE E RISPOSTE

 

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Autorimesse

 

Vorrei porvi un quesito a proposito della transizione tra la vecchia e la nuova normativa relativa ai luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori e nebbie infiammabili (magari a seguito della presenza di liquidi infiammabili): a vostro avviso, con la recente l'abolizione della CEI 64-2/A, come devono essere considerati i luoghi per ricovero o riparazione di autoveicoli oggetto della vecchia appendice A? Sono ancora "d'ufficio" luoghi con pericolo di esplosione e quindi soggetti a progetto, con tutti gli annessi che ne seguono (penso ad esempio, al caso di un condominio in cui l'impianto nei singoli box auto sia derivato dal contatore del singolo appartamento)? Dopotutto il DM 1/2/86 è ancora in vigore e tali luoghi sono ancora soggetti al controllo dei VV.F. e dunque, di fatto, sono ancora considerati "pericolosi"; aggiungo anche che da informazioni avute da Comandi VV.F. della Romagna, sono tuttora molti gli interventi compiuti a seguito di incendio di autovetture. Personalmente credo (anzi, temo) che se una qualche norma o guida non sancisce, di nuovo "d'ufficio", che non sono più luoghi pericolosi e che li si può considerare ordinari sempre e comunque, si debba procedere alla classificazione con i nuovi "strumenti" normativi a nostra disposizione (CEI EN 31-30, CEI 31-35, CEI 31-35/A). In quest'ultimo caso mi chiedo (un po' polemicamente nei confronti del normatore) quali riferimenti pratici/statistici abbia il progettista (o dove li possa trovare) nel momento in cui si trova a dover valutare, ad esempio, le dimensioni (e la profondità) della pozza di benzina, le dimensioni dei vari fori di guasto nell'impianto del GNC o del GPL, la ventilazione all'interno di un box dentro una autorimessa, ecc. ecc..

Enrico Meggiolaro


 

Le autorimesse del condominio sono classificabili in funzione dell'obbligo di controllo da parte dei VVF, in funzione di come sono distribuiti gli spazi interni (autorimessa a box, box affacciati su spazio a cielo libero) e in funzione dell'esistenza o meno del pericolo di esplosione. Il DM 16/02/82 stabilisce che le autorimesse private con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli situate in edifici dedicati esclusivamente a tale scopo e le autorimesse private ubicate in edifici destinati anche ad altri usi con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli, siano soggette al controllo dei VVF e al conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi. Questo comporta la necessità di un progetto, compreso quello dell'impianto elettrico, che deve essere sottoposto all'esame e al parere preventivo dei VVF e, per tale attività, l'obbligo a periodiche visite di controllo (ogni 6 anni salvo casi particolari). L'appendice A della norma CEI 64/2/A considera le autorimesse private con capienza superiore a 9 autoveicoli situate in edifici esclusivamente dedicati allo scopo o in edifici destinati anche ad altri usi, luoghi con pericolo di esplosione. Sempre nella stessa norma è fornita la classificazione e la definizione dell'estensione delle zone delle autorimesse. Dal mese di settembre 2001 la norma CEI 64/2/A è abrogata e la classificazione, non solo per le autorimesse, dovrà essere svolta basandosi sulla nuova norma 31-30 tenendo conto delle caratteristiche chimico e fisiche dei vapori o dei gas infiammabili, del grado di ventilazione e del grado della sorgente di emissione. Un compito per il progettista elettrico non del tutto agevole che dovrà, nei casi più complessi, rivolgersi a specialisti di altre discipline per sbrogliare la matassa. Per quanto riguarda le autorimesse, seguendo il buon senso, per semplificare il problema ci si potrebbe ancora riferire, per la individuazione dei centri di pericolo, alla 64/2/A e quindi mantenere la stessa classificazione delle sorgenti di emissione. Le sorgenti di emissione e i relativi gradi di emissione come sono indicati dalla 31-30 possono essere considerati equivalenti a quelli definiti dalla vecchia norma che individua in questi luoghi solo centri di pericolo di secondo grado (appendice A della norma CEI 64/2A). Utilizzando la tabella B1 della CEI 31-35 si può determinare la classificazione delle zone. Da non dimenticare che la nuova norma, se da un lato complica la vita al progettista, dall'altro, aumentandone la libertà di azione, gli permette di determinare la classificazione delle zone con nuovi criteri che in molti casi - quando il grado di ventilazione è alto (portata di aria fresca elevata), la disponibilità della ventilazione è buona (ventilazione presente con continuità e con portata costante) o adeguata (ventilazione presente con portata pressoché costante in condizioni normali) - potrebbero risultare classificate non pericolose.

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