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Impianti EX (2)

3. Direttive europee

Forse qualche lettore avrà pensato: la normativa è abbastanza corposa, ma con un pò di studio e di esperienza... Beh si tranquillizzi perchè il bello deve ancora venire. Le norme, lo sappiamo, sono indicazioni di carattere tecnico di ausilio alla realizzazione di un certo impianto o lavorazione o misura etc., ma non è certo perseguibile chi dimostra di avere realizzato un impianto sicuro senza aver seguito norme particolari. La stessa cosa non si può dire di chi non segue le leggi: ebbene, nel settore degli impianti a rischio esplosione sono state emanate diverse direttive della comunità europea, che recepite a livello nazionale si traducono in leggi la cui applicazione non è discrezionale, ma ovviamente obbligatoria.
Anche nel settore delle direttive comunitarie esiste un certo caos, che fortunatamente dopo il 1 luglio 2003 ha ridotto un pò la sua portata entropica. Vediamo di chiarire qualcosa.

Iniziamo col dire cos'è una direttiva: é un atto emesso dal Parlamento Europeo, destinato agli Stati dell'Unione Europea. Nella direttiva è indicata la data dopo la quale gli Stati membri sono tenuti ad allineare la propria legislazione ai contenuti della direttiva stessa. Le direttive vengono quindi recepite dai Paesi dell'Unione Europea attraverso leggi nazionali.
Fino al 1985, le direttive indicavano degli obblighi di carattere tecnico ben precisi, che imponevano uno studio approfondito del settore in esame, con tempi di conseguenza lunghissimi riguardo alla loro emanazione (direttive vecchio approccio). Si è allora pensato di dare una svolta, attraverso la risoluzione del 7 maggio 1985, dicendo che da allora in avanti le direttive dovranno fornire solo indicazioni sui "requisiti essenziali di sicurezza" (ESR) che devono possedere prodotti e/o sistemi; questo in termini generali. Il compito di definire in dettaglio le caratteristiche dal punto di vista tecnico viene demandato a norme comunitarie "armonizzate", cioè emesse dal CENELEC (Comitato Europeo per la normalizzazione Elettrotecnica). Queste direttive sono state definite come "nuovo approccio".
Le direttive nate con questa nuova filosofia, sia quelle di prodotto (cioè che si occupano dei requisiti sui prodotti come la ATEX 94/9/CE recepita in Italia col DPR 126/98), sia quelle sociali (cioè che si occupano dei requisiti di sicurezza e igiene sul lavoro come la 89/391/CEE recepita in Italia con i Dlgs 626/94 e 242/96) si caratterizzano per questi elementi:

  1. Ampio campo di applicazione: La direttiva prescrive degli obiettivi generali, che sono applicabili a varie aree di interesse, ad esempio la nuova direttiva ATEX 94/9/CE di cui parleremo più avanti, si applica a tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, non solo a quelli elettrici.
  2. Requisiti essenziali di sicurezza (ESR): La direttiva impone il rispetto di questi requisiti, attraverso una valutazione dei possibili rischi. La "traduzione" tecnica di questi requisiti viene passata alle norme armonizzate.
  3. Norme armonizzate: se il settore a cui si riferisce la direttiva è in possesso di norme armonizzate (e quello elettrico sicuramente le ha), allora l'interpretazione degli ESR è compito di queste norme. Se un settore queste norme non le ha o sono carenti, allora il riferimento principale rimangono gli ESR. Nel nostro settore, invece, in cui esistono norme armonizzate che comprendono già i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalle direttive, l'apparecchiatura che viene costruita seguendo queste norme assume la presunzione di conformità agli ESR; in parole povere seguendo la norma armonizzata si applica la direttiva.
  4. Presunzione di conformità: Come detto sopra, le norme armonizzate (per essere tali, il loro riferimento deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee), costituiscono "presunzione di conformità" alla direttiva. Questo permette ai costruttori di applicare le norme appena emesse, poichè non si deve più aspettare che la norma venga "assorbita" nella direttiva (vecchio approccio). Semplificando al massimo, anche seguendo la nuova norma, si applica la direttiva esistente.
  5. Marcatura CE: La marcatura CE e la corrispondente dichiarazione CE di conformità attesta la conformità del prodotto alle norme armonizzate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalle direttive applicabili. E' l'ultimo passo, la dimostrazione visibile, apposta dal costruttore sul prodotto, che sono state seguite e rispettate tutte le procedure dettate dalle direttive applicabili a quel prodotto. Rappresenta il passaporto per la libera circolazione del prodotto all'interno della Comunità Europea. Ricordiamo che non è un marchio di qualità apposto da un Ente terzo e indipendente, ma è una marcatura a totale responsabilità del costruttore.

Abbiamo capito che cosa sia una direttiva e a cosa serva. Ora dobbiamo vedere quali sono quelle che vengono e verranno applicate per quanto riguarda i luoghi con pericolo di esplosione. Anche qui, come per le normative, ci sono stati cambiamenti molto recenti. Infatti le direttive applicabili fino al 30 giugno 2003, non lo sono più adesso, essendo diventate obbligatorie due nuove direttive, una di prodotto, la 94/92/CE (ATEX), e l'altra riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori, la 99/92/CE. La prima di queste due direttive è stata recepita con un decreto, il DPR 126/98, mentre la seconda è stata recepita attraverso il Dlgs 233/03 e inglobata come titolo VIII bis nella legge 626/94.

Facciamo allora uno schema riassuntivo della situazione, attraverso due tabelle, suddividendo le direttive in due filoni, quelle di prodotto e quelle che riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive di prodotto, a loro volta si suddividono in due gruppi:

  • Gruppo I: relativo ai prodotti destinati ad essere utilizzati nelle miniere e nei loro impianti in superficie, che potrebbero essere esposti al rischio di grisou e/o polveri combustibili
  • Gruppo II: relativo ai prodotti destinati ad essere utilizzati in luoghi diversi dalle miniere grisoutose
Direttive di prodotto, relative ai materiali da utilizzarsi in luoghi con pericolo di esplosione
Direttiva comunitaria Gruppo di prodotto Legge di recepimento Contenuto

76/117/CEE
(vecchio approccio)

II DPR 727/1982
  • permette la libera circolazione dei materiali antideflagranti a patto che abbiano un certificato di conformità (a specifiche norme) e un certificato di controllo (da parte del CESI)
  • introduce l'uso del marchio distintivo comunitario
79/196/CEE
(vecchio approccio)
II DPR 675/1982
  • indica le norme CENELEC armonizzate di riferimento
  • introduce le modalità di protezione o, p, q, d, e, i
  • introduce il simbolo del marchio distintivo comunitario
82/130/CEE
(vecchio approccio)
e successivi aggiornamenti:
88/35/CEE
91/269/CEE
94/44/CEE
I Legge 150/1989
DM 228/1991
DM 587/1994
DM 01/07/1997
  • permette la libera circolazione dei materiali antideflagranti a patto che abbiano un certificato di conformità detto di generazione A e un certificato di controllo (da parte del CESI)
  • introduce il simbolo del marchio distintivo comunitario
84/47/CEE
(vecchio approccio)
II DM 5/10/1984
  • introduce il certificato di conformità di generazione B
  • introduce le varianti del CENELEC nelle norme armonizzate
88/571/CEE
(vecchio approccio)
II DM 1/03/1989
  • introduce il certificato di conformità di generazione C
  • introduce le varianti del CENELEC nelle norme armonizzate
90/487/CEE
94/26/CE
(vecchio approccio)
II DM 11/11/1994
  • introduce la modalità di protezione m e a sicurezza intrinseca
  • introduce il certificato di conformità di generazione D
97/53/CE
(vecchio approccio)
II DM 6/08/1998
  • dispone che i prodotti con le modalità di protezione o, p, q, d, e, i, m, e sicurezza intrinseca conformi alle norme del vecchio approccio possano essere messi in vendita ed utilizzati negli impianti fino al 30 giugno 2003
94/9/CE (ATEX)
(nuovo approccio)
I, II DPR 126/1998
  • regola le modalità di produzione e commercializzazione dei prodotti
  • introduce la marcatura obbligatoria CE, oltre a quella
  • è applicabile già da alcuni anni, ma è diventata obbligatoria dal 1 luglio 2003

Tabella 3.1 - direttive di prodotto

Figura 2 - Marchio distintivo comunitario

 

Direttive sociali, relative alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi con pericolo di esplosione
Direttiva comunitaria
Legge di recepimento
Contenuto

89/391/CEE
89/654/CEE
89/655/CEE
89/656/CEE
90/269/CEE
90/270/CEE
90/394/CEE
90/679/CEE
(nuovo approccio)

DLgs 626/1994
DLgs 242/1996
  • disciplina le modalità con le quali garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori imponendo una valutazione dei rischi in ogni ambiente di lavoro
99/92/CE
(nuovo approccio)
Dlgs 233/03
  • stabilisce le prescrizioni minime per la sicurezza e salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive
  • si applica ai luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapore, nebbie o polveri
  • non si applica alle miniere
  • prevede una valutazione dei rischi di esplosione
  • è obbligatorio adeguarsi a questa direttiva a partire dal 1 luglio 2003

Tabella 3.2 - direttive sociali

E' ora di dare un'occhiata più in dettaglio alle due nuove direttive che sono diventate operative a tutti gli effetti a partire dal 1° luglio 2003, le quali modificheranno nei prossimi anni lo scenario degli impianti nei luoghi a rischio esplosione. Stiamo parlando della direttiva di prodotto 94/9/CE, nota come direttiva ATEX, che va a sostituire tutte le precedenti direttive, e della direttiva sociale 99/92/CE, che introduce invece qualcosa di nuovo, cioè un'analisi dei rischi specifica per le atmosfere potenzialmente esplosive con la relativa stesura di un documento sulla protezione dei lavoratori contro le esplosioni.

 

 

Continua...

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