
DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1963
Riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, emanato ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (G.U. 14 agosto 1963, n. 216).
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dall'anzidetto decreto;
Visto l'art. 176, primo comma, del citato decreto n. 547, concernente gli organi di avvolgimento delle funi o catene, il quale stabilisce che "gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano: a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni di uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa)";
Vista l'istanza della ditta ing. Belloni e C. di Milano tendente ad ottenere il riconoscimento di efficacia del particolare dispositivo di fine corsa diverso dai tipi tradizionali generalmente in uso, adottato nel paranco elettrico Elektus realizzato in vari tipi dalla casa Stahl di Stuttgart, ammettendone l'adozione in luogo di quanto prescritto dal citato art. 176;
Vista la relazione di collaudo n. 1286 del 4 maggio 1963 del servizio ricerche e controlli tecnici dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;
Sentito il Comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Decreta:
Art. 1
E' riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955, del dispositivo a frizione per l'arresto automatico di fine corsa, adottato nel paranco elettrico denominato Elektus e di cui alla istanza della ditta ing. Belloni e C. di Milano.
Il dispositivo consiste in un accoppiamento a frizione, inserito tra la noce di carico ed il coperchio della scatola degli ingranaggi del riduttore, il quale mantiene solidamente unite le parti accoppiate, con una forza, regolabile, dipendente dalla resistenza di attrito propria della guarnizione interposta. Fintanto che la coppia resistente applicata alla noce è inferiore al valore massimo di taratura, l'accoppiamento rimane assicurato ed il paranco funziona regolarmente. Quando, invece, la coppia resistente supera il valore prestabilito, come nel caso della catena in posizione di fine corsa, la resistenza (di attrito) offerta dal dispositivo non è più sufficiente a mantenere solidalmente unite le parti accoppiate: queste ultime slittano tra loro e provocano l'arresto della noce, mentre il riduttore continua a ruotare.
Art. 2
E' ammessa l'adozione del dispositivo a frizione di cui all'articolo precedente in luogo di quanto previsto dall'art. 176, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.