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Illuminazione dei luoghi di lavoro in esterno
Norma UNI EN 12464-2
(1/8)

1 Introduzione legislativa

 

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, Dlgs 81/08, si occupa anche delle caratteristiche che deve possedere l'Illuminazione, sia naturale che artificiale nei luoghi di lavoro. Facciamo notare come, ai fini della normativa protezionistica, per luoghi di lavoro si debbano intendere non solo i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, ma pure ogni altro luogo, anche esterno, di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. I requisiti richiesti dal Dlgs 81/08 per l'illuminazione dei luoghi di lavoro (Allegato IV, articolo 1.10), sono i seguenti:

•  1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

•  1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

•  1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

•  1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

•  1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

•  1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

•  1.10.7. Illuminazione sussidiaria (ossia illuminazione di sicurezza)

•  1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

•  1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

•  1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

•  1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

•  1.10.8. (illuminazione di riserva) Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

Queste disposizioni si applicano quindi anche ai luoghi di lavoro in esterno, con alcune eccezioni (cantieri, mezzi di trasporto, industrie estrattive e pescherecci).

La sanzione per il datore di lavoro che imponga ai lavoratori luoghi non conformi ai requisiti di illuminazione previsti dal Dlgs 81/08, può essere l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2000 a 10000 euro (violazione dell'articolo 64, comma 1, lettera a).

 

2 La nuova normativa UNI EN 12464-2

Nell'ottobre del 2004 l'UNI pubblicava la norma UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 1: Posti di lavoro in interni” che andava a sostituire la vecchia UNI EN 10380 datata 1994 “Illuminazione di interni con luce artificiale”. La norma andava a definire i criteri per una corretta progettazione illuminotecnica dei luoghi di lavoro in interni ed introduceva alcuni nuovi concetti atti a migliorare la qualità dell'illuminazione.

Per la seconda parte della norma, quella dedicata ai luoghi di lavoro in esterno si è dovuto attendere fino al gennaio 2008, quando è stata pubblicata (per ora solo in lingua inglese) la norma UNI EN 12464-2 “Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 2: Posti di lavoro in esterno”, la quale specifica i requisiti illuminotecnici per garantire sufficienti livelli di comfort visivo e prestazione visiva ai lavoratori che svolgono la loro opera in ambienti esterni. Va precisato che questa norma però non specifica i requisiti illuminotecnici riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sebbene i requisiti illuminotecnici che sono specificati nella UNI EN 12464-2, generalmente soddisfano le esigenze di sicurezza. In particolare, la norma contiene un allegato (vedi tabella 1) contenente le raccomandazioni sull'illuminazione in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori.

 

Requisiti di illuminazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori
(Allegato A norma UNI EN 12464-2 per attività nei luoghi di lavoro in esterno)

Livello di rischio

Illuminamento medio mantenuto

 

E[lx]

Uniformità di illuminamento

 

(Valore minimo)
U0

Indice di abbagliamento
(Valore massimo)

 (se applicabile al luogo)
GRL

Indice di resa del colore

(Valore minimo)
Ra

Note e consigli

Rischio bassissimo, esempio:

o        aree di stoccaggio con movimentazione occasionale nei centri industriali;

o        depositi di carbone nelle centrali elettriche;

o        immagazzinamento del legname, segatura e trucioli di legno nelle segherie;

o        scale e passaggi di servizio usati occasionalmente, pulizia delle acque reflue e aerazione delle vasche, filtro e vasca di decomposizione dei fanghi negli acquedotti e nelle fogne

5

0,25

55

20

Rischio basso, esempio:

o        Illuminazione generale nei porti;

o        Aree di processi industriali a basso rischio, piattaforme e scale usate occasionalmente nei petrolchimici e in altre industrie pericolose

o        Aree di stoccaggio del legname tagliato nelle segherie

10

0,40

50

20

Nei porti U0 può essere 0,25

Rischio medio, esempio:

o        Aree di parcheggio dei veicoli e terminal dei container con traffico intenso nei porti;

o        Aree di parcheggio dei veicoli e sistemi trasportatori nei petrolchimici e in altre industrie pericolose;

o        Immagazzinamento del combustibile nelle centrali elettriche;

o        Illuminazione generale e aree di stoccaggio per i
prefabbricati nei cantieri navali e nelle banchine;

o        Scale usate regolarmente, bacini e filtri per l'acqua potabile negli acquedotti

20

0,40

50

20

Nei cantieri navali e nelle banchine U0 può essere 0,25

Rischio alto, esempio:

o        Immagazzinamento del legno e dell'acciaio, buche di fondazione dei palazzi, zone di lavoro ai lati delle buche nei cantieri;

o        Aree a rischio incendio, esplosione, sostanze velenose e radiazioni nei porti, nei centri industriali e nei magazzini;

o        Immagazzinamento di combustibile, torri di raffreddamento, impianti di pompaggio, valvole, collettori, piattaforme operative, scale usate di frequente, incroci di nastri trasportatori, quadri elettrici nei petrolchimici e in altre industrie pericolose;

o        Quadri nelle centrali elettriche;

o        Incrocio di nastri trasportatori e aree a rischio incendio nelle segherie

50

0,40

45

20

Nei cantieri e nelle segherie GRL può essere 50

Tabella 1 - Raccomandazioni di illuminazione in materia
di sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

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