Continuità della ventilazione

Art. 410

La quantità d'aria immessa nel sotterraneo e riconosciuta sufficiente per il turno di lavoro più numeroso non deve essere diminuita negli altri turni e nei periodi di tempo durante i quali gli operai non siano presenti al lavoro.

Intensità della corrente d'aria

Art. 411

La corrente d'aria deve avere intensità tale, che nei cantieri e nelle vie l'atmosfera, in piena corrente, non contenga tenori superiori all'uno per cento di anidride carbonica, al cinque per centomila di ossido di carbonio, al due per centomila di idrogeno solforato, all'uno per centomila di anidride solforosa e al 2,5 per centomila di ossidi di azoto.

Gli accertamenti effettuati con l'ausilio di indicatori a lettura diretta, riconosciuti idonei, sono eseguiti nei luoghi e secondo modalità stabilite con ordine di servizio del direttore (1).

Quando siano presenti in miscela, nell'atmosfera del sotterraneo, più gas tossici o altrimenti nocivi fra quelli sopra indicati, le percentuali volumetriche ammesse per ciascuno di essi, in dipendenza di una loro azione sinergica e avuto riguardo anche della temperatura e umidità dell'aria devono essere ridotte in misura stabilita dall'ingegnere capo, sentito il direttore (1).

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(1) Comma soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Tenori di gas ammessi nei cantieri

e tolleranza nei riflussi

Art. 412

Nei cantieri di coltivazione delle miniere classificate grisutose la ventilazione e la velocità di abbattimento del minerale devono essere regolate in modo che il tenore di grisù, in piena corrente d'aria, non superi l'uno per cento.

In ogni circuito derivato, immediatamente a monte della sua immissione nella via principale di riflusso, il tenore di grisù rilevato in piena corrente d'aria non deve essere superiore all'uno per cento.

Nel riflusso generale delle stesse miniere il tenore di grisù, in piena corrente d'aria non deve superare l'uno per cento.

E' tollerata la presenza dell'1,5 per cento di grisù, immediatamente a monte dell'immissione al riflusso principale, soltanto per l'aria di ritorno da lavori di ricerca o tracciamento nelle miniere suddette.

Art. 413

Nei sotterranei classificati per gas tossici o altrimenti nocivi, la percentuale volumetrica di ciascuno di essi, isolatamente considerato, rilevata in piena corrente d'aria con indicatori a lettura diretta riconosciuti idonei, o da analisi, tanto nel riflusso generale, che immediatamente a monte dell'immissione di un circuito derivato di ventilazione in una via principale di riflusso, non deve superare l'1,5 per cento di anidride carbonica, il dieci per centomila di ossido di carbonio, il cinque per centomila di idrogeno solforato, il due per centomila di anidride solforosa.

Per i gas presenti in miscela che possono esercitare azione sinergica, avuto riguardo anche alla temperatura e umidità dell'aria, le predette percentuali sono modificate in misura stabilita dall'ingegnere capo, sentito il direttore.

Art. 414

Nell'aria di riflusso di lavori di ricerca e di preparazione in miniere classificate per gas tossici o altrimenti nocivi, sono ammessi tenori dei suddetti gas superiori ai limiti di cui all'articolo precedente, quando la stessa aria venga immessa direttamente in una via principale di riflusso, a valle di qualsiasi altra immissione. Il personale addetto a tali lavori deve in tal caso fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.

Un sorvegliante, con l'ausilio di idonei indicatori a lettura diretta, tiene sotto controllo l'atmosfera dei cantieri.

L'ingegnere capo stabilisce con suo provvedimento, sentito il direttore, il tenore massimo dei singoli gas tossici o nocivi, presenti nell'atmosfera, al di sopra del quale non possono essere eseguiti lavori, neppure facendo uso dei mezzi di protezione individuali.

Impianti di ventilazione principali

Art. 415

Nelle miniere di cui al presente titolo, la corrente di ventilazione deve essere ottenuta per attivazione meccanica.

Ogni miniera classificata per grisù o per gas tossici o altrimenti nocivi, servita da un ventilatore principale, deve essere provvista di un ventilatore di riserva, capace di assicurare da solo e senza discontinuità la ventilazione normale della miniera.

In luogo di un ventilatore di uguale potenzialità è ammessa l'installazione di un ventilatore di soccorso capace, in caso di arresto del ventilatore principale, di assicurare senza discontinuità una ventilazione tale da consentire almeno lo sgombero di tutti gli operai dal sotterraneo in condizioni di sicurezza.

Art. 416

Quando più ventilatori principali siano al servizio di unica lavorazione sotterranea classificata grisutosa, ovvero per gas tossici o altrimenti nocivi, l'ingegnere capo, sentito il direttore, può con suo provvedimento consentire l'installazione di un numero ridotto di ventilatori di riserva o di soccorso rispetto a quelli principali, in modo da assicurare la continuità della ventilazione in determinate zone della miniera.

Nel provvedimento sono precisati la potenzialità di ciascuno dei ventilatori di riserva o di soccorso ed il luogo di installazione.

Il direttore stabilisce con ordine di servizio il numero degli operai che in caso di ventilazione ridotta può rimanere nel sotterraneo per assicurare manutenzioni indispensabili o servizi essenziali.

Art. 417

I ventilatori di riserva e di soccorso devono poter essere azionati anche da sorgenti di energia indipendenti da quelle che normalmente alimentano i ventilatori principali.

Art. 418

Nelle miniere grisutose, i ventilatori principali devono essere installati in modo da non poter essere danneggiati, per quanto sia tecnicamente prevedibile, da esplosioni od incidenti.

Negli stessi impianti devono essere adottate le misure necessarie ad evitare l'accensione del gas all'uscita del sotterraneo.

Nelle miniere classificate per sviluppo istantaneo di gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devono essere adottate porte che si chiudano spontaneamente in caso di inversione della corrente d'aria o altri dispositivi di pari efficacia.

Nelle miniere di cui al presente titolo l'installazione in sotterraneo di ventilatori principali non è ammessa senza autorizzazione dell'ingegnere capo.

Art. 419

Quando le miniere occupano più di 25 persone nel turno più numeroso, i ventilatori principali devono essere provvisti, oltre che di un manometro di acqua, di un apparecchio registratore della pressione.

I fogli di registrazione devono essere datati al momento dell'impiego e conservati per una durata di almeno tre mesi.

Nelle miniere nelle quali non si abbia un registratore, la pressione del ventilatore deve essere rilevata al manometro ad acqua, almeno una volta per turno, da apposito incaricato.

Art. 420

Ogni impianto di ventilazione principale deve essere sorvegliato con continuità da un operaio. In caso diverso esso deve essere munito di dispositivo automatico capace di trasmettere, in un locale permanentemente occupato della miniera, segnale di allarme per qualsiasi perturbazione o arresto della sua marcia.

Quando manchi una sorveglianza continua, i ventilatori principali devono essere ispezionati da personale competente almeno una volta al giorno, secondo apposito ordine di servizio del direttore.

Almeno ogni quindici giorni la persona preposta al servizio di ventilazione deve procedere ad ispezione di tutti i ventilatori principali della miniera.

Annotazioni delle ispezioni e delle relative constatazioni devono essere riportate, a cura e firma della persona incaricata, nel registro della ventilazione.

Art. 421

Con ordine di servizio da portare a conoscenza degli interessati, il direttore dispone i servizi in modo che verificandosi l'arresto accidentale di un ventilatore principale, siano adottate immediatamente le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale.

Quando entri in opera il solo ventilatore di soccorso deve procedersi allo sgombero del sotterraneo.

Il ritorno degli operai al lavoro deve effettuarsi soltanto in seguito ad ordine del direttore o secondo le modalità da lui stabilite, previa ispezione dei lavori.

Art. 422

E' vietato fermare i ventilatori principali senza ordine del direttore.

Ventilazione ausiliaria

Art. 423

Nelle miniere dichiarate grisutose non è consentito aerare un posto di lavoro con getto di aria compressa.

Gli impianti di ventilazione ausiliaria sono corredati da tubazione sufficientemente stagna, fino a conveniente distanza dalla fronte di lavoro. Il ventilatore è installato sul tratto di condotta che si trova nella corrente di entrata d'aria quando trattasi di ventilazione soffiante, ed in quella di riflusso nel caso di ventilazione aspirante.

L'insieme dell'impianto deve corrispondere inoltre alle condizioni previste all'art. 276.

La ventilazione ausiliaria deve essere limitata ai lavori di preparazione dei cantieri e ai lavori di smantellamento nonché ai cantieri direttamente collegati al circuito di ventilazione principale (1).

I cantieri di coltivazione potranno essere attrezzati con ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano state adottate misure complementari idonee a garantire la sicurezza o la salute dei lavoratori (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 58, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 424

A cura del direttore, con apposito ordine di servizio, devono essere dettate per i ventilatori ausiliari le prescrizioni inerenti alla loro vigilanza, manutenzione ed eventuali arresti, con le misure cautelative da adottare.

Art. 425

E' vietato a coloro che non sono autorizzati interrompere la marcia di un ventilatore ausiliario per soddisfare esigenze di lavoro dei cantieri vicini.

Nei cantieri a forte sviluppo di grisù, ove si verifichi una interruzione accidentale della ventilazione ausiliaria, gli operai devono dare immediato avviso al sorvegliante.

Nel caso di cui al comma precedente gli operai devono abbandonare il cantiere.

Quando l'interruzione sia predisposta, la persona incaricata deve preventivamente assicurarsi che tutti gli operai abbiano sgomberato il cantiere.

Il ritorno del personale al posto di lavoro può effettuarsi solo quando, ripristinata la ventilazione ausiliaria, l'avvenuta bonifica dell'atmosfera nel cantiere sia stata accertata con indicatore idoneo a lettura diretta.

Areazione per diffusione

Art. 426

L'areazione per diffusione è consentita per una lunghezza massima di 15 m. nelle miniere classificate grisutose di prima categoria, ovvero per soli gas nocivi, quando, in base all'esperienza locale e ad accertamenti di controllo, si possa ritenere che in tali condizioni non si formino nei cantieri accumuli di grisù o di gas nocivi.

L'areazione per diffusione non è consentita quando si tratti di avanzamenti lungo gallerie dirette verso vecchi lavori e per esplorazione di nuove zone del giacimento per le quali sia riconosciuto possibile un aggravamento delle emanazioni di grisù o di altri gas nocivi.

Nelle miniere grisutose, l'areazione per diffusione non è consentita quando si tratti di lavori in rimonta.

Nelle miniere, o parti di esse, classificate grisutose di seconda categoria ovvero per gas tossici, l'areazione per diffusione non è del pari consentita, salvo che negli avanzamenti che non si allontanino più dei sei metri da un circuito di ventilazione, sempre che in tali condizioni non sia da temere la formazione di accumuli dei suddetti gas.

Ventilazione ascendente e sue deroghe

Art. 427

Nelle miniere classificate grisutose la ventilazione, salvo che nei collettori generali di entrata d'aria e nei riflussi a valle di ogni cantiere, deve essere orizzontale o ascendente.

Agli effetti del comma precedente sono considerati orizzontali i circuiti di ventilazione, o tratti di essi, aventi meno di 10° di inclinazione ed il cui profilo non si presti alla formazione di accumuli di grisù.

La disposizione di cui al primo comma non si applica ai lavori di preparazione e tracciamento condotti in rimonta a fondo cieco.

Per i lavori di non lunga durata, anche inerenti alla coltivazione di modesti lembi o pannelli di minerale, specie se in corrispondenza a riscontrate irregolarità di giacitura, il circuito di ventilazione può avere tratti in discesa, sempre che i profili dei cantieri possano per la loro regolarità escludere la formazione di accumuli di grisù, la ventilazione sia attiva in ogni punto e se sia stata ottenuta autorizzazione dall'ingegnere capo.

Circuiti indipendenti di ventilazione

Art. 428

Nelle miniere classificate grisutose, la coltivazione deve essere attuata per scomparti e settori alimentati da circuiti indipendenti di ventilazione.

Gli scomparti di miniera sono indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazione solo vie generali di entrata e di uscita d'aria fra i lavori sotterranei e la superficie.

I settori di miniera sono considerati indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazione soltanto vie principali di entrata e di uscita d'aria.

La corrente di ventilazione può attraversare a monte dei cantieri zone già coltivate soltanto attraverso vie efficacemente isolate.

Limitazioni dei cantieri ventilati in serie

Art. 429

Nelle miniere grisutose, i cantieri alimentati in serie dallo stesso circuito di ventilazione devono essere limitati in modo che il numero complessivo degli operai in essi occupati nel turno più numeroso non superi settanta unità, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 411, 412 e 413.

Per le miniere a gas tossici o altrimenti nocivi e per quelle a sviluppo istantaneo di grisù e dei gas suddetti, l'ingegnere capo, sentito il direttore, stabilisce caso per caso il numero massimo complessivo di operai che possono essere adibiti al lavoro nel turno più numeroso in uno stesso settore, sempre che siano osservate le norme di cui agli articoli richiamati nel comma precedente.

Ventilazione dei lavori di ricerca

e preparazione nelle miniere grisutose

Art. 430

Nelle miniere grisutose di seconda categoria, ogni lavoro di ricerca e di preparazione deve essere aerato da un circuito indipendente di ventilazione non comprendente cantieri in coltivazione.

La norma di cui al comma precedente si applica anche alle miniere grisutose assegnate alla prima categoria, quando l'ingegnere capo abbia riconosciuto che in taluni cantieri di ricerca o di preparazione di questa ultima, orientati verso zone nuove del giacimento o diretti verso vecchi lavori, possa verificarsi un aggravamento del regime grisutoso.

Nelle miniere grisutose di prima categoria, per le quali in base all'esperienza non si abbia motivo di temere la formazione di accumuli di grisù, un cantiere di ricerca o di preparazione può essere inserito a valle di altri cantieri di coltivazione nel circuito di ventilazione di questi ultimi, sempre che il tenore di grisù rilevato in piena corrente d'aria immediatamente a monte della immissione del circuito di areazione suddetto nella via principale di riflusso non superi l'uno per cento.

Ubicazione e ventilazione

di particolari impianti di eduzione

Art. 431

Nelle miniere classificate ad emanazioni di idrogeno solforato le vasche di raccolta delle acque di drenaggio e l'ambiente dove sono installate le pompe per l'eduzione devono ricavarsi in zona distanziata dai collettori generali di entrata e di uscita d'aria.

L'aria che ha ventilato tali ambienti deve essere inviata direttamente al collettore principale di riflusso.

Comunicazioni fra i collettori generali e fra

le vie principali di entrata e di uscita d'aria

Art. 432

Nelle comunicazioni di corto circuito fra i collettori generali di entrata e di uscita d'aria, devono adottarsi armature incombustibili. In esse è vietato il carreggio, il transito degli operai ed il deposito di materiali.

Quando si tratti di miniere grisutose o a sviluppo istantaneo di grisù, nelle vie di comunicazione di cui al precedente comma devono essere interposte doppie porte di ferro, una almeno delle quali capace di resistere nei due sensi ad una pressione di 10 atmosfere. Almeno alla stessa pressione devono resistere i diaframmi che separano i collettori suddetti.

Le comunicazioni stabilite fra le vie principali di entrata e di ritorno d'aria, che non siano più utilizzate, devono essere sollecitamente e solidamente sbarrate.

Personale addetto al servizio di ventilazione

Art. 433

Nelle miniere soggette a classifica, il controllo del servizio di ventilazione deve essere affidato ad un tecnico specificamente competente e responsabile al quale il direttore deve notificare l'ordine di servizio di cui all'art. 442.

Quando si tratti di miniera avente oltre 300 operai all'interno nel turno più numeroso, allo stesso servizio di ventilazione è assegnato anche un sorvegliante alle dipendenze del tecnico responsabile del servizio.

Gli addetti al servizio di ventilazione e le altre persone alle quali vengono affidati per motivi di controllo ed accertamento, indicatori per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devono essere addestrati all'uso di tali strumenti.

Indicatori di gas in dotazione al personale

preposto ai controlli dell'atmosfera

Art. 434

Nei sotterranei grisutosi, i sorveglianti, il personale addetto al servizio della ventilazione o al brillamento delle mine, e le altre persone incaricate di eseguire controlli dell'atmosfera in cantieri dove possono determinarsi accumuli di grisù, devono essere muniti di lampada di sicurezza a benzina o di altro apparecchio indicatore di grisù, a lettura diretta, di tipo riconosciuto idoneo.

Nei sotterranei soggetti ad emanazioni di gas tossici o altrimenti nocivi, il personale suddetto deve essere munito di adatti indicatori riconosciuti idonei.

Art. 435

Nei cantieri in attività, nei quali la direzione dei lavori ha ragione di ritenere che possano determinarsi tenori di grisù e gas tossici o altrimenti nocivi nelle misura superiore a quella prevista agli articoli 412 e 413, devono essere messi a disposizione del capo squadra ivi impiegato adatti indicatori.

Maschere ed altri mezzi

di protezione per le ispezioni

Art. 436

Il personale addetto alle ispezioni deve essere munito di maschere e di altri mezzi di protezione, quando si tratti di miniere ad emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi.

Le maschere e gli altri mezzi di protezione devono essere di tipo riconosciuto idoneo.

Ispezioni ai lavori

Art. 437

Quando si sia verificata una sospensione di lavoro di almeno otto ore, al massimo tre ore prima dell'inizio della discesa nel sotterraneo degli operai, il personale del servizio di ventilazione, coadiuvato dal personale di sorveglianza ai lavori, deve ispezionare i cantieri, le vie del sotterraneo ed ogni altro luogo accessibile agli operai. Nella ispezione sono rilevate, con idonei indicatori a lettura diretta, le percentuali di grisù o gas tossici o altrimenti nocivi presenti. Nel caso di riscontrate irregolarità il direttore deve esserne informato sollecitamente.

I sorveglianti di servizio devono ispezionare durante il turno di lavoro almeno due volte i cantieri, le vie del sotterraneo ed in genere qualsiasi luogo ritenuto pericoloso o sospetto, accertandosi della presenza o meno di grisù, gas tossici o altrimenti nocivi e rilevandone le percentuali volumetriche.

Prima della ripresa dei lavori nei cantieri dove si sia verificata una interruzione della ventilazione tale da far temere la formazione di accumuli di gas, o dopo lo sgombero del personale, devono essere eseguite le ispezioni di accertamento della bonifica dell'atmosfera, previste nell'ordine di servizio di cui all'art. 442.

Controllo dell'atmosfera del cantiere

Art. 438

I capi squadra ai quali sia stato affidato un indicatore idoneo a lettura diretta devono in particolare modo controllare l'atmosfera del cantiere prima dell'inizio e durante il lavoro, nella ripresa dopo le pause e prima del brillamento delle mine.

Accertamenti di portata e qualità delle correnti d'aria

Art. 439

Nelle miniere classificate a termine del presente titolo, le misure di portata del circuito generale e di quelli principali e derivati di ventilazione della miniera devono essere eseguite almeno una volta al mese e ripetute ogni volta che si verifichino importanti modifiche o inconvenienti nella distribuzione e ripartizione di qualcuna delle diramazioni principali della corrente d'aria.

I risultati ottenuti sono annotati nel registro di ventilazione.

Art. 440

Nelle miniere grisutose il tenore di grisù deve essere controllato in modo continuo nelle gallerie di riflusso a valle dei cantieri di coltivazione e di gallerie per lo spiallamento del minerale nonché al fronte di abbattimento delle gallerie a fondo cieco e a monte della immissione dei circuiti derivati di ventilazione nelle vie principali di riflusso (1).

I risultati delle misure suddette sono annotati nel registro di ventilazione.

Le misure predette e quelle previste dall'articolo precedente sono effettuate durante il turno di lavoro più numeroso.

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(1) L'art. 58, comma 3, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 ha sostituito gli originari commi primo, secondo e terzo con l'attuale primo comma.

Art. 441

L'ingegnere capo, sentito il direttore, determina per ogni miniera o parte di essa classificata per gas tossici o altrimenti nocivi la frequenza con la quale devono essere ripetuti nei luoghi di cui all'articolo precedente gli accertamenti a mezzo di idonei indicatori, delle percentuali dei gas tossici o altrimenti nocivi presenti nell'atmosfera.

Art. 442

Per ogni lavorazione sotterranea classificata per grisù o gas tossici o altrimenti nocivi, le modalità e la frequenza dei controlli dell'atmosfera in applicazione delle norme del presente decreto sono stabilite in apposito ordine di servizio che, predisposto dal direttore ed approvato dall'ingegnere capo, deve essere portato a conoscenza del personale addetto a tale servizio, dei sorveglianti ai lavori e dei capi cantieri ai quali sono affidati apparecchi indicatori di gas.

Misure per la sicurezza immediata

Art. 443

Il lavoratore che riscontri che i tenori limiti di tolleranza del grisù o gas tossici o altrimenti nocivi presenti siano stati superati, deve darne immediato avviso al sorvegliante più vicino, che adotta i primi provvedimenti.

Tenori limiti

Art. 444

Quando in un punto qualsiasi di un circuito di ventilazione in piena corrente d'aria si riscontrano percentuali di grisù in misura superiore al due per cento, lo scomparto od il settore servito da tale circuito deve essere subito evacuato dal personale.

Il sorvegliante ordina lo sgombero del sotterraneo, adotta le misure cautelative e informa la direzione.

Uguale misura adotta quando gli accertamenti si riferiscono ad altri luoghi del sotterraneo comunque accessibili agli operai e quando si sia prodotta in qualsiasi punto dello stesso sotterraneo una infiammazione di grisù.

Art. 445

Se in un punto di un circuito di ventilazione, in piena corrente d'aria, per ciascuno dei seguenti gas isolatamente considerati, si riscontrino percentuali volumetriche superiori al 2,5% di anidride carbonica; venti per centomila di ossido di carbonio; dieci per centomila di idrogeno solforato; quattro per centomila di anidride solforosa, i preposti al servizio devono ordinare ai lavoratori di fare uso immediato dei mezzi di protezione o, se sprovvisti, di sgomberare il sotterraneo.

Della misura adottata deve essere subito data notizia alla direzione che, quando lo riconosca necessario ai fini della sicurezza, ordina lo sgombero totale o parziale dei lavori.

Art. 446

L'evacuazione dei cantieri non ha luogo quando si tratti di eseguire, in atmosfera sottoposta a stretto controllo di un sorvegliante e con l'ausilio di idonee maschere ed altri mezzi cautelativi per quanto riguarda i gas tossici o altrimenti nocivi, i lavori di cui agli articoli 414 e 456 o altri lavori dichiarati indifferibili, ai fini della sicurezza, dalla direzione dei lavori, oppure nel caso di operazioni di salvataggio.

Art. 447

In caso di evacuazione dei lavori, gli ingressi dello scomparto e del settore, nei quali sono stati raggiunti o superati i tenori limiti dei gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devono essere sbarrati per impedirne l'accesso. Tali sbarramenti non possono essere rimossi, né il personale essere riammesso al lavoro se non dietro esplicito ordine del direttore.

Art. 448

Per i gas tossici o altrimenti nocivi in miscela, capaci di esercitare azione sinergica, avuto riguardo anche alla temperatura ed umidità dell'atmosfera, l'ingegnere capo stabilisce le percentuali di ciascuno di essi al di sopra delle quali il personale deve evacuare i lavori se sprovvisto di mezzi di protezione.

Art. 449

Devono essere adottate misure affinché gli accumuli di grisù o di altri gas tossici o altrimenti nocivi la cui presenza sia stata accertata nel sotterraneo di una miniera o parte di essa, vengano eliminati con ogni precauzione, quanto più presto sia possibile, seguendo il percorso più rapido verso l'esterno ed evitando ogni condizione di pericolo lungo il percorso di uscita degli stessi gas.

Per l'eliminazione degli accumuli di grisù è vietato il ricorso a getti diretti di aria compressa.

Tali operazioni sono eseguite soltanto dopo che siano state sgombrate dagli operai le zone interessate.

Quando rivestano rilevante importanza per la consistenza degli accumuli o per l'estensione del sotterraneo interessato, le operazioni sono eseguite con l'intervento del direttore e del preposto al servizio di ventilazione.

Delle operazioni suddette è data notizia al Distretto minerario ed apposita annotazione deve essere fatta nel registro di ventilazione.

Capo IV

CONDOTTA DEI LAVORI NELLE MINIERE SOGGETTE

A CLASSIFICA A TERMINE DEL PRESENTE TITOLO

Regolamento interno

Art. 450

Il regolamento interno di cui all'art. 51 è obbligatorio per le miniere di cui al presente titolo, qualunque sia il numero degli operai in esse occupati.

Programmi generali di coltivazione,

a lunga e breve scadenza

Art. 451

Per le miniere di cui al presente titolo, i programmi generali di lavoro e di coltivazione, di cui al titolo II, capo III, da sottoporre ogni anno al Distretto minerario devono essere a lunga e breve scadenza, estendendosi cioè a periodi non inferiori rispettivamente a cinque anni e ad un anno.

Dalla relazione e dai piani allegati ai suddetti programmi deve inoltre risultare:

1° la suddivisione del giacimento in scomparti e settori di coltivazione;

2° gli effettivi massimi previsti nel turno più numeroso in sotterraneo, per ogni scomparto o settore;

3° la meccanizzazione dei tagli e l'elettrificazione del sotterraneo;

4° il piano di difesa contro i gas di cui al presente titolo e contro le polveri infiammabili di cui al titolo successivo.

Tracciamenti, preparazioni e coltivazioni

Art. 452

Nelle miniere, o loro scomparti, classificati per grisù o gas tossici o altrimenti nocivi, anche a sviluppo istantaneo, i lavori di tracciamento, preparazione e coltivazione devono essere condotti nei modi e con le cautele previste in ordine di servizio del direttore.

Art. 453

Nelle miniere grisutose e nei loro scomparti o settori, l'organizzazione dei lavori, la scelta dei metodi di abbattimento, i movimenti del tetto e la velocità di avanzamento devono essere determinati anche in funzione dello sviluppo di grisù e dei pericoli che ne derivano.

La coltivazione deve eseguirsi di norma per livelli o strati di minerale presi in ordine discendente con spaziamento dei cantieri di coltivazione tale da rendere minime le influenze reciproche in conseguenza dei movimenti provocati nelle rocce incassanti e vicine, e in relazione al prevedibile apporto di grisù che può derivarne.

Ai fini di cui ai commi precedenti sono equiparati a quelli orizzontali gli strati la cui inclinazione non superi i 10°. Nei confronti di giacimenti orizzontali sovrapposti si applica il disposto di cui al secondo comma.

Art. 454

E' vietato sviluppare lavori di preparazione o iniziare coltivazioni in un livello, prima che sia stato realizzato un circuito di ventilazione per lo strato da coltivare.

In ogni scomparto o settore della miniera il circuito di ventilazione deve essere realizzato prima di dare inizio alla coltivazione.

Acque di drenaggio di miniere soggette

ad emanazioni di idrogeno solforato

Art. 455

Nelle miniere classificate per idrogeno solforato è vietato rimuovere, attingere o comunque servirsi per qualsiasi scopo di masse di acque di drenaggio raccolte in pozzi o cavità o comunque stagnanti in qualsiasi luogo del sotterraneo, senza apposito ordine del capo servizio preposto ai lavori.

Le stesse acque di drenaggio devono essere convogliate, a mezzo di apposite tubazioni e non in cunette, lungo le vie della miniera.

Opere di ritegno e cancelli, apribili solo per necessità di servizio, devono impedire al personale non autorizzato l'accesso a pozzetti, vasche, cavità o discenderie di preparazione quando vi si trovino o vi si possano accumulare acque di drenaggio.

La direzione deve curare che le acque solfidriche di drenaggio, comunque stagnanti nelle vie di transito o carreggio o in altri luoghi della miniera accessibili agli operai, siano eliminate.

Art. 456

Quando si rendono necessari lavori per la rimozione ed il convogliamento di acque solfidriche, adunate nel sotterraneo, essi devono essere condotti con le cautele di cui all'art. 446.

Art. 457

Al fondo dei pozzi o delle discenderie ove si effettua la estrazione ed il transito del personale, è vietata la raccolta di acque solfidriche di drenaggio o l'installazione di impianti di eduzione. I luoghi destinati alla raccolta ed eduzione di acque solfidriche devono essere armati in modo da evitare improvvise frane di materiale nelle stesse acque.

Lungo le condotte di eduzione di acque solfidriche installate nel sotterraneo devono essere saltuariamente inserite valvole di non ritorno.

Le norme contenute nel presente decreto e relative al drenaggio ed eduzione delle acque solfidriche sono riportate in ordine di servizio del direttore, unitamente alle modalità con le quali sono condotte le singole operazioni.

Riempimento dei vuoti e ripiena

Art. 458

Nelle miniere grisutose i vuoti a campana in corona e sulle pareti laterali delle gallerie devono essere riempiti o isolati con materiali incombustibili.

Quando nelle stesse lavorazioni la coltivazione avvenga per ripiena, quest'ultima deve risultare per quanto possibile serrata contro la corona e, in prossimità delle vie d'aria, deve essere impermeabilizzata.

Lavori terminati o sospesi - Sbarramenti

Art. 459

Nei sotterranei delle miniere classificate grisutose o per gas tossici o altrimenti nocivi, le vie ed i cantieri, in corrispondenza dei quali ogni attività o la coltivazione siano già ultimate o temporaneamente sospese, devono essere isolati dagli altri lavori mediante appositi sbarramenti, oppure devono continuare ad essere ventilati. In questo caso il circuito d'aria destinato ad alimentarli non deve rivelare immediatamente a monte della sua immissione nella via principale o generale di riflusso, percentuali di grisù o di altri gas tossici o altrimenti nocivi presenti in misura superiore a quelle previste dagli articoli 412 e 413.

Art. 460

Gli sbarramenti sono costruiti in modo da risultare per quanto possibile stagni e sono corredati da tubi di prelevamento dei campioni dell'atmosfera della zona segregata.

Eventuali operazioni di disarmo delle vie e dei cantieri da segregare devono essere condotti con mezzi adeguati e senza interruzione, in modo da ridurre al minimo il ritardo nella costruzione degli sbarramenti.

La impermeabilità degli sbarramenti deve essere frequentemente controllata e lo spazio ad essi antistante deve essere mantenuto sgombro.

La posizione di ogni sbarramento deve essere portata subito a conoscenza del Distretto minerario.

Almeno dieci giorni prima della rimozione di uno sbarramento, analoga comunicazione scritta deve essere fatta pervenire dal direttore al Distretto minerario, precisando, oltre ai motivi, le cautele e le modalità con le quali si prevede di condurre l'operazione.

Quando l'ingegnere capo lo riconosca necessario ai fini della sicurezza, può vietare la progettata operazione o chiedere opportune varianti alle modalità di esecuzione.

 

Sondaggi di spia ed altre misure precauzionali

Art. 461

I cantieri che si dirigono verso vecchi lavori, cavità o zone in corrispondenza dei quali possa temersi un peggioramento nel regime grisutoso o nell'emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi, devono essere preceduti da fori esplorativi di spia di lunghezza appropriata.

Deve essere dato avviso immediato al sorvegliante più vicino quando si riscontrino sensibili sviluppi di gas all'orificio di uno dei fori di spia.

Art. 462

Nelle miniere, o parti di esse, classificate o sospette per venute istantanee di grisù o gas tossici o altrimenti nocivi, le cautele di cui all'articolo precedente devono essere adottate nei lavori di preparazione e di tracciamento in strato di minerale, specie se questo manifesta dislocazioni.

Quando sia stata riconosciuta la presenza di adunamenti di grisù o gas tossici o altrimenti nocivi sotto pressione, capaci di provocare venute istantanee di gas, e spaziati in modo irregolare nello stesso strato di minerale o nelle rocce incassanti o vicine, i fori di spia intesi ad individuarli devono essere orientati in più direzioni.

La lunghezza dei fori esplorativi deve essere tale che anche dopo il brillamento dell'ultima volata precedano la fronte di almeno tre metri.

Art. 463

Ai cantieri di miniere classificate per grisù o gas tossici o altrimenti nocivi sono estese le misure di cui all'art. 616 quando, avvicinandosi essi a vecchi lavori eseguiti in una zona limitrofa al perimetro della miniera, siano da prevedere invasioni di gas.

Telefoni

Art. 464

Nelle miniere grisutose assegnate alla seconda categoria ed in quelle classificate per gas tossici, che impieghino più di 100 operai all'interno nel turno più numeroso, oltre ai collegamenti telefonici fra le stazioni dei pozzi di estrazione e la superficie, devono essere stabiliti collegamenti telefonici fra i punti più importanti del sotterraneo secondo un piano predisposto dal direttore ed approvato dall'ingegnere capo.

Per le miniere classificate a venute istantanee di gas, la norma suddetta deve essere applicata qualunque sia il numero degli operai impiegati nei lavori.

L'ingegnere capo può estendere tale obbligo alle miniere di cui al primo comma del presente articolo, qualunque sia il numero degli operai addetti ai lavori del sotterraneo, quando lo riconosca necessario ai fini della sicurezza.

Condotta dei lavori nelle miniere

classificate a sviluppi istantanei di grisù

o gas tossici o altrimenti nocivi

Art. 465

Nelle miniere classificate per venute istantanee di grisù o gas tossici o altrimenti nocivi, il ritorno d'aria dai lavori alla via generale di riflusso deve essere il più diretto possibile e l'armamento delle gallerie all'uopo destinate deve essere particolarmente curato.

Quando la coltivazione interessi un fascio di strati, i lavori devono essere condotti in modo da favorire la distensione progressiva dei terreni.

Art. 466

Quando i sondaggi di spia hanno determinato esattamente l'ubicazione di uno strato a sprigionamento istantaneo di gas, le volate di avanzamento devono essere eseguite in modo che dopo ogni tiro sussista fra la fronte di lavoro e lo strato uno spessore sufficiente di roccia da non poter essere demolito sotto gli sforzi ai quali esso è sottoposto.

La volata finale destinata a scoprire interamente lo strato deve essere eseguita con tiri di scuotimento la cui carica totale non deve essere inferiore ad un minimo fissato nell'ordine di servizio di cui all'art. 452.

Art. 467

I tracciamenti negli strati classificati o sospetti per sviluppi istantanei di gas, devono essere eseguiti esclusivamente a mezzo di volate di scuotimento, a meno che non possa escludersi il pericolo degli sviluppi suddetti in conseguenza dell'impiego di sondaggi di drenaggio del gas, di riconosciuta efficacia per il degasamento del giacimento.

Art. 468

Nelle lavorazioni soggette a sviluppi istantanei di gas:

a) il servizio di vigilanza dell'atmosfera a mezzo di appositi indicatori a lettura diretta per i gas interessati dalle lavorazioni, deve essere effettuato da un sorvegliante appositamente incaricato con la frequenza indicata a tale scopo nell'ordine di servizio di cui all'art. 442;

b) devono essere stabilite comunicazioni telefoniche dirette fra la zona interessata, la base del pozzo di estrazione e la superficie;

c) devono essere installate porte di soccorso a tenuta per separare la rimanente parte del sotterraneo dallo scomparto e dalla zona classificata o sospetta per venute istantanee di gas;

d) devono essere disposte in prossimità del fronte di lavoro bombole di ossigeno compresso, munite di inalatori in numero pari a quello degli operai addetti ai lavori di preparazione e tracciamento;

e) gli operai devono avvertire il sorvegliante di qualsiasi anormale manifestazione riscontrata nei rispettivi posti di lavoro;

f) il sorvegliante presente ai lavori deve dare notizia immediata al personale degli altri scomparti più vicini della miniera, aventi uguale o diversa classifica od alla direzione dei lavori all'esterno, quando si verifichi una notevole venuta istantanea di gas o altro segno premonitore.

Mezzi di protezione degli operai per l'esecuzione

di lavori in atmosfera di gas tossici

o altrimenti nocivi o di gas infiammabili

Art. 469

Per l'esecuzione di lavori in gallerie o in cantieri particolarmente soggetti a invasioni di gas tossici o altrimenti nocivi, gli operai devono sempre essere muniti di maschere od altri mezzi di protezione di tipo dichiarato idoneo.

Nelle miniere soggette ad emanazioni di gas infiammabili è fatto obbligo ai lavoratori di indossare indumenti che ricoprano almeno il tronco e le gambe.

Capo V

USO DEGLI ESPLOSIVI NELLE MINIERE GRISUTOSE

Art. 470

Nelle miniere grisutose, oltre le norme di cui al precedente titolo VIII sugli esplosivi, si applicano le disposizioni del presente capo.

Esplosivi antigrisutosi

Art. 471

Nelle miniere grisutose o parti di esse, assegnate alla seconda categoria, è vietato impiegare esplosivi, accessori detonanti, e mezzi di accensione, che non siano stati classificati di sicurezza contro il grisù dal Ministro per l'industria e il commercio.

Lo stesso Ministro determina con suo decreto, per gruppi di miniere, la carica limite di impiego.

Nelle miniere di combustibili fossili classificate grisutose della prima categoria l'impiego di esplosivi antigrisutosi è obbligatorio per il tiro nello strato di minerale ed anche per il tiro in roccia, quando un tracciamento si avvicina ad uno strato di minerale o a vecchi lavori, la cui posizione deve essere rilevata dai piani di miniera, ovvero da appositi sondaggi di spia.

Nelle miniere di altre sostanze minerali classificate grisutose di prima categoria, l'ingegnere capo determina con suo provvedimento i cantieri nei quali, ai fini della sicurezza, si impone l'impiego degli esplosivi antigrisutosi, quando riconosca che, per la loro ubicazione, per gli obiettivi perseguiti e per la presenza di disturbi geologici, possa determinarsi, col procedere dei lavori, un aggravamento del regime grisutoso tale da rendere pericoloso l'impiego di esplosivi ordinari, specie se in presenza di polveri infiammabili.

Per le miniere sottoposte a controllo per grisù, l'ingegnere capo stabilisce i cantieri nei quali egli riconosca che, ai fini della sicurezza, si debba fare uso di esplosivi antigrisutosi.

Carica limite di impiego ed intasamento delle mine

Art. 472

La carica limite di impiego deve essere notificata al personale interessato mediante ordine di servizio del direttore.

Art. 473

Prima di procedere al caricamento si deve pulire accuratamente il foro da mina per togliere ogni eventuale residuo di polveri infiammabili.

Nelle cariche dei fori da mina è vietato l'innescamento intermedio.

L'intasamento deve essere fatto accuratamente, con esclusione di carta o di altre materie o polveri infiammabili. Esso deve avere la lunghezza di almeno 50 cm. In caso di impossibilità, l'intasamento deve estendersi ad almeno la metà della profondità del foro praticato, con un minimo di 20 cm.

Accensione

Art. 474

Nei cantieri, per i quali sia prescritto l'impiego di esplosivi antigrisutosi, l'accensione delle mine deve avvenire elettricamente con l'impiego di detonatori istantanei o ritardati al millesimo di secondo. In questo ultimo caso non è consentito sopprimere più di un ritardo per volta e il numero dei ritardi impiegati deve essere il più basso possibile. Tra due colpi suscettibili di reciproca influenza non deve intercorrere un ritardo superiore a tre intervalli di tempo.

Il brillamento delle mine deve essere effettuato esclusivamente con esploditore di tipo antideflagrante il cui impulso di corrente non deve avere durata superiore ad un centesimo di secondo.

Misure precauzionali prima dello sparo

Art. 475

Immediatamente prima di procedere al caricamento dei fori di mina, i preposti al tiro devono ispezionare accuratamente il cantiere esaminando pure le eventuali cavità in corona, al fine di accertarsi che non vi sia raccolto grisù, rilevabile con la lampada di sicurezza a fiamma o con indicatore a lettura diretta, in proporzione superiore all'uno per cento.

Qualora la percentuale di grisù superi in un cantiere il limite predetto, è vietato procedere allo sparo delle mine nello stesso cantiere ed in quelli che si trovano in serie nello stesso circuito di ventilazione a valle del cantiere predetto. Del fatto deve essere dato subito avviso al fuochino.

Il caricamento e brillamento delle mine può essere in tal caso eseguito soltanto quando gli accumuli di grisù a tenori superiori all'uno per cento risultino eliminati.

Art. 476

Per le miniere classificate a termini del presente titolo l'ordine di servizio di cui all'art. 305 deve stabilire gli orari di brillamento delle mine in modo da ridurre al minimo il numero delle persone esposte al rischio di una esplosione di grisù.

Cautele nelle miniere a sviluppo istantaneo di grisù

Art. 477

Nelle miniere a sviluppo istantaneo di grisù, l'ingegnere capo può autorizzare o imporre per i tiri di scuotimento l'impiego di esplosivi diversi da quelli classificati antigrisutosi.

Nelle stesse miniere in ogni caso il brillamento elettrico delle mine deve essere fatto tra un turno e l'altro, in assenza di personale e, di norma, dall'esterno.

E' ammesso tuttavia effettuare il brillamento dall'interno, purché i fuochini possano ripararsi in camere di rifugio solidamente rivestite, ubicate nelle vie principali di entrata d'aria, collegate telefonicamente con la superficie, dotate di robuste porte di ferro a tenuta, provviste di mezzi di respirazione idonei ad assicurare una lunga permanenza del personale in esso rifugiato.

Dopo ogni tiro deve trascorrere mezz'ora prima che gli operai ritornino al fronte di lavoro.

Capo VI

LAMPADE PORTATILI NELLE MINIERE GRISUTOSE

Art. 478

Nelle miniere grisutose o sottoposte a controllo per il grisù oltre le norme di cui al precedente titolo VII, si applicano per l'illuminazione le disposizioni del presente capo.

Lampade di sicurezza portatili

Art. 479

Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per grisù devono essere fornite e adoperate per l'illuminazione individuale lampade di sicurezza elettriche portatili di tipo riconosciuto idoneo.

Le lampade di sicurezza a fiamma, di tipo riconosciuto idoneo, devono essere impiegate soltanto come indicatori di grisù ed essere affidate esclusivamente a personale appositamente addestrato.

Numero delle lampade di sicurezza

Art. 480

Il numero delle lampade di sicurezza disponibili per ogni sotterraneo grisutoso deve superare di almeno il dieci per cento il numero totale degli operai che lavorano giornalmente nel sotterraneo.

Quando il lavoro si effettua in tre turni, il computo del numero delle lampade è riferito al numero totale degli operai dei due turni più numerosi.

Le lampade di riserva di cui all'art. 488 non rientrano nel computo suddetto.

Lampisteria

Art. 481

Le lampade di sicurezza devono essere tenute in apposito locale all'esterno (lampisteria), al quale deve essere addetto almeno un operaio appositamente addestrato (lampista).

Nel detto locale è vietato introdurre lampade a fiamma libera accese, accendere fuochi e fumare.

Appositi avvisi devono essere affissi agli ingressi.

Art. 482

I locali destinati alla carica delle batterie di accumulatori delle lampade elettriche portatili devono essere permanentemente aerati.

Art. 483

La pulizia ed il riempimento delle lampade a benzina devono essere fatti in locali separati e distinti.

Tutti gli ambienti devono essere costruiti con materiali incombustibili, non comunicare direttamente con altri locali di servizio ed essere dotati di:

a) una conveniente areazione, con aperture permanenti munite di reticelle a maglie strette;

b) impianto di illuminazione di sicurezza contro i vapori e gas infiammabili;

c) pavimento costituito da materiale che non trattenga od assorba la benzina;

d) porte e finestre apribili verso l'esterno;

e) vie di uscita in numero sufficiente per consentire al personale di allontanarsi immediatamente in caso di pericolo;

f) un congruo numero di estintori di adeguata potenzialità, di tipo riconosciuto idoneo.

Quando si tratti di miniere aventi in uso un numero di lampade di sicurezza a fiamma inferiore a cinquanta, non è necessario che i due locali di cui al primo comma del presente articolo siano separati e distinti.

Art. 484

Nei locali destinati al riempimento delle lampade, situati a meno di cinquanta metri dal pozzo, la benzina può essere tenuta soltanto in recipienti metallici chiusi.

La capacità totale della benzina ivi immagazzinata non deve superare i venti litri.

Art. 485

Gli stracci ed ogni altro materiale occorrente alla pulizia delle lampade devono essere contenuti in recipienti di lamiera chiusi.

Analogamente si provvede per i rifiuti, che devono essere quotidianamente allontanati dai locali.

Ritiro delle lampade

Art. 486

Prima dell'entrata nel sotterraneo, ogni persona addetta ai lavori deve ritirare la lampada dal lampista. Questi deve consegnare la lampada in buono stato di manutenzione e debitamente chiusa. In caso contrario la lampada deve essere rifiutata.

Chiunque riceva una lampada è tenuto ad assicurarsi che essa sia completa in tutte le sue parti, in buono stato di funzionamento, e chiusa.

L'operaio è tenuto a fare buon uso della lampada ricevuta in consegna, secondo le norme del presente decreto e le istruzioni della direzione.

Ispezioni alla lampisteria

Art. 487

Un capo servizio deve eseguire, per periodi non eccedenti la durata di due mesi, una ispezione alle lampade ed agli impianti della lampisteria e redigerne rapporto scritto.

Detti rapporti sono conservati dalla direzione della miniera e, su richiesta, devono essere esibiti ai funzionari del Corpo delle miniere.

Lampade di riserva

Art. 488

In posti idonei del sotterraneo devono essere disponibili lampade di riserva, affidate ad un sorvegliante responsabile della loro efficienza.

Il numero di tali lampade deve corrispondere al cinque per cento del personale presente nel turno più numeroso, con un minimo di due ed un massimo di venti.

Uso delle lampade

Art. 489

E' vietato forzare l'apertura o comunque manomettere le lampade di sicurezza nei sotterranei.

Se una lampada a benzina si deteriora durante il lavoro deve essere subito spenta.

Quando una lampada a benzina si spegne deve essere sostituita con altra lampada accesa. La lampada spenta può essere riaccesa solo nei posti sotterranei stabiliti dal direttore, oppure a giorno.

In nessun caso le lampade debbono essere abbandonate nei cantieri.

Il sorvegliante deve prendere nota di ogni cambio di lampade.

Art. 490

Le persone cui sono affidate per l'impiego lampade di sicurezza a benzina devono essere istruite sul loro uso quali indicatori di grisù.

Capo VII

IMPIANTI ELETTRICI NELLE MINIERE GRISUTOSE

Macchinari ed apparecchiature di sicurezza

Art. 491

Oltre le norme generali sugli impianti elettrici, di cui al titolo IX, nelle miniere soggette a controllo o classifica per grisù si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 492

Nelle miniere classificate grisutose è vietato impiegare macchine ed apparecchiature elettriche che non siano di tipo speciale di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.

Le macchine e le apparecchiature da impiegarsi devono essere conformi a tipi riconosciuti idonei.

Art. 493

Nei sotterranei grisutosi della seconda categoria, devono essere muniti di involucri a prova di esplosione interna:

a) i motori per le macchine e gli apparecchi trasportabili adoperati nei cantieri di coltivazione;

b) i motori dei ventilatori applicati alle condotte di ventilazione ausiliaria;

c) le macchine ed i trasformatori per corrente nominale non superiore a 1 A, salvo che essi resistano a corti circuiti prolungati, senza che la temperatura oltrepassi 100° C.

Art. 494

Nelle macchine, nei trasformatori e negli apparecchi elettrici, le parti sotto tensione e quelle per le quali è necessaria la protezione contro le esplosioni, non devono essere accessibili se non rimuovendo o allentando chiusure richiedenti attrezzi speciali che debbono essere custoditi solo dalle persone autorizzate ad adoperarli.

Art. 495

Gli interruttori, i commutatori e simili apparecchi che siano muniti di involucri di protezione apribili, devono essere provvisti di dispositivi di blocco atti ad impedire il loro azionamento quando l'involucro è aperto, e l'apertura dell'involucro quando l'apparecchio trovasi in posizione di circuito chiuso.

Allorché sia necessario lasciare aperto l'involucro di protezione di una macchina, si deve apporre un cartello di avviso sul relativo interruttore, in modo da escludersi ogni indebita chiusura.

Accumulatori

Art. 496

Gli accumulatori ed i relativi involucri devono essere del tipo riconosciuto di sicurezza contro il grisù o le polveri infiammabili.

I recipienti che contengono le batterie devono essere muniti di chiusure rispondenti al disposto dell'art. 494.

Il cambio delle batterie deve essere fatto solo nelle vie di entrata d'aria.

Conduttori

Art. 497

Per alimentare gli impianti fissi sono consentiti soltanto cavi armati o aventi protezione meccanica di equivalente efficacia.

Per l'alimentazione di apparecchi trasportabili e portatili si devono usare cavi semiflessibili e flessibili con protezione particolarmente efficiente, avuto riguardo alle condizioni di impiego.

Il rivestimento esterno dei cavi suddetti deve essere costituito da materiali tali da non propagare incendi.

Art. 498

Le cassette di giunzione o derivazione e le prese a spina devono essere di tipo di sicurezza contro il grisù.

Art. 499

Le caratteristiche dei cavi elettrici armati e di quelli flessibili e semiflessibili da impiegarsi in sotterraneo sono determinate dal Ministro per l'industria ed il commercio, in relazione all'uso cui essi sono destinati ed alle sollecitazioni meccaniche cui possono essere sottoposti.

Interruttori

Art. 500

I trasformatori ad immersione in olio devono essere muniti di interruttori onnipolari automatici a massima corrente, tanto sull'alta che sulla bassa tensione.

Art. 501

Tutte le linee che alimentano gli impianti dei sotterranei classificati grisutosi devono essere provviste di interruttori onnipolari automatici a massima corrente.

Gli interruttori di cui all'art. 359 a servizio di linee che alimentano sotterranei grisutosi, devono essere automatici a massima corrente e provvisti di dispositivi atti ad impedire la reinserzione dopo lo scatto, senza l'uso di mezzi speciali.

Art. 502

Gli interruttori automatici devono essere regolati in modo da scattare quando sono attraversati da una corrente che superi del venti per cento quella massima di esercizio e devono essere in grado di interrompere in modo sicuro il più gravoso corto circuito prevedibile.

Ogni altra parte dell'impianto deve essere in grado di sopportare la corrente di corto circuito per il tempo necessario a che l'interruttore automatico operi l'interruzione.

Art. 503

E' vietato utilizzare apparecchi elettrici in bagno di olio nei cantieri di abbattimento e nelle immediate vicinanze di questi, a meno che non sia impiegato olio non combustibile.

Illuminazione

Art. 504

Le lampade fisse sia ad ampolla che a tubo devono essere poste sotto globi o lastre di protezione costituite da vetro o altro materiale non infiammabile, di idonea resistenza meccanica. I globi e le lastre devono essere protetti con gabbia metallica.

Gli apparecchi di illuminazione devono essere di tipo riconosciuto di sicurezza contro il grisù.

Impianti fissi

Art. 505

Nelle installazioni fisse possono essere impiegati macchinari ed apparecchiature elettriche non conformi ai tipi speciali di sicurezza contro il grisù, quando concorrano le seguenti condizioni riconosciute dall'ingegnere capo:

a) l'impianto sia lambito da una corrente d'aria avente velocità non inferiore ad un m/sec., immediatamente derivata da una via principale di entrata d'aria;

b) non esistano vecchi lavori, imperfettamente costipati da ripiena o scoscendimento di tetto, e non aerati, la cui atmosfera possa venire in comunicazione con il circuito di ventilazione, di cui alla precedente lettera a), a monte dell'impianto elettrico;

c) siano sottoposte a metodici controlli giornalieri le vie seguite, a monte dell'impianto, tanto dal circuito derivato di ventilazione nel quale quest'ultimo è ubicato, che dal circuito principale di areazione che alimenta il primo, per accertare, con indicatore a lettura diretta, che il grisù non raggiunga tenori superiori a 0,3 per cento;

d) possa escludersi ogni pericolo di inversione di corrente di aria o di invasioni improvvise di grisù;

e) l'impianto fisso di illuminazione sia almeno di tipo stagno.

I controlli giornalieri di cui alla lettera c), da eseguire nei luoghi e con le modalità previsti in apposito ordine di servizio del direttore ed approvato dall'ingegnere capo, devono essere integrati, almeno una volta al mese, da analisi di campioni dell'atmosfera prelevati negli stessi luoghi.

I risultati dei controlli e delle analisi suddette devono essere annotati, con la relativa data e firma della persona responsabile, nel registro della ventilazione.

Trazione elettrica - Idoneità delle locomotive

Art. 506

Salvo quanto disposto negli articoli 507 e 508, possono essere impiegate in sotterraneo soltanto le locomotive elettriche di tipo protetto contro il grisù, riconosciute idonee.

Trazione a filo

Art. 507

Con limitazione alle sole vie principali di entrata d'aria è consentita l'installazione della trazione elettrica a filo nelle miniere grisutose, quando concorrano le seguenti condizioni riconosciute dall'ingegnere capo:

a) la galleria sia abbondantemente ventilata ed in qualsiasi tronco di essa la velocità media della corrente d'aria, calcolata per la più grande sezione esistente, sia di almeno 1,5 m/sec.;

b) non esistano lungo tutta la via servita dalla trazione elettrica ed a monte di essa vecchi lavori imperfettamente costipati da ripiena o franamento di tetto, e non aerati, la cui atmosfera possa venire in comunicazione con il circuito di ventilazione al servizio della via stessa;

c) il rilevamento metodico del grisù, lungo la via percorsa dalla locomotiva elettrica, le sue immediate dipendenze e, a monte di essa, lungo le vie seguite dal circuito generale di ventilazione, sia eseguito giornalmente, con indicatore a lettura diretta, da persona responsabile designata dal direttore, al fine di accertare che il grisù non raggiunga tenori superiori a 0,3 per cento;

d) possa escludersi, attraverso le misure adottate ed in relazione alle caratteristiche della miniera o alla disposizione dei lavori e degli impianti, ogni pericolo di inversione della corrente di aria o di invasione della via di carreggio elettrificata, da accumuli di grisù a tenori pericolosi, in qualsiasi tratto della stessa via;

e) l'impianto fisso di illuminazione elettrica sia almeno di tipo stagno;

f) la trazione elettrica sia arrestata ad una distanza non inferiore a 5 m. a monte dell'ultimo circuito di ventilazione derivato dalla via principale di entrata d'aria nella quale è installata la trazione elettrica;

g) sia stabilita attorno alla suddetta via una adeguata zona di protezione nei confronti di coltivazioni già eseguite o di nuovi scavi da effettuare dai quali possa derivare in essa un afflusso di gas.

L'ingegnere capo stabilisce i luoghi, le modalità e le frequenze giornaliere dei controlli grisumetrici di cui alla lettera c) e la periodicità dei prelievi, in luoghi prescelti, di campioni di atmosfera da sottoporre ad analisi.

I controlli grisumetrici, da eseguirsi mediante indicatori a lettura diretta, sono affidati a sorveglianti responsabili nei turni di servizio rispettivi.

I risultati degli accertamenti grisumetrici giornalieri e delle analisi periodiche dei campioni di atmosfera sono annotati nel registro della ventilazione.

Agli interventi disposti d'ufficio dall'ingegnere capo ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni stabilite nell'art. 263.

Il servizio di trazione elettrica a filo deve essere sospeso quando venga meno una qualsiasi delle condizioni sopra elencate.

La direzione deve dare sollecita comunicazione al Distretto minerario di ogni variazione determinatasi nelle suddette condizioni.

Trazione ad accumulatori

Art. 508

La trazione con locomotive ad accumulatori non protette contro il grisù è consentita nelle miniere grisutose quando concorrano le condizioni e limitazioni previste nell'articolo precedente.

Quando le stesse locomotive siano invece del tipo speciale di sicurezza contro il grisù, è ammesso l'impiego anche negli scomparti e settori di coltivazione, sempre che le vie percorse siano intensamente ventilate per tutta la loro lunghezza ed il tenore in grisù, metodicamente rilevato con indicatori a lettura diretta, non superi lungo le vie suddette e nei cantieri serviti l'uno per cento.

Impiego dell'elettricità nelle miniere

a sviluppo istantaneo di grisù

Art. 509

Nelle miniere, o loro parti, classificate per sviluppo istantaneo di grisù, l'impiego dell'elettricità, salvo che per le lampade elettriche portatili di sicurezza e per l'accensione elettrica delle mine, è soggetto, caso per caso, ad autorizzazione dell'ingegnere capo, alle condizioni di cui all'art. 492 con l'obbligo di attenersi ad ogni altra misura, cautela e limitazione necessaria che l'ingegnere capo impone nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 510

Le installazioni elettriche di cui all'articolo precedente devono essere ubicate sempre in corrispondenza delle vie principali di entrata d'aria, in punti che siano, per quanto tecnicamente prevedibile, al riparo da invasioni di grisù conseguenti a venute istantanee.

Nelle vie principali di ritorno d'aria, l'ingegnere capo può consentire l'installazione di cavi elettrici armati, telefoni ed altri mezzi di segnalazione di sicurezza contro il grisù.

Il provvedimento col quale sono autorizzate le installazioni suddette precisa ogni altra condizione e cautela cui esse sono assoggettate.

Sorveglianza e manutenzione

Art. 511

Nelle miniere grisutose con servizi elettrificati, un tecnico elettricista di sperimentata capacità deve essere preposto ai servizi elettrici del sotterraneo.

Art. 512

Il personale che ha in consegna macchine e apparecchiature di tipo di sicurezza deve accertarsi, prima dell'inizio del lavoro, che gli involucri siano chiusi ed in buono stato e che i cavi non presentino lesioni.

Il responsabile del servizio elettrico in sotterraneo è tenuto ad effettuare, almeno ogni sei mesi, una verifica generale degli impianti, ai fini della sicurezza specifica e riportare i risultati in registro.

Art. 513

Gli operai che constatino un guasto nelle macchine o nelle apparecchiature elettriche, oppure difetti di isolamento o di messa a terra, devono darne subito avviso al sorvegliante che impartisce le istruzioni atte ad evitare pericoli ed avvertire il responsabile del servizio elettrico o il direttore.

Misure per la sicurezza immediata

Art. 514

Qualora in un cantiere si constati un tenore in grisù superiore all'1 per cento si deve togliere tensione alle macchine elettriche ivi impiegate, fatta eccezione per i ventilatori ausiliari.

La tensione deve essere pure tolta negli impianti di cui agli articoli 505 e 507 quando venga meno una qualsiasi delle condizioni alle quali è subordinata la loro installazione.

Uguale misura deve essere adottata nei confronti degli impianti di cui all'art. 509 e per i cavi elettrici armati, quando il tenore di grisù raggiunga l'uno per cento.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente la tensione può essere mantenuta nel cavo armato che alimenta ventilatori ausiliari, quando ogni altro impianto servito dallo stesso cavo sia stato distaccato.

La tensione ai ventilatori ausiliari deve essere tolta quando si constatino nel punto di loro installazione tenori limiti di grisù pari al 2 per cento.

Qualora si constati un guasto o un difetto di isolamento nelle apparecchiature, nelle linee o nelle messe a terra, deve essere tolta la tensione alla parte di impianto interessata.

La tensione deve essere distaccata da ogni installazione o canalizzazione quando a seguito di una frana può verificarsi emanazione di grisù o guasto agli isolamenti.

La tensione deve essere tolta da tutte le apparecchiature ed installazioni elettriche del sotterraneo nelle miniere, o parti di esse, soggette o sospette per sviluppi istantanei di grisù, durante il brillamento delle mine e per il periodo di tolleranza previsto per l'accertamento di conseguenti sviluppi istantanei di gas.

Analoga misura deve adottarsi quando si rilevino indizi premonitori di una venuta istantanea di gas infiammabili, come nei casi di sensibili sprigionamenti degli stessi gas a debole pressione nei cantieri ed in particolare dai fori di spia.

La direzione deve stabilire, con ordine di servizio, le misure da adottarsi, con particolare riguardo all'impianto elettrico, nel caso di arresto della ventilazione principale o nei casi di distacco della tensione, indicando inoltre le persone incaricate del distacco e della reinserzione della tensione.

Lavori sugli impianti elettrici

Art. 515

Per tutti gli impianti elettrici in sotterraneo devono essere eseguite periodiche misure di isolamento, resistenza e controlli di efficienza, con le modalità e frequenze previste in ordine di servizio predisposto dal direttore e notificato al capo dei servizi elettrici del sotterraneo.

Art. 516

E' fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro sugli impianti, compreso il ricambio delle lampade, quando essi si trovino sotto tensione.

Negli impianti di segnalazione è consentita l'apertura degli involucri di protezione, nonché il lavoro sotto tensione, soltanto quando sia stata constatata da parte di un sorvegliante l'assenza di grisù. Durante il lavoro l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo e si deve togliere la tensione non appena sia avvertita presenza di grisù.

Art. 517

Le prove ed i controlli su parti degli impianti elettrici, quali misure di isolamento, di resistenza, di tensione, di corrente e simili, possono essere eseguiti solo dopo che sia stata constatata l'assenza di grisù nell'ambiente ove le prove stesse si effettuano.

Durante le prove e le misure l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo.

Capo VIII

TRASPORTI E CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE

Art. 518

Oltre le norme generali sui trasporti e circolazione del personale contenute nel titolo V, nelle miniere grisutose o a gas tossici o altrimenti nocivi si applicano le disposizioni del presente capo.

Circolazione e trasporto meccanico

del personale nei pozzi principali

Art. 519

A parziale modifica dell'art. 141, ultimo comma, nelle miniere soggette a classifica di cui al presente titolo i pozzi principali, profondi oltre cinquanta metri, che servono normalmente per il transito del personale fra la superficie e le lavorazioni sotterranee, e quelli destinati quale seconda via di sicurezza di uscita a giorno devono essere muniti di apparecchi di estrazione meccanica, atti al trasporto delle persone e mantenuti sempre in condizioni di efficienza e di pronta utilizzazione.

Ai fini della disposizione del comma precedente sono considerati "pozzi principali" quelli che conducono alla superficie e gli altri pozzi interni utilizzati per la circolazione normale del personale.

La disposizione del primo comma non si applica alle miniere soggette a classifica per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, il cui personale addetto ai lavori del sotterraneo non superi cinquanta unità nel turno più numeroso. Nei confronti di queste ultime miniere gli impianti di trasporto meccanico del personale di cui ai commi precedenti, sono obbligatori per pozzi aventi profondità superiori a cento metri.

Art. 520

Nei pozzi principali deve essere installato un impianto di segnalazione elettrica integrato da impianto di segnalazione telefonica.

Gli impianti elettrici di segnalazione, nei pozzi provvisti di stazioni intermedie, devono essere muniti di dispositivo speciale che permetta, in qualunque momento, di fare comunicazioni dirette agli arganisti in caso di allarme.

Impiego di mezzi da miniera azionati

da motori a combustione interna (*)

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(*) Sottotitolo così sostituito dall'art. 1 della L. 15 giugno 1984, n. 246.

Art. 521

Nei sotterranei classificati grisutosi è vietato l'impiego dei motori a combustione interna, salvo che per quelli a ciclo Diesel.

Nei sotterranei grisutosi, quando concorrono congiuntamente le condizioni previste all'art. 507, lettere b), c), d), e), f) per la trazione elettrica a filo e dell'art. 266 per la ventilazione, è consentito l'impiego di locomotive Diesel destinate al carreggio e sprovviste di dispositivo antideflagrante, qualora tale impiego sia rigorosamente limitato alle sole vie di entrata d'aria a monte di ogni cantiere.

Spetta all'ingegnere capo di riconoscere l'esistenza delle concorrenti condizioni di cui al comma precedente.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 507.

Con ordine di servizio il direttore precisa:

1) le caratteristiche ed i limiti della via di carreggio entro i quali si svolge il servizio di trazione;

2) le prescrizioni relative all'esercizio, alle ispezioni normali ed alle verifiche di efficienza delle suddette locomotive;

3) le modalità e la frequenza degli accertamenti dei tenori di ossido di carbonio contenuti nei gas di scappamento non diluiti dalle stesse locomotive;

4) la potenza e la velocità massima della locomotiva;

5) i luoghi, le modalità e la frequenza degli accertamenti di ossido di carbonio nei vari tronchi della via di carreggio percorsa dalla locomotiva.

I dati ed ogni altro elemento emersi dall'applicazione delle istruzioni di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) devono essere riportati, con la relativa data e firma della persona responsabile, in registro.

L'ordine di servizio suddetto deve essere comunicato al Distretto minerario almeno un mese prima della sua entrata in vigore ed è soggetto ad approvazione dell'ingegnere capo.

Il direttore notifica al personale preposto ai servizi di ventilazione e trasporto tale ordine di servizio.

Art. 522

Per condizioni di impiego e vie diverse da quelle previste all'art. 521 le locomotive Diesel destinate al carreggio nei sotterranei devono essere munite di dispositivo antideflagrante di tipo riconosciuto idoneo e provviste di certificato rilasciato dal costruttore.

In ogni caso il servizio di trazione con locomotive a ciclo Diesel munite di dispositivo antideflagrante deve essere sospeso quando in un punto qualsiasi del percorso venga accertata la presenza di concentrazioni di grisù superiori all'uno per cento.

Art. 523

E' vietato nei sotterranei grisutosi il deposito di combustibili liquidi, anche se destinati all'alimentazione delle locomotive, in quantità superiori al fabbisogno di un turno di lavoro.

Per l'ammissione nel sotterraneo delle suddette miniere dei combustibili liquidi ed il loro travaso nei serbatoi delle locomotive, vale il disposto dell'art. 571.

Gli impianti elettrici installati nelle stazioni di deposito e manutenzione delle locomotive nei sotterranei grisutosi devono essere di tipo antideflagrante.

Alle suddette stazioni o depositi si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 188 e 268.

Art. 523 bis

Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna.

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N.B.: Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 246.

Capo IX

DISPOSIZIONI VARIE

Espurgo delle condotte per aria compressa

Art. 524

Quando si procede all'espurgo delle condotte per aria compressa installate nei sotterranei classificati grisutosi, l'apertura della saracinesca di comando deve essere effettuata con gradualità e deve evitarsi di dirigere il getto d'aria verso zone di probabile concentrazione di grisù.

Prima dell'operazione di espurgo l'atmosfera del cantiere deve essere controllata per assicurarsi dell'assenza di grisù in prossimità della condotta.

Cautele in corrispondenza degli sbarramenti

Art. 525

La direzione è tenuta ad adottare misure idonee per evitare che aria contenente grisù in proporzioni pericolose possa venire a contatto con la fronte degli sbarramenti stabiliti per isolare una zona dove sia in attività un incendio.

Divieto di fumo e di accesso al sotterraneo

con mezzi di accensione

Art. 526

Nei sotterranei grisutosi è proibito fumare, portare tabacco, fiammiferi e qualunque oggetto atto a dar fuoco.

Controlli sulla persona degli operai addetti ai lavori sotterranei, in ragione del 10 per cento delle unità partecipanti allo stesso turno di lavoro, devono essere eseguiti ai fini predetti, prima dell'entrata degli operai nel sotterraneo, da apposito personale incaricato dalla direzione.

Per i turni di lavoro nei quali siano addetti al sotterraneo della miniera più di duecento operai i controlli suddetti possono essere limitati a venti operai.

Impianti elettrici nelle stazioni

di eduzione di acque solfidriche

Art. 527

L'impianto elettrico per la eduzione delle acque cariche di idrogeno solforato deve essere di tipo antideflagrante. Agli stessi requisiti deve soddisfare l'impianto fisso di illuminazione delle vasche di raccolta delle suddette acque di drenaggio e dell'ambiente dove sono installate le pompe per l'eduzione.

Capo X

SQUADRE DI SALVATAGGIO

Salvataggio

Art. 528

In ogni miniera classificata per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, deve essere costituita una squadra di salvataggio, salvo il disposto dell'art. 539.

Art. 529

Gli uomini destinati alla squadra di salvataggio devono essere volontari, di età non inferiore a 24 anni e non superiore a 50, riconosciuti fisicamente idonei mediante visita medica da ripetersi ogni anno, di provata padronanza di sé e particolarmente adatti a compiere i lavori che occorrono nelle operazioni di salvataggio. Essi devono avere buona conoscenza del sotterraneo.

In caso di mancanza o di insufficienza numerica di personale volontario, i componenti della squadra sono scelti dal direttore, sentito il Collegio dei delegati alla sicurezza.

I lavoratori che fanno parte delle squadre di salvataggio devono partecipare alle esercitazioni e alle operazioni di soccorso.

Alla squadra è preposto un capo servizio e deve essere designata persona idonea che lo sostituisca in caso di assenza.

Art. 530

I componenti la squadra di salvataggio devono essere reperibili ed abitare preferibilmente in vicinanza della miniera.

Quando ciò non sia possibile la direzione della miniera deve disporre di mezzi idonei per adunare in breve tempo i componenti della squadra.

Art. 531

Il numero minimo degli uomini che fanno parte di una squadra di salvataggio è stabilito in ragione di uno per ogni venticinque operai addetti nel turno più numeroso ai lavori interni ed esso non può essere comunque inferiore a cinque.

Il gruppo di impiego degli addetti al salvataggio deve comprendere almeno due uomini.

Art. 532

La direzione è tenuta ad aggiornare l'elenco dei componenti la squadra di salvataggio ed a farlo affiggere in luogo esterno della miniera, facilmente visibile e frequentato dai lavoratori.

Art. 533

Gli uomini che fanno parte della squadra di salvataggio debbono essere convenientemente ripartiti nei diversi turni di lavoro.

Posti di salvataggio

Art. 534

Nelle miniere singole o associate di cui agli articoli 528 e 539, devono essere allestiti appositi locali per la custodia e manutenzione del materiale in dotazione alla squadra di salvataggio, rispondenti ai requisiti essenziali per il loro uso.

Detti locali, che non possono essere adibiti ad altra destinazione, devono essere protetti contro gli incendi e ubicati nelle vicinanze dell'imbocco a giorno della via per la quale gli operai accedono ed escono normalmente dal sotterraneo.

Art. 535

Nei locali per la squadra di salvataggio debbono essere tenuti in costante e perfetto stato di manutenzione e funzionamento:

a) apparecchi respiratori autoprotettori, con autonomia non minore di un'ora, in numero almeno pari a quello dei componenti la squadra di salvataggio;

b) apparecchi per respirazione artificiale;

c) maschere a filtro contro i gas nocivi dei quali è da temere lo sviluppo, in numero almeno doppio di quello dei componenti la squadra;

d) lampade di sicurezza elettriche in numero almeno pari a quello dei componenti la squadra, aumentato del 50 per cento quando non esista la lampisteria, nonché lampade grisuscopiche e apparecchi indicatori in numero di almeno una unità per ogni gas presente o sospetto e per ogni gruppo di impiego;

e) cortine e tubazioni flessibili per sbarramenti di fortuna e per attivare i circuiti di ventilazione;

f) attrezzi, cordami e quanto altro possa occorrere in operazioni di salvataggio;

g) indumenti protettivi ed incombustibili.

Gli apparecchi respiratori e le maschere devono essere corredati da idonea scorta di ricambi degli elementi esauribili.

Il numero degli apparecchi e degli attrezzi di salvataggio, ove non sia tassativamente stabilito dalle presenti norme, deve essere determinato con provvedimento dall'ingegnere capo, sentito il direttore ed avuto riguardo alle caratteristiche della miniera.

Gli apparecchi e gli attrezzi di salvataggio di cui alle lettere a), b), c) ed e) devono essere del tipo riconosciuto idoneo.

A cura del Distretto minerario si deve procedere una volta l'anno alla verifica degli apparecchi e delle attrezzature di salvataggio, controllandone la consistenza e lo stato di manutenzione.

Alla manutenzione degli apparecchi autoprotettori deve essere adibito un operaio appositamente incaricato (1).

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(1) Comma soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 536

I componenti delle squadre di salvataggio devono essere resi edotti del funzionamento degli apparecchi respiratori e degli indicatori destinati al controllo dell'atmosfera del sotterraneo ed allenati ad eseguire, portando indosso gli apparecchi medesimi, le operazioni che possono necessitare in miniera in caso di accidente.

Art. 537

I componenti la squadra di salvataggio devono compiere periodi di istruzione e di esercitazione nei luoghi e nei modi indicati dal direttore.

Le squadre di salvataggio devono, almeno una volta al mese, eseguire esercitazioni in sotterraneo.

In apposito registro deve essere presa nota, con data e firma del capo servizio preposto alla squadra di salvataggio, delle esercitazioni eseguite, dei nomi delle persone che vi hanno preso parte e dei rilievi fatti durante le esercitazioni stesse.

Prova degli apparecchi

Art. 538

Il funzionamento degli apparecchi respiratori autoprotettori e di altri apparecchi e indumenti di salvataggio deve essere verificato a cura della direzione almeno ogni mese. Dei risultati è presa nota nel registro.

Associazione fra miniere vicine

Art. 539

Gli imprenditori delle miniere che abbiano meno di 100 operai all'interno nel turno più numeroso possono essere autorizzati, con provvedimento dell'ingegnere capo, ad associarsi con gli imprenditori delle miniere vicine per la formazione di una comune squadra di salvataggio.

Gli ordini di servizio relativi all'istruzione ed alle esercitazioni dei componenti la squadra comune devono essere approvati dall'ingegnere capo.

Stazione centrale di salvataggio

Art. 540

Nei confronti delle miniere di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'industria ed il commercio può, su proposta dell'ingegnere capo, stabilire l'istituzione di una stazione centrale comune di salvataggio.

Operazioni di salvataggio

Art. 541

Quando all'atto dell'impiego l'efficienza della squadra di salvataggio si riveli inadeguata, il direttore richiede l'intervento delle squadre di altre miniere.

I direttori cui è rivolta la richiesta devono mettere a disposizione le dipendenti squadre di salvataggio.

Titolo XI

POLVERI INFIAMMABILI

Capo I

MINIERE DI COMBUSTIBILI FOSSILI

Applicabilità delle norme

Art. 542

Le disposizioni del presente capo si applicano alle miniere di combustibili fossili ove si formano polveri che per quantità, stato di finezza, tenore di materie volatili, di umidità e di ceneri, sono suscettibili di formare in aria sospensioni atte a provocare un'esplosione.

Classifica delle miniere a polveri infiammabili

Art. 543

Alla classifica si perviene dopo un periodo di controllo della durata di sei mesi, al quale la miniera viene sottoposta con la procedura prevista nel capo I del titolo X.

Nel provvedimento che istituisce il controllo l'ingegnere capo indica i cantieri, le vie e gli altri luoghi del sotterraneo nei quali deve essere fatto il prelevamento sistematico dei campioni delle polveri da sottoporre ad analisi.

Nello stesso provvedimento sono pure indicati gli accertamenti ritenuti necessari per riconoscere l'eventuale regime grisutoso del sotterraneo e le caratteristiche della ventilazione. Sono precisate inoltre le misure cautelative provvisorie per la condotta dei lavori ai fini della sicurezza.

Per gli interventi d'ufficio che l'ingegnere capo riconosca necessari ai fini del controllo, si segue la procedura prevista dall'art. 263.

La disposizione di cui all'art. 395 è estesa alle miniere sottoposte al controllo limitatamente alla durata di sei mesi.

Art. 544

Alle miniere sottoposte a controllo per polveri infiammabili sono estese le disposizioni di cui agli articoli 393 e 397 secondo comma e, quando ne ricorrano gli estremi, quelle di cui al capo I del titolo X.

Per le miniere di combustibili fossili, anche se non sottoposte al controllo ed alla classifica, il direttore deve dare comunicazione al Distretto minerario di qualsiasi infiammazione ed esplosione di polveri in essi verificatesi.

Art. 545

Sono classificate pericolose per polveri infiammabili le miniere di combustibili fossili per le quali le polveri abbiano rivelato durante il periodo di controllo di possedere, allo stato fresco, un tenore in materie volatili infiammabili superiore al 14 per cento, riferito al peso del combustibile, fatta deduzione delle ceneri ed umidità, nonché di essere facilmente infiammabili e suscettibili di formare in aria sospensioni atte a propagare un'esplosione.

La classifica di una miniera di combustibili fossili per polveri infiammabili può aver luogo riducendo o eliminando il periodo di controllo, quando in essa si siano già verificate infiammazioni ed esplosioni delle polveri stesse.

Art. 546

Quando la miniera a polveri infiammabili sia anche grisutosa, i tenori tollerabili e quelli limite per il grisù sono ridotti in relazione alla percentuale in materie volatili delle polveri ed alla loro finezza e quantità. L'ingegnere capo fissa tali limiti nel provvedimento di classifica.

Art. 547

La dichiarazione di classifica è fatta con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 403 e può essere limitata anche ad un solo strato di combustibile.

Alle miniere soggette a classifica per polveri infiammabili si applica il disposto dell'art. 404.

Alle miniere di cui al comma precedente anche se non grisutose sono estese le prescrizioni di cui all'art. 397, secondo comma, qualora l'ingegnere capo ne ravvisi la necessità ai fini della sicurezza.

Regolamento interno - Programmi e condotta dei lavori

Art. 548

Alle miniere, o parti di esse, classificate a polveri infiammabili, si applicano le norme di cui agli articoli 450, 451, 452.

Ventilazione

Art. 549

Oltre le norme generali di ventilazione di cui al titolo VI, alle miniere non grisutose soggette alla classifica di cui al presente capo si applicano anche le disposizioni sulla ventilazione contenute negli articoli 408, 415 primo comma, 418 primo comma, 419, 421, 422, 432 secondo e terzo comma e 433.

Illuminazione in atmosfera polverosa

Art. 550

Nei sotterranei dichiarati polverosi devono adottarsi per l'illuminazione esclusivamente lampade elettriche di sicurezza.

Le lampade degli impianti di illuminazione fissi devono essere poste sotto globo o sotto altra idonea protezione.

Eliminazione delle polveri

Art. 551

Durante la coltivazione, i trasporti e l'esecuzione di ogni altro lavoro sotterraneo, devono essere adottati accorgimenti per eliminare o ridurre al minimo possibile la formazione e la dispersione nell'aria delle polveri infiammabili.

I vagonetti destinati al trasporto del carbone devono avere pareti stagne.

La polvere di carbone depositatasi lungo le vie di carreggio deve essere asportata almeno una volta al mese; quella accumulata lungo i trasportatori meccanici deve essere asportata ogni giorno.

Mezzi per combattere le polveri infiammabili

Art. 552

Per opporsi alla formazione di sospensioni nell'aria di polveri infiammabili, capaci di propagare una esplosione, si deve far ricorso all'azione di polveri inerti (scistificazione) sia per spandimento nei cantieri e nelle vie del sotterraneo, che per deposito ed accumuli su piattaforme (barriere) collocate lungo le gallerie, oppure ad innaffiamenti con acqua e soluzioni idonee.

Scistificazione

Art. 553

La polvere inerte per la scistificazione non deve contenere più del cinque per cento di sostanze combustibili ed il tenore di silice libera non deve essere superiore al 10 per cento.

Essa deve inoltre passare tutta allo staccio a 144 maglie per cm2 e dare un rifiuto inferiore al 50 per cento allo staccio da 6400 maglie per cm2.

La stessa polvere deve avere una grande capacità di dispersione nell'aria ed al semplice soffio deve formare nube.

Art. 554

Un campione di polveri di scistificazione pronte per l'impiego deve essere prelevato trimestralmente ed analizzato.

Art. 555

Per tenori di materie volatili infiammabili delle polveri fino al 20 per cento in peso del combustibile, deduzione fatta delle ceneri ed umidità, la scistificazione deve essere effettuata in quantità e frequenza tali che il miscuglio della polvere inerte con la polvere di combustibile depositata non contenga mai una percentuale in peso di materie combustibili superiore al 50 per cento.

Quando il tenore in materie volatili delle polveri riferito in peso sul carbone puro e secco sia superiore al 35 per cento, la percentuale di materie combustibili di cui al precedente comma non deve superare il 25 per cento.

Per tenori in materie volatili intermedi, la percentuale di materie combustibili del miscuglio è interpolata in proporzione.

Oltreché in relazione con l'aumento del tenore delle materie volatili presenti nelle polveri infiammabili, l'ingegnere capo può imporre che la percentuale di polveri inerti nei miscugli scistificati di cui ai commi precedenti sia aumentata in relazione alla presenza di grisù nel sotterraneo.

Devono essere eseguite periodiche analisi per determinare la percentuale di sostanze combustibili presenti nei miscugli scistificati, in vari luoghi della miniera, prelevando in ciascuno di essi il materiale dal quale deve essere tratto il campione da sottoporre ad analisi da varie sezioni continue trasversali intercalate su un tratto di galleria lungo almeno 10 m. La frequenza delle analisi è stabilita con ordine di servizio dal direttore.

Le analisi devono essere eseguite su campioni medi, essiccati all'aria e passati attraverso lo staccio di 144 maglie per cm2.

Nel registro di scistificazione deve essere riportata, con la relativa data e luogo di prelievo, annotazione delle analisi suddette e di quelle previste all'articolo precedente.

Spargimento delle polveri inerti

Art. 556

Lo spargimento delle polveri inerti deve essere praticato nei turni con minor numero di operai presenti in sotterraneo.

Quando si effettua la scistificazione meccanica devono essere sgombrati i cantieri ai quali la polvere inerte può essere condotta dalla corrente d'aria.

Lo spargimento delle polveri deve essere eseguito in tutte le vie che servono al trasporto, alla circolazione del personale ed alla ventilazione.

Gli addetti alla scistificazione devono essere muniti di maschere antipolvere.

Non si effettua lo spargimento delle polveri quando le condizioni di umidità dell'atmosfera siano tali che le polveri infiammabili non siano suscettibili di rapida dispersione nell'aria.

Barriere

Art. 557

Le barriere devono essere poste in opera nella sezione libera della galleria al terzo superiore della sua altezza.

Il cumulo di polvere deve distare dall'armatura del tetto ameno 10 cm.

Le barriere devono essere costruite in modo che una eventuale esplosione sia in grado di portare in dispersione nell'aria la polvere inerte accumulata sulle barriere stesse.

Queste devono essere ubicate nelle vie principali di entrata e di uscita dell'aria, ai limiti dei singoli scomparti di ventilazione, in altri nodi importanti e nei punti di diramazione di lavori di tracciamento.

Ogni miniera, o scomparto indipendente, classificata a polveri infiammabili, deve rimanere divisa dalle barriere in sezioni isolate tali che una esplosione di polveri che si produca in una qualsiasi di esse trovi efficace ostacolo a propagarsi nelle altre.

Il numero degli operai che possono essere impiegati in uno stesso turno di lavoro, in ognuna delle sezioni isolate di cui al comma precedente, non deve essere superiore a 70.

Art. 558

Le barriere principali, destinate ad isolare i pozzi principali, nelle vie che sboccano alle stazioni, ad almeno 100 m. di distanza da queste ultime, ovvero quelle destinate ad isolare gli scomparti lungo le vie principali di entrata ed uscita dell'aria, nonché le altre di isolamento dei lavori di tracciamento e preparazione devono contenere almeno 400 kg. di polvere per m2 di sezione della galleria dove esse son collocate ed essere disposte in tratti rettilinei di gallerie di lunghezza, per quanto possibile non minore di 150 m.

Le barriere secondarie destinate ad isolare i cantieri di coltivazione di uno stesso settore, distanziati almeno trenta metri, devono contenere almeno 400 kg. di polvere inerte per m2 di sezione media della galleria dove esse sono ubicate.

La polvere di combustibile che si deposita sulle barriere deve essere rimossa.

Se le barriere presentano deficienze che non possono essere subito eliminate, il sorvegliante deve sospendere il brillamento delle mine.

Innaffiamento

Art. 559

Alle miniere di cui al presente capo si applica la norma di cui all'art. 600.

L'innaffiamento dei cantieri con acqua e soluzioni deve essere effettuato bagnando il fronte, la corona, le pareti, le armature ed il combustibile abbattuto, in modo da assicurare la formazione di un miscuglio di polvere di carbone ed acqua.

La percentuale di acqua nel miscuglio deve essere indicata e controllata secondo le disposizioni contenute nell'ordine di servizio previsto all'art. 562. I risultati dei controlli sono registrati.

Misure di protezione contro le polveri

infiammabili nei cantieri

Art. 560

Lo spandimento della polvere inerte deve essere spinto fino a 10 m. di distanza almeno dalla fronte da abbattere mediante esplosivo. Con particolare cura esso deve essere effettuato sul minerale abbattuto e sui luoghi verso i quali sono orientate le proiezioni delle mine.

Per ogni volata devono essere impiegati 5 kg. di polvere inerte per il primo colpo ed almeno 2 kg. per ciascuno dei colpi successivi.

Quando le misure per combattere le polveri infiammabili prevedono l'innaffiamento invece della scistificazione, esso deve essere eseguito entro un raggio di almeno 15 m. dal luogo dove si effettua lo sparo delle mine.

Cautele nel tiro delle mine

Art. 561

Nei sotterranei o parti di essi dichiarati pericolosi per polveri infiammabili è vietato adoperare esplosivi che non siano stati classificati di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.

Condotta delle operazioni contro le polveri

Personale addetto

Art. 562

Con ordine di servizio predisposto dal direttore da sottoporre all'approvazione dell'ingegnere capo devono essere indicati, alla stregua delle presenti norme, le prescrizioni, le modalità operative, i mezzi da adottare, i luoghi e le frequenze delle operazioni inerenti alla protezione contro le polveri infiammabili nel sotterraneo, precisando le cautele previste.

Gli operai addetti alle operazioni di cui sopra devono essere appositamente addestrati.

Al servizio ed al personale addetto alla protezione contro le polveri infiammabili, deve essere preposto un sorvegliante per la scistificazione e l'innaffiamento, avente formazione adeguata, al quale il direttore deve notificare l'ordine di servizio di cui al primo comma.

Estensione di altre misure di sicurezza

Art. 563

Alle miniere, e parti di esse, classificate pericolose per polveri infiammabili, sono applicabili le norme previste per i sotterranei dichiarati grisutosi a termini degli articoli 454, 469 secondo comma, 476, 480 e 526, quelle del capo VII e del capo X del titolo X, nonché quelle del capo VIII dello stesso titolo, di cui l'ingegnere capo riconosca necessaria l'applicazione, ai fini della sicurezza, avuto riguardo alle caratteristiche della miniera.

Art. 564

Quando il sistema di lotta adottato contro le polveri non sia riconosciuto sufficiente a prevenire i pericoli, è in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere l'adozione del sistema di scistificazione e alternativamente di innaffiamento ritenuto più appropriato.

Registro della scistificazione

Art. 565

Per ogni miniera o sezione indipendente si deve tenere il registro della scistificazione nel quale debbono essere segnati la data e il luogo della installazione delle barriere, la data dello spargimento di polvere inerte nelle gallerie di carreggio e del prelevamento dei campioni, nonché i risultati delle analisi.

Capo II

MINIERE DI ZOLFO

Art. 566

Le miniere di zolfo che per basso grado igrometrico, temperatura di sotterraneo, caratteristiche di mineralizzazione e friabilità di prodotto, diano luogo a formazioni di polveri suscettibili di formare in aria sospensioni atte a provocare un'esplosione, sono classificate pericolose per polveri infiammabili. A tale dichiarazione si perviene con procedura analoga a quella prevista per le miniere di combustibili fossili, sottoponendo le polveri a prove nella Stazione mineraria statale.

Nel provvedimento di classifica l'ingegnere capo, avuto riguardo alle caratteristiche della miniera, all'abbondanza delle polveri e al loro grado di dispersione, determina quali misure di sicurezza previste nel precedente capo per le miniere di combustibili debbano essere applicate fissando un termine per l'attuazione ed indicando le misure e cautele da adottare.

La dichiarazione di classifica può riguardare l'intero sotterraneo o essere limitata ad uno o più scomparti o strati della miniera o a uno o più strati in essa coltivati.

 

Titolo XII

INCENDI E FUOCHI SOTTERRANEI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MINIERE

Art. 567

Entro il raggio di 20 m. dall'imbocco delle vie di entrata d'aria è vietato eseguire costruzioni ed incastellature in legname.

Le costruzioni ed incastellature predette, esistenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono mantenute purché siano protette con vernice ignifuga.

Entro il raggio di cui al primo comma è vietato l'installazione o il mantenimento di depositi di materiali infiammabili.

Art. 568

Negli imbocchi a giorno delle vie di entrata d'aria deve essere installato, e tenuto pronto per il funzionamento, un dispositivo per la loro rapida chiusura in caso di incendio in superficie.

In vicinanza delle stazioni dei pozzi di entrata d'aria devono essere installate porte di incendio incombustibili, a tenuta e manovrabili da ambo le parti.

Il funzionamento dei dispositivi di chiusura di cui ai commi precedenti deve essere provato almeno ogni tre mesi.

Art. 569

Fra i lavori del sotterraneo attraversati dal pozzo di entrata d'aria deve esistere una comunicazione di collegamento con la superficie, tenuta in buone condizioni di manutenzione e sempre percorribile dagli operai, anche quando le porte di incendio di cui all'articolo precedente siano chiuse. Detta comunicazione può essere costituita da una via di riflusso.

Art. 570

E' vietato depositare nei sotterranei materiali facilmente infiammabili quali oli, prodotti petroliferi, sostanze lubrificanti, fieno o simili, in quantità superiore al fabbisogno di due giornate lavorative.

I locali di deposito in sotterraneo dei materiali suddetti devono essere collegati direttamente alle vie di riflusso in modo che l'aria da essi proveniente non attraversi alcun cantiere.

Quando non sia possibile il collegamento, i depositi devono potersi chiudere ermeticamente con porte incombustibili.

Gli stessi locali devono essere rivestiti ed armati con materiali incombustibili.

Anche le vie che adducono o se ne dipartono devono essere armate con materiali incombustibili per un raggio di almeno 10 m.

Quando i locali di deposito non siano costantemente sorvegliati devono essere provvisti di rivelatore d'incendio e di dispositivo automatico di difesa.

Art. 571

Il rifornimento in sotterraneo di combustibili liquidi e di lubrificanti deve essere fatto con fusti chiusi di metallo o con vagoni cisterna.

Il travaso dell'olio combustibile destinato alle locomotive deve essere fatto per mezzo di una pompa o di un sifone in apposito locale o nella stazione di deposito e manutenzione della stessa locomotiva.

Se la stazione è contemporaneamente adibita a deposito dell'olio combustibile che alimenta la locomotiva, si applicano ad essa le norme di cui all'articolo precedente.

Con ordine di servizio la direzione deve regolare la disciplina del trasporto, del deposito e dell'impiego dell'olio combustibile in sotterraneo.

Mezzi di estinzione e prevenzione

Art. 572

In ogni miniera devono trovarsi sempre disponibili a giorno, nelle stazioni dei pozzi di entrata d'aria, in punti convenientemente scelti delle vie principali sprovvisti di condotte d'acqua, nelle scuderie, nei depositi di fieno, di combustibili liquidi e di locomotive, ed a meno di 150 m. da qualsiasi punto dei nastri trasportatori, apparecchi e mezzi per combattere gli incendi come estintori, secchi di sabbia asciutta, serbatoi di acqua e simili.

E' vietato l'uso di estintori suscettibili di produrre emanazioni tossiche.

Le locomotive, sia a combustione interna che elettriche, devono essere munite di estintore a mano di adeguata potenzialità.

Le locomotive a combustione interna impiegate in sotterraneo devono essere provviste di un impianto di estinzione a gas inerte, idoneo ad iniettare a comando tale gas nelle tubazioni di aspirazione e di scappamento e di diffonderlo sotto il cofano del motore.

Gli operai devono essere addestrati sull'uso degli apparecchi di estinzione. Questi debbono essere mantenuti in perfetta efficienza e periodicamente controllati.

Art. 573

Per gli impianti di trasporto a nastro devono impiegarsi teste motrici, rulli portanti, tamburi di rinvio e nastri di tipo tale che sia evitato il surriscaldamento dei nastri stessi, degli oggetti vicini e delle polveri combustibili eventualmente giacenti su di essi.

Agli stessi fini deve essere curata l'installazione, la manutenzione e la vigilanza di dette apparecchiature.

Art. 574

I nastri dei freni e le guarnizioni dei tamburi o pulegge devono essere incombustibili e largamente dimensionati per evitare pericolosi surriscaldamenti.

Art. 575

1. I lavori al cannello, alla saldatrice e con altri apparecchi analoghi possono essere eseguiti unicamente in via eccezionale, previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza, sulla base della valutazione delle esigenze tecniche e delle condizioni di sicurezza.

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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 58, comma 4, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Capo II

MISURE PER COMBATTERE GLI INCENDI

Manifestazioni di un incendio

Art. 576

. Ove si manifesti un incendio in sotterraneo, gli operai che lo constatino e tutti coloro che sono nelle vicinanze devono intervenire per l'estinzione con i mezzi a disposizione e, in caso di impossibilità, devono subito avvertire il sorvegliante più vicino.

Il sorvegliante adotta i provvedimenti del caso ricorrendo, se necessario, alla squadra di pronto intervento antincendio, dandone immediata comunicazione alla direzione.

In attesa dell'arrivo del sorvegliante, qualora si verifichi forte sviluppo di gas e di fumo, gli operai insufficientemente attrezzati devono portarsi subito a monte dell'incendio, rispetto al circuito di ventilazione, e porre un segnale di interdizione di accesso al cantiere.

Di ogni manifestazione di incendio deve essere comunque data comunicazione al sorvegliante.

Art. 577

Il personale non necessario alla lotta contro l'incendio deve essere subito allontanato dai cantieri minacciati dal fuoco o dai fumi di incendio e le corrispondenti vie di accesso devono essere sbarrate. I cantieri possono essere rioccupati solo dopo autorizzazione del direttore.

Attacco diretto degli incendi

Art. 578

Durante le operazioni per l'estinzione di un incendio devono essere costantemente controllati i tenori di ossido di carbonio, di anidride solforosa e di altri gas tossici e nocivi sviluppati. Il personale deve fare uso delle maschere o degli altri mezzi di protezione.

Il controllo deve essere effettuato tanto sulle vie di entrata d'aria che sui riflussi normali, avuto riguardo alle possibili inversioni della ventilazione.

Isolamento dell'incendio mediante sbarramenti

Art. 579

La costruzione di sbarramenti per l'isolamento di incendi deve essere effettuata sotto la vigilanza di un sorvegliante.

Durante l'operazione di cui sopra devono tenersi pronti mezzi di protezione contro i gas.

Per l'esecuzione dei suddetti lavori, nelle miniere di combustibili fossili, il personale impiegato deve essere munito di lampada di sicurezza.

Si devono adottare precauzioni affinché i gas eventualmente sviluppati non possano infiammarsi nel percorso della corrente d'aria.

Art. 580

Se, a seguito di incendio, o di fuochi, una zona della miniera sia stata segregata, la tenuta della chiusura e la temperatura degli sbarramenti devono essere controllate almeno una volta al giorno da appositi incaricati anche quando non si esplica attività nel sotterraneo.

Si devono inoltre prelevare e analizzare i campioni dell'atmosfera dei cantieri isolati, finché non sia accertata l'estinzione dell'incendio o del fuoco. All'uopo gli sbarramenti devono essere provvisti di tubi passanti.

Le relative osservazioni sono registrate.

Art. 581

Per il controllo dei fuochi spontanei e delle zone di incendio segregate della miniera, il direttore deve predisporre apposito ordine di servizio da notificarsi al preposto al servizio antincendio ed agli incaricati alle ispezioni.

Art. 582

L'apertura degli sbarramenti può avere luogo soltanto con ordine della direzione sotto la continua sorveglianza di un capo servizio.

Quando si procede all'apertura devono essere disponibili, presso lo sbarramento, materiali occorrenti per una eventuale nuova chiusura.

Nel caso di incendi che interessino vaste zone della miniera, l'apertura degli sbarramenti e le operazioni di ripresa delle zone segregate possono effettuarsi soltanto dopo autorizzazione dell'ingegnere capo, su istanza del direttore, nella quale devono essere indicati i mezzi impiegati, le modalità operative e le cautele previste.

Art. 583

Nei cantieri ove si sia verificato un incendio è fatto obbligo di stabilire la ventilazione in modo tale che, a sbarramenti rimossi e sino a che non sia scomparso ogni segno di possibile ripresa dell'incendio, l'aria di riflusso non passi attraverso cantieri in attività o vie aperte al transito.

Art. 584

Nelle miniere di combustibili fossili, ancorché non grisutose, quando si eseguano lavori nelle vicinanze di fuochi o cantieri incendiati, o si proceda all'ispezione ed all'apertura di sbarramenti, oppure si acceda a cantieri precedentemente isolati, devono adoperarsi per l'illuminazione soltanto lampade di sicurezza.

Il capo della squadra al lavoro deve essere inoltre munito di indicatori idonei a lettura diretta per ossido di carbonio, grisù o altri gas nocivi, ed il personale addetto deve essere munito delle corrispondenti maschere ed altri mezzi di protezione.

Nelle miniere dove si sviluppa grisù devono essere adottate le misure necessarie affinché accumuli di tale gas non vengano a contatto con gli sbarramenti.

Capo III

CONTROLLO E CLASSIFICA DELLE MINIERE

SOGGETTE A FUOCHI SOTTERRANEI

Art. 585

Le miniere sospette per autocombustione od ossidazioni spontanee devono essere sottoposte a controllo con procedura analoga a quella prevista al titolo X, capo I.

Art. 586

Quando si riscontri un anormale innalzamento della temperatura devono essere eseguite ricerche sistematiche per accertare le percentuali volumetriche di ossido di carbonio o di altro prodotto gassoso della combustione presente e devono essere controllate le temperature.

Gli accertamenti sono condotti con frequenza giornaliera a mezzo di indicatori idonei a lettura diretta. Campioni di atmosfera da sottoporre ad analisi completa devono essere prelevati ogni settimana nei luoghi previsti per il controllo.

Quando si tratti di combustibili fossili gli accertamenti vengono condotti nei modi di cui all'art. 589.

Per gli accertamenti di ufficio, disposti durante il periodo di controllo dall'ingegnere capo, si segue la procedura stabilita all'art. 263.

Alle miniere sottoposte al controllo di cui sopra si applica il disposto dell'art. 392.

Di ogni manifestazione di fuochi spontanei verificatisi in una lavorazione mineraria sottoposta o meno a controllo e classifica deve essere fatto sollecito rapporto dal direttore al Distretto minerario.

Art. 587

Quando a seguito dei risultati emersi dal periodo di controllo la miniera ha rivelato caratteristiche favorevoli alla formazione di fuochi per ossidazioni spontanee e si dimostra quindi particolarmente suscettibile di incendi, l'ingegnere capo la classifica soggetta a fuochi e incendi sotterranei.

Lo stesso provvedimento è adottato per le miniere che per le loro caratteristiche si sono rivelate particolarmente suscettibili di incendi e quelle nelle quali sussistono vecchi fuochi o incendi segregati.

Per le dichiarazioni di classifica di cui al presente capo si applica la procedura di cui agli articoli 403 e 404.

Misure cautelative

Art. 588

Alle miniere classificate ai sensi dell'articolo precedente si applicano le norme di cui agli articoli 408, 451, 454 e norme analoghe a quelle di cui agli articoli 452 e 526 per quanto attiene ai fuochi sotterranei, nonché quelle di cui ai capi VIII e X del titolo X.

Alle miniere soggette a fuochi sotterranei si applicano le norme di cui agli articoli 415 primo e terzo comma, 416, 417, 418 primo comma, 420 e 421 anche quando le stesse miniere non siano sottoposte alla disciplina delle miniere grisutose.

L'ingegnere capo, avuto riguardo alle caratteristiche del giacimento, determina con suo provvedimento le altre norme speciali di ventilazione contenute nel capo III del titolo X di cui sia necessaria l'applicazione nei confronti di singole miniere soggette a fuochi sotterranei.

Art. 589

Nelle miniere di combustibili fossili, soggette a classifica a termini del presente capo, si devono:

a) effettuare misure quotidiane del tenore di ossido di carbonio nella corrente di riflusso di ogni cantiere, usando indicatori di tipo dichiarato idoneo, a lettura diretta, atti a rivelare tenori di ossido di carbonio a partire da 0,001 per cento in volume, per accertare attraverso i dati registrati l'inizio ed il progredire di un fuoco;

b) effettuare settimanalmente analisi sull'atmosfera dei riflussi di ciascun settore indipendente di ventilazione, per il calcolo del rapporto tra l'ossido di carbonio formatosi e l'ossigeno consumato, e della sua variazione rispetto al rapporto base dedotto per gli stessi settori in condizioni normali, in assenza di un fuoco.

In luogo delle misure di cui sopra è consentita l'effettuazione di altri controlli la cui efficacia, in relazione alle caratteristiche del giacimento, sia riconosciuta ugualmente idonea ai fini suddetti.

Art. 590

Nelle miniere soggette ad ossidazioni spontanee, ma di sostanze diverse dai combustibili fossili, l'ingegnere capo dispone i controlli dell'atmosfera del sotterraneo, con criteri analoghi a quelli previsti nell'articolo precedente e ne determina la frequenza.

Art. 591

Nelle miniere classificate a termini dell'art. 587 non è consentita la deroga di cui all'art. 567, secondo comma.

E' vietato l'impiego di fascine come guarnizione delle armature.

Inoltre nelle stesse miniere, in tutti i pozzi con priorità per quelli di entrata d'aria, devono essere osservate le seguenti misure:

1° impiegare materiale incombustibile per le attrezzature accessorie quali calendaggi, scale, tettoie e simili;

2° impiegare liquidi incombustibili nei dispositivi ad azionamento idraulico;

3° per le attrezzature accessorie in materiale combustibile esistenti all'entrata in vigore del presente decreto e fino alla loro sostituzione nei tempi accordati dalla norma transitoria si deve installare un dispositivo per l'innaffiamento immediato delle attrezzature stesse, con comando dall'esterno e dalle stazioni intermedie.

Nei nuovi pozzi e per quanto possibile in quelli in corso di rifacimento, si devono inoltre osservare le seguenti misure:

a) utilizzare materiale incombustibile per i supporti delle guide;

b) impiegare grasso incombustibile per la lubrificazione delle guide e delle funi;

c) adottare cavi elettrici il cui rivestimento esterno non sia atto a propagare la combustione.

Nelle stesse miniere le gallerie d'accesso ai pozzi devono essere rese incombustibili su una distanza di almeno 75 m. dall'asse del pozzo. La stessa cautela deve adottarsi nei confronti delle gallerie di collegamento diretto tra pozzi gemelli ivi comprese le porte installatevi.

Art. 592

Nelle miniere di combustibili fossili classificate ai sensi del presente capo, si devono adottare, per quanto possibile, armature incombustibili nel tracciamento, nel rifacimento o nella riparazione delle vie principali in roccia che servono alla ventilazione, con precedenza per quelle di entrata d'aria.

Quando le stesse vie sono armate in legname per tratti di notevole sviluppo, devono essere stabilite zone tagliafuoco incombustibili di lunghezza adeguata.

Art. 593

Alle miniere classificate a termini del presente capo, oltre alle norme di cui all'art. 268, si applica il disposto di cui all'art. 523. Quando i locali destinati al deposito dei materiali di cui all'art. 570 e così pure quelli dove sono installati trasformatori o interruttori a bagno d'olio, non siano collegati direttamente con vie di riflusso, oltre che attrezzati nei modi di cui all'art. 570, devono essere provvisti di rivelatori di incendio o di dispositivi automatici di lotta contro quest'ultimo.

Art. 594

Nell'ordine di servizio di cui all'art. 452 devono essere in particolare previste porte di isolamento convenientemente ubicate per la rapida segregazione di scomparti o settori sotto incendio.

Art. 595

Devono essere effettuate periodiche rimozioni del minerale minuto e delle polveri infiammabili depositatisi nei cantieri, nelle vie sotterranee e nei pozzi. La frequenza di tali rimozioni deve essere indicata nell'ordine di servizio di cui all'articolo precedente.

Nei cantieri di coltivazione prima di dar luogo alle operazioni di scoscendimento o di ripiena devono essere asportati i minerali minuti o le polveri.

Art. 596

Nelle coltivazioni per ripiena o per scoscendimento di tetto si deve procedere al ricupero del legname nella massima quantità possibile.

Il materiale di ripiena non deve essere suscettibile di combustione spontanea.

Art. 597

Anche nel caso di prolungata sospensione delle lavorazioni è fatto obbligo di mantenere condizioni normali di ventilazione nei cantieri.

Nel caso di abbandono di cantieri o di gallerie la zona interessata deve essere isolata dal circuito di aria mediante sbarramenti stagni. Ove si proceda al disarmo l'operazione deve essere condotta nel modo più rapido e senza interruzioni.

 

 

Art. 598

I lavori debbono essere condotti in modo da ridurre al minimo la dispersione d'aria attraverso la ripiena o la frana, nonché la formazione di correnti d'aria vaganti.

Quando sussista la possibilità che le zone già coltivate siano interessate da dispersioni d'aria o da correnti d'aria vaganti, si deve evitare, per quanto possibile, l'abbandono di lembi mineralizzati suscettibili di fessurarsi sotto l'azione della pressione.

Art. 599

Nelle coltivazioni per ripiena quest'ultima deve essere costipata al massimo.

Se il riempimento dei vuoti di coltivazione è effettuato per frana di tetto, oppure per ripiena non completa, lungo le vie di ventilazione che attraversano zone già coltivate si devono sistemare diaframmi di ripiena poco permeabili, mediante l'impiego di materiali fini e costipati, ovvero le pareti di dette vie debbono essere impermeabilizzate con mezzi adatti.

Art. 600

Nelle miniere di cui al presente capo deve essere installata in sotterraneo una rete forzata di distribuzione di acqua, permanentemente alimentata e corredata con prese unificate, opportunamente ubicate.

Nel sotterraneo devono essere disponibili scorte di idranti, tubi flessibili ed altri mezzi necessari per combattere l'incendio.

Debbono altresì essere disponibili in sotterraneo depositi opportunamente ubicati di materiali idonei alla rapida costruzione di sbarramenti anticendi.

Art. 601

E' fatto obbligo di stabilire collegamenti telefonici tra i punti più importanti del sotterraneo ed un centro di guardia permanente, collegato a sua volta telefonicamente con l'esterno.

Art. 602

Il personale addetto ai lavori in sotterraneo deve essere dotato di maschere ed altri mezzi di protezione, di tipo riconosciuto idoneo, contro le esalazioni di ossido di carbonio, anidride solforosa, o eventuali altri gas tossici o nocivi, di cui è prevedibile lo sviluppo in caso di incendio.

Il personale deve essere addestrato all'uso delle maschere.

Art. 603

In ogni turno deve essere prevista la presenza al lavoro di un adeguato numero di operai appositamente istruiti e già esercitati per costituire, in caso di necessità, una squadra di pronto intervento antincendio.

Art. 604

A cura della direzione deve essere predisposto un piano generale per la lotta contro gli incendi.

Tale piano deve essere sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.

Art. 605

Il servizio antincendio e l'addestramento del personale nella lotta contro gli incendi devono essere affidati a persona specificatamente competente, con qualifica non inferiore a quella di sorvegliante.

Nelle miniere classificate a termini del presente capo ed aventi oltre duecento operai in sotterraneo nel turno più numeroso, le suddette mansioni devono essere affidate ad un capo servizio.

Titolo XIII

IRRUZIONI D'ACQUA

Art. 606

I lavori in sotterraneo devono essere protetti contro le irruzioni di acque.

Art. 607

Il direttore deve curare la raccolta di ogni dato inerente agli adunamenti o venute di acque già riscontrate nel sotterraneo o eventualmente contenute in cantieri abbandonati o in serbatoi naturali prossimi alle lavorazioni in corso o in progetto. Tali dati debbono essere riportati sui piani della miniera o cava.

Art. 608

Se in superficie esistano o possano formarsi raccolte di acqua, devono adottarsi le misure necessarie per prevenire qualsiasi irruzione delle stesse acque nei cantieri minerari aperti in zona ad esse sottostante o vicina.

Art. 609

Nei cantieri e nelle gallerie che si spingono verso lavori abbandonati e altri luoghi ove sia accertata o presunta l'esistenza di raccolte di acque e di terreni acquiferi, devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

1° guidare rigorosamente gli avanzamenti con rilievi topografici diretti;

2° praticare fori di spia, il cui numero, ubicazione, lunghezza ed orientamento sono stabiliti dalla direzione. In ogni caso la lunghezza dei fori deve essere tale che a brillamento avvenuto essi precedano di almeno 4 m. la fronte di avanzamento. Il numero, l'ubicazione e la lunghezza dei fori devono essere annotati nel registro dei sondaggi di spia di cui all'art. 614 ed accompagnati da schizzo dimostrativo;

3° una via di scampo, sicura e bene illuminata, deve essere disponibile e preventivamente resa nota agli operai addetti all'avanzamento e a quelli che operano nei cantieri in pericolo.

Quando si abbia ragione di ritenere che l'avanzamento sia vicino alla zona acquifera, nei cantieri in pericolo, diversi dalla galleria in avanzamento, il lavoro deve essere sospeso;

4° apprestare sul posto i materiali idonei per consentire, in caso di necessità, l'efficace tamponamento dei fori di spia;

5° eseguire il brillamento delle mine nei cantieri sotto pericolo, dopo che gli operai si siano messi al sicuro contro eventuali irruzioni d'acqua;

6° dotare ogni squadra di almeno due lampade elettriche portatili anche quando esista un impianto di illuminazione elettrica;

7° eseguire i lavori di rottura dell'ultimo diaframma alla presenza e sotto la guida di un sorvegliante;

8° eseguire il lavoro di coltivazione soltanto dove non siano da temersi irruzioni d'acqua.

E' vietato spillare acqua attraverso strati di combustibile fossile o di altri minerali di insufficiente compattezza.

Art. 610

Prima del brillamento delle mine il capo squadra deve accertarsi dell'avvenuta esecuzione dei fori di spia, della loro lunghezza e dei risultati della loro esplorazione.

Art. 611

Quando siano in pericolo interi scomparti o settori si devono predisporre opere e sbarramenti atti ad impedirne l'inondazione.

Art. 612

Le bocche a giorno dei lavori sotterranei devono essere ubicate e protette in modo da evitare irruzioni di acque superficiali.

Art. 613

Prima di procedere allo scarico di un accumulo di acque il direttore deve adottare le misure necessarie per mettere al riparo gli operai contro i pericoli derivanti dall'operazione.

Di tali misure deve essere fatta annotazione, con data e firma del direttore, in registro.

Art. 614

Deve essere istituito e tenuto aggiornato un registro per le annotazioni relative all'esecuzione, lunghezza e risultati conseguiti dai sondaggi di spia, spinti in esplorazione dalle gallerie o dai cantieri per prevenire eventuali irruzioni di acque. l registro deve essere reperibile in apposito locale al personale direttivo e di sorveglianza ai lavori e consultabile in ogni momento ai funzionari tecnici del Corpo delle miniere.

Art. 615

Se per lo scarico delle acque sono previste pressioni uguali o superiori a 30 m. di colonna d'acqua, deve essere dato avviso all'ingegnere capo almeno dieci giorni prima che siano intraprese le operazioni di drenaggio. Devono altresì essere segnalate le modalità e le cautele con le quali le operazioni sono previste.

Art. 616

Qualora il direttore sia venuto a conoscenza o abbia elementi per presumere che in una zona limitrofa esistano lavori sotterranei invasi dalle acque a distanza minore di 50 m. dal perimetro della concessione o del permesso di ricerca, oppure dal confine di proprietà nel caso di cava, deve sospendere i lavori nelle zone sotto pericolo della propria area, prima di raggiungere una distanza di 50 m. dal perimetro o dal confine suddetto, e darne immediata notizia al Distretto minerario.

Oltre tale limite i lavori devono essere condotti con le misure e cautele previste in apposito ordine di servizio da sottoporsi all'approvazione dell'ingegnere capo.

Titolo XIV

POLVERI NOCIVE ALLA SALUTE DEI LAVORATORI

Misure generali contro le polveri

Art. 617

Nelle lavorazioni in sotterraneo si deve evitare, con appropriati metodi e mezzi di lavoro e con l'adozione di idonei circuiti di ventilazione primaria e secondaria, che possano prodursi, accumularsi e propagarsi in sospensione nell'aria polveri nocive in misura pericolosa alla salute dei lavoratori.

Per gli stessi fini, misure appropriate devono essere adottate, occorrendo, nelle lavorazioni a cielo aperto.

Art. 618

Per i sotterranei ove per lo stato igrometrico e per la natura dei materiali tendano a prodursi e propagarsi in sospensione nell'aria polveri nocive alla salute dei lavoratori, le norme di cui al presente titolo sono riportate in apposito ordine di servizio del direttore unitamente alle modalità con le quali sono condotte le relative operazioni.

L'ordine di servizio è sottoposto ad approvazione dell'ingegnere capo e portato a conoscenza del personale interessato.

Art. 619

L'attitudine fisica del personale già addetto o da destinare ai lavori nei sotterranei con formazione di polveri nocive in misura pericolosa alla salute deve essere accertata da un medico di specifica competenza.

Controlli periodici sull'attitudine fisica di cui sopra devono essere eseguiti sul personale anzidetto con la frequenza prescritta dallo stesso medico, ed in ogni caso almeno una volta l'anno accertata da un medico designato dall'Ispettorato medico del lavoro.

Art. 620

Quando per la lotta contro le polveri si impiega l'acqua, questa deve essere condotta ai posti di utilizzazione mediante impianto di distribuzione capace di assicurarne un rifornimento sufficiente.

L'irrorazione delle rocce in posto o in cumuli deve essere eseguita facendo uso di idonei spruzzatori, evitando getti violenti di acqua.

Art. 621

Le sostanze usate in soluzione nell'acqua per ridurne la tensione superficiale, o comunque per impedire la dispersione delle polveri nell'atmosfera, non devono essere nocive alla salute dei lavoratori.

Perforazione e abbattimento delle rocce

con mezzi meccanici

Art. 622

Nei lavori dove si producono polveri nocive, la perforazione meccanica a secco delle rocce deve essere eseguita mediante attrezzi muniti di dispositivo idoneo alla captazione delle polveri prodotte, alla loro raccolta o fissazione. Il funzionamento di tale dispositivo deve avere inizio contemporaneamente alla messa in marcia dell'attrezzo e deve continuare per tutta la durata della perforazione.

Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del fioretto o dall'orificio del foro in escavazione devono essere immesse in un separatore che ne impedisca la diffusione nell'aria.

Art. 623

Nelle lavorazioni di cui al presente titolo si devono impiegare perforatrici e martelli perforatori o demolitori che rispondano ai seguenti requisiti:

a) lo scappamento deve essere provvisto di un deflettore oppure essere disposto in modo che l'aria non possa sollevare la polvere depositatasi sulle pareti degli scavi, né investire il lavoratore;

b) le parti della macchina funzionanti ad aspirazione e specialmente il porta-utensile devono essere tali da assicurare una sufficiente tenuta delle polveri.

L'ingegnere capo in relazione ad esigenze igieniche, può imporre che gli apparecchi di perforazione siano impiegati su sostegni.

Art. 624

Gli apparecchi ad azionamento pneumatico provvisti di dispositivo per l'iniezione dell'acqua devono essere costruiti in modo che l'aria compressa non possa penetrare nel canale assiale del fioretto.

Misure di prevenzione in relazione

allo sparo delle mine

Art. 625

Salva l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 350 quando, per le particolari caratteristiche del materiale da demolire, lo sparo delle mine possa dar luogo a produzione e sospensione di polveri nocive in misura pericolosa, il ritorno del personale al posto di lavoro dopo lo sparo deve avvenire quando la polvere prodotta dall'esplosione sia stata sufficientemente diluita dalla corrente di ventilazione, ovvero dopo che siano trascorsi almeno 15 minuti da una efficace e prolungata irrorazione di acqua del fronte di lavoro, delle pareti e del minerale abbattuto su una lunghezza non inferiore ai 15 m. dal fronte in avanzamento.

La disposizione delle mine, la natura e la quantità di esplosivo devono essere adatte al tipo di roccia o di minerale da abbattere, al fine di contenere la quantità di polvere prodotta.

Circolazione del personale

Art. 626

Nelle gallerie e negli scavi sotterranei in genere, aperti in rocce asciutte, ove si svolgono le operazioni di trasporto dei materiali ed il transito del personale, le polveri depositatesi al suolo devono essere giornalmente rimosse o consolidate mediante sostanze idonee.

L'ingegnere capo può prescrivere che le squadre di lavoratori che devono percorrere lunghi tratti di galleria siano trasportate mediante mezzi meccanici per evitare il sollevamento delle polveri.

Art. 627

Nelle vie normalmente percorse dal personale, la velocità dell'aria deve essere contenuta entro limiti atti a non sollevare la polvere depositata, e comunque non deve superare i 6 m/sec.

Inumidimento del materiale di scavo

da rimuovere e da trasportare

Art. 628

Prima della rimozione e del trasporto, specie se questo ultimo comporta scivolamento o cadute libere, il materiale polverulento o capace di dar polvere deve essere inumidito.

Se il materiale destinato alle ripiene è suscettibile a sua volta di dar luogo a polveri nocive, deve essere convenientemente inumidito prima del suo trasporto e della sua messa a dimora.

Trasporto del materiale polverulento

Art. 629

Durante il trasporto di materiale polverulento, specie nei punti di trasbordo dai mezzi di trasporto, l'umidificazione deve essere, ove occorra, ripetuta.

Le attrezzature di caricamento, trasbordo e scarico devono essere progettate e impiegate in modo da rendere minima la disgregazione del materiale.

Le operazioni di trasporto devono ridurre al minimo salti o cadute libere dei materiali dai trasportatori.

Art. 630

Le locomotive e gli automezzi con motori a combustione interna o ad aria compressa in circolazione nelle gallerie devono essere muniti di tubo di scappamento rivolto verso l'alto.

Frantumazione meccanica dei materiali

Art. 631

Qualora siano impiegate in sotterraneo macchine per la frantumazione dei materiali, queste debbono essere munite di dispositivi per la captazione e raccolta o fissazione delle polveri.

Manutenzione

Art. 632

La pulizia dei filtri impiegati nella perforazione a secco con aspirazione delle polveri deve essere eseguita all'esterno.

I lavoratori incaricati del ricambio e pulizia dei filtri devono essere muniti e fare uso di maschere antipolvere.

Art. 633

La manutenzione delle installazioni antipolvere deve essere affidata a personale all'uopo addestrato e nelle lavorazioni molto polverose deve essere preposto al servizio di manutenzione un sorvegliante, avente adeguata formazione.

Controlli dell'atmosfera

Art. 634

L'aria ambiente dei cantieri e delle vie deve essere sottoposta ai controlli di cui ai seguenti articoli 635 e 636 e dell'atmosfera, almeno ogni sei mesi nei posti ove si riscontri il maggior grado di polverosità. Tali controlli debbono pure essere effettuati ogni qualvolta, nel procedere dei lavori, siano mutate le condizioni tecniche ambientali o la costituzione delle rocce incassanti e dei giacimenti (1).

L'ingegnere capo può prescrivere più frequenti controlli in seguito ad un constatato aumento di rischio.

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(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 3, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 635

Campioni di polvere devono essere prelevati nei luoghi e con la frequenza stabilita nell'ordine di servizio di cui all'art. 618.

Su tali campioni deve essere determinata la percentuale in peso della silice libera.

Negli stessi luoghi devono essere inoltre prelevati campioni di atmosfera per determinare la concentrazione delle polveri.

Art. 636

Le polveri con percentuale in silice superiore al 10 per cento ed in misura superiore a 2 mmg per metri cubi d'aria sono considerate dannose.

Il numero delle particelle per centimetri cubi d'aria, di diametro compreso fra 0,5 e 5 micron, deve essere inferiore a 650.

Tale concentrazione è determinata come media delle misure effettuate su otto campioni prelevati, ad intervalli di tre minuti, in prossimità del fronte di lavoro, durante le operazioni di perforazione delle mine e di carico del materiale abbattuto, in condizioni normali di lavoro.

Quando nei cantieri in coltivazione o nei lavori di preparazione gli accertamenti fatti abbiano rilevato concentrazioni di polveri nell'aria che si avvicinano a meno di 1/5 al limite indicato nei precedenti commi, le misure ed i controlli di cui all'art. 634 devono essere eseguiti almeno ogni trimestre.

Art. 637

I risultati degli accertamenti disposti dai precedenti articoli 634 e 635 con le indicazioni relative alla sede ed al processo di lavoro, al metodo di rilevamento impiegato, nonché alle condizioni di ventilazione, devono essere registrati.

Art. 637 bis

L'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto ed impianti connessi deve essere sottoposta ad un controllo periodico almeno trimestrale, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto.

Il controllo è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore.

Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Sono stabiliti i seguenti valori limite:

a) 1,0 fibra per centimetri cubi, nel caso in cui l'amianto non contenga né crocidolite, né amosite;

b) 0,2 fibre per centimetri cubi, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da crocidolite;

c) 0,5 fibre per centimetri cubi, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da amosite;

d) nel caso di miscuglio di crocidolite, amosite e di altre fibre di amianto, il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai valori di cui alle lettere a), b), c) ed in proporzione della crocidolite, dell'amosite e delle altre varietà di amianto contenute nel miscuglio.

I risultati dei controlli devono essere registrati secondo quanto disposto dal precedente art. 637, integrati dalle generalità dei lavoratori addetti agli ambienti di lavoro in cui sono stati effettuati i controlli stessi.

Tale registro deve essere conservato per un periodo di trenta anni a partire dalla fine dell'esposizione all'amianto dei singoli lavoratori.

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N.B.: Articolo aggiunto dall'articolo unico, D.M. 16 ottobre 1986.

Mezzi individuali di protezione

Art. 638

Quando se ne riconosca la necessità, in aggiunta agli altri mezzi di protezione messi in opera, può essere imposto l'uso di maschere antipolvere di tipo riconosciuto idoneo delle quali il personale deve essere munito ed al cui impiego deve essere addestrato.

Art. 639

La dotazione delle maschere è strettamente individuale ed esse devono essere provviste di una piastrina col contrassegno delle persone che le usano.

Le maschere devono essere consegnate, alla fine di ogni turno di lavoro, ad apposito incaricato per la pulizia ed il controllo di efficienza e per la loro custodia.

Le maschere devono essere disinfettate periodicamente e comunque quando si verifichi l'allontanamento dalla miniera o cava del personale cui esse erano state prima affidate in dotazione.

Titolo XV

MINERALI RADIOATTIVI

Art. 640

Nelle lavorazioni in sotterraneo per sostanze minerali radioattive, oltre a curare la regolarità e l'intensità della ventilazione, l'allontanamento delle acque e la lotta contro le polveri, si deve provvedere alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti.

In particolare si provvede:

1) a delimitare le zone che sono sottoposte al controllo fisico, contrassegnandole con opportuni cartelli;

2) a definire il campo di radiazione (dose assorbita in aria, dose di esposizione), mediante l'uso di apparecchi riconosciuti idonei;

3) a determinare le contaminazioni radioattive ambientali (concentrazione volumetrica; densità areale), mediante l'uso di apparecchi riconosciuti idonei;

4) a stimare per mezzo di personale specializzato le dosi assorbite dai singoli lavoratori;

5) a controllare i dispositivi di protezione contro le radiazioni e gli strumenti di misura.

I risultati nei controlli di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono registrati.

Art. 641

Il personale da adibire alle lavorazioni di cui al presente titolo deve essere sottoposto all'atto dell'assunzione a visita sanitaria da parte di un Collegio medico costituito dal medico provinciale, da un internista e da un radiologo o radiobiologo. Il controllo della integrità fisica deve essere ripetuto periodicamente e comunque ogni volta che i lavoratori accusino segni patologici sospetti.

Art. 642

La frequenza dei controlli fisici e sanitari deve essere tale da assicurare il rispetto delle norme sulle dosi e concentrazioni massime ammissibili ai sensi degli articoli 643 e 644.

Le dosi assorbite dai singoli lavoratori per irradiazione esterna devono essere determinate mediante dispositivo individuale portato in permanenza durante il lavoro, quali film sensibile, camera di ionizzazione a condensatore e simili.

Le dosi assorbite dai singoli lavoratori per irradiazione interna devono essere determinate con opportuni metodi fisici e sanitari.

Art. 643

Come dosi massime ammissibili per esposizione alle radiazioni si applicano i valori fissati con le norme fondamentali stabilite dal Consiglio della Comunità Economica Europea in esecuzione dell'art. 30 del Trattato 25 marzo 1957 ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

I valori di cui al comma precedente sono pubblicati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, che stabilisce anche la data di entrata in vigore delle norme stesse.

Quando i risultati della stima della dose assorbita da un singolo lavoratore superano i valori delle dosi massime ammissibili, il lavoratore cui le determinazioni si riferiscono deve essere allontanato dal posto di lavoro e sottoposto a controllo medico.

Del fatto deve essere data sollecita notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti di competenza.

Art. 644

Le concentrazioni massime ammissibili di materiali radioattivi nell'atmosfera dei lavori sotterranei sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, in relazione alle raccomandazioni di cui all'art. 38 del Trattato citato all'articolo precedente (1).

Le modalità, i luoghi e la frequenza del prelievo dei campioni sono stabiliti da apposito ordine di servizio del direttore.

Quando si riscontrino valori di concentrazione superiori ai limiti ammissibili, si devono adottare le misure necessarie per riportare le contaminazioni entro i limiti previsti.

Quando non si riesca a contenere nei limiti massimi ammissibili le concentrazioni suddette, i lavori devono essere sospesi e deve esserne dato immediato avviso all'ingegnere capo per i provvedimenti di competenza.

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(1) Comma così modificato dall'art. 103, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 645

Le acque di miniera devono essere convogliate all'esterno per la via più breve ed in condotta chiusa, e scaricate in posti nei quali non diano luogo a pericolo di contaminazione.

E' vietato impiegare l'acqua di miniera per la perforazione ad umido, per l'irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione nell'atmosfera sotterranea delle sostanze radioattive contenute nelle acque stesse.

Art. 646

I direttori di miniere di sostanze radioattive sono tenuti ad attuare le misure igienico-sanitarie atte a preservare i lavoratori da irradiazioni interne che superino i valori delle dosi massime ammesse.

In particolare:

a) la perforazione deve essere eseguita ad umido;

b) i lavoratori non devono consumare i pasti o fumare nel sotterraneo;

c) il personale deve essere munito di guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione;

d) gli indumenti di lavoro del personale devono essere sottoposti a processi di lavatura e bonifica;

e) sul luogo della miniera devono essere predisposti locali adeguatamente attrezzati per la decontaminazione dei lavoratori all'uscita del sotterraneo.

Art. 647

Al servizio di controllo e prevenzione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni nel sotterraneo deve essere preposto un tecnico responsabile specificamente competente coadiuvato da personale che abbia ricevuto adeguata formazione.

Titolo XVI

CONTROLLI MEDICI - SERVIZIO MEDICO AZIENDALE

SALVATAGGIO E PRONTO SOCCORSO - IGIENE

Controlli medici e psicotecnici

Art. 648

I lavoratori delle miniere e delle cave devono essere sottoposti a visita medica:

a) prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavoro cui sono destinati;

b) successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneità.

Le visite mediche sono effettuate, a spese dell'imprenditore, dal servizio medico aziendale di cui all'art. 652 e seguenti nei casi in cui tale servizio sia costituito, e, in caso diverso, da medici designati dall'Ispettorato medico del lavoro.

Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, devono essere sottoposti a visite mediche periodiche con la frequenza prevista nella tabella medesima.

Art. 649

L'ingegnere capo, su conforme parere dell'ispettore medico del lavoro, può prescrivere particolari esami medici integrativi della visita di cui all'articolo precedente.

Art. 650

Per il personale da adibire a mansioni che richiedano qualità fisiche e psichiche particolari in determinate categorie di miniere o cave, il Ministro per l'industria e il commercio può con suo decreto stabilire che le visite mediche di cui all'art. 648 siano integrate da un esame psicotecnico.

Alla determinazione delle suddette attività ed alla specificazione degli esami psicotecnici si provvede sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ispettorato medico centrale del lavoro).

Art. 651

Nei confronti dei lavoratori soggetti alla disciplina della legge 12 aprile 1943, n. 455, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, le visite mediche preventive ivi previste sostituiscono le visite di cui al precedente art. 648, lettera a).

Servizio medico aziendale

Art. 652

Nelle miniere e nelle cave che occupano almeno cento lavoratori nel turno più numeroso deve essere costituito un servizio medico avente il compito:

a) di eseguire le visite mediche di cui all'art. 648;

b) di prestare opera di pronto soccorso;

c) di prestare le cure agli infortunati in grado di continuare il lavoro;

d) di segnalare i rischi igienici cui sono esposti i lavoratori ed eventualmente le misure atte a prevenirli;

e) di curare l'educazione igienica e prevenzionale dei lavoratori.

Per più miniere o cave vicine gestite dallo stesso imprenditore è consentito costituire un servizio medico unico in sostituzione dei singoli servizi medici.

Tra più miniere o cave non gestite dallo stesso imprenditore possono essere costituiti consorzi volontari per la istituzione di un servizio medico comune.

Art. 653

Il nominativo dei medici incaricati del servizio medico di cui all'articolo precedente deve essere notificato al Distretto minerario.

Art. 654

In ogni miniera o cava priva di servizio medico si deve provvedere a che un pronto intervento sanitario sia disponibile in caso di gravi infortuni.

Art. 655

In ogni miniera o cava ove il numero dei lavoratori impiegati nel turno più numeroso sia superiore a 200 ed in quelle ove più di 500 lavoratori risiedono sul posto in alloggi di pertinenza della miniera o cava, l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, può richiedere che l'autorizzazione dei servizi sia disposta in modo che un medico risieda nella località.

Operazioni di salvataggio

Art. 656

Nelle miniere o nelle cave devono essere eseguite a cura del direttore le operazioni di salvataggio e i lavori necessari a prevenire pericoli imminenti.

In caso di grave accidente i direttori delle miniere o cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione mezzi e personale di cui dispongono e, quando occorra, ad effettuare nell'ambito delle rispettive miniere o cave le misure necessarie, restante salvo il diritto ai competenti rimborsi.

Gli adempimenti previsti dai precedenti commi sono attuati sotto il controllo e con l'approvazione dell'ingegnere capo o di un suo dipendente incaricato, quando siano presenti.

Art. 657

Nei casi di cui all'articolo precedente il sindaco del Comune e l'autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti indispensabili di loro competenza d'intesa con l'ingegnere ed il perito del Corpo delle miniere e, fino all'arrivo di questi, sentita la direzione della miniera o della cava ove si effettuano i lavori di cui all'articolo precedente.

Art. 658

Le spese necessarie ai soccorsi immediati da apprestarsi agli infortunati e per l'esecuzione dei lavori di salvataggio, come pure l'indennità per le requisizioni di utensili, autovetture ed altri mezzi di soccorso, sono a carico dell'imprenditore della miniera o cava.

Le note relative, su proposta dell'ingegnere capo, sono rese esecutorie dal Prefetto, sentiti gli interessati, e quindi rimesse all'esattoria delle imposte dirette per la riscossione con la procedura privilegiata fiscale.

Obbligo dell'assistenza agli infortunati

Art. 659

Devono essere predisposti personale, medicamenti e mezzi adeguati per prestare pronto soccorso agli operai infortunati o colpiti da malore e provvedere al loro trasporto al più vicino ospedale o altro luogo di cura, sempre che tale compito non sia assolto direttamente dall'Istituto assicuratore.

Detti mezzi devono essere in relazione all'entità delle maestranze impiegate ed alla distanza dall'ospedale o dal luogo di cura.

Organizzazione del pronto soccorso

Art. 660

In ogni miniera o cava che occupi almeno 100 lavoratori nel turno più numeroso, deve essere installata una infermeria per il pronto soccorso.

I locali dell'infermeria debbono trovarsi in prossimità del luogo di lavoro e rispondere ai requisiti igienici richiesti dalla loro destinazione.

Per più miniere o cave gestite dallo stesso imprenditore l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, può consentire di installare una unica infermeria centrale per il pronto soccorso.

Analogamente l'ingegnere capo può provvedere nei riguardi di miniere o cave vicine quando sia costituito un consorzio per un servizio medico comune.

Art. 661

L'infermeria deve essere dotata dei presidi farmaceutici e degli oggetti di medicazione necessari per cure mediche e chirurgiche, e deve essere affidata all'opera del sanitario del servizio medico ed a quella di uno o più infermieri.

Gli infermieri debbono permanere sul luogo della miniera o cava durante le ore di lavoro. Essi debbono tenere un giornale di servizio in cui debbono essere segnati i dati relativi ai casi di infortunio per i quali si è reso necessario l'intervento dell'infermeria.

Art. 662

Per le miniere o cave di cui all'art. 660 l'ingegnere capo, tenuto conto del numero degli operai occupati, della frequenza o natura degli infortuni e della distanza dai luoghi di cura, può prescrivere con suo provvedimento che all'infermeria sia annesso un locale destinato alla temporanea degenza degli operai infortunati o colpiti da malore, stabilendo il relativo numero di letti.

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N.B.: Articolo abrogato dall'art. 103, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 663

Nelle miniere o cave ove il numero totale dei lavoratori impiegati nel turno più numeroso sia superiore a 25, ma inferiore a 100, deve essere allestito all'esterno un apposito locale in cui le persone infortunate possano ricevere i primi soccorsi.

Nel locale suddetto deve trovarsi una cassetta o adeguato presidio di pronto soccorso, in custodia a persona incaricata, prontamente reperibile durante le ore di lavoro e in grado di prestare le prime cure agli infortunati.

Art. 664

Nelle miniere e nelle cave ove siano occupati fino a 25 lavoratori nel turno più numeroso, deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso conservata in luogo protetto.

La cassetta di pronto soccorso deve essere affidata ad uno dei lavoratori di ciascun turno in possesso delle nozioni per l'impiego appropriato del materiale sanitario in essa contenuto.

Art. 665

Per ogni gruppo di miniere o cave di cui all'articolo precedente, l'ingegnere capo può con suo provvedimento ordinare l'istituzione di un posto di pronto soccorso comune. Le spese per l'allestimento ed il funzionamento del posto di pronto soccorso debbono essere ripartite fra gli imprenditori.

Lo stesso provvedimento contiene il piano di riparto delle spese tra gli imprenditori, avuto riguardo alle caratteristiche delle varie miniere o cave ed al numero degli operai.

Organizzazione del pronto soccorso all'interno

Art. 666

Nei sotterranei delle miniere e delle cave debbono essere tenute cassette di pronto soccorso opportunamente dislocate la cui custodia è affidata a persone edotte dell'uso del materiale in esse contenuto.

I nomi di tali persone debbono essere resi noti ai lavoratori mediante avviso.

Presidi sanitari

Art. 667

L'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, determina con suo provvedimento la quantità e la specie dei presidi sanitari indispensabili.

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N.B.: Articolo abrogato dall'art. 103, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Acqua potabile

Art. 668

Nei luoghi di lavoro in sotterraneo deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente per uso potabile.

La norma di cui al comma precedente è estesa alle lavorazioni a cielo aperto quando, avuto riguardo alla natura delle lavorazioni ed alla distanza del più vicino posto di approvvigionamento di acqua potabile, l'ingegnere capo ne riconosca la necessità.

Latrine

Art. 669

L'ingegnere capo può prescrivere l'installazione di latrine in sotterraneo, fissandone le caratteristiche, ove ne riconosca la necessità in relazione alla natura ed importanza dei lavori, al numero dei lavoratori occupati ed al rischio di trasmissione di malattie.

Titolo XVII

DIFFIDE, DENUNCE,

INTERVENTI AMMINISTRATIVI VARI, RICORSI

Art. 670

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne verbale.

Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si è contravvenuto e riportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte.

Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati.

Il verbale è compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione.

Nel caso di violazione commessa da lavoratori, una copia dell'atto è notificata anche all'imprenditore.

Art. 671

Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 9 lettera d) ed e), 24 primo comma, 28 primo comma, 54, 66 secondo comma, 94 primo comma, 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 128 primo, terzo e quarto comma, 133, 140, 155 primo comma, 207, 233, 241, 248, 251 secondo comma, 253, 256 primo comma, 262 primo comma, 265 primo comma, 266, 272, 274 primo comma, 276, 277, 279 secondo comma, 280, 294, 297, 306, 324, 332 primo comma, 333 primo, secondo e terzo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 374, 408 primo comma lettera A), 409 primo comma, 410, 414 secondo comma, 415, 417, 421 secondo comma, 422, 425 primo e secondo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 437, 443, 444 secondo comma, 445 primo comma, 447, 454, 455 primo e secondo comma, 457 primo e secondo comma, 471 primo e terzo comma, 479 primo comma, 492, 506, 507 primo e sesto comma, 508, 513, 514 escluso ultimo comma, 516, 517, 520, 521 primo comma, 523 primo comma, 526 primo comma, 528, 534, 541, 561, 576 primo e secondo comma, 589 primo comma, 602, 656 primo e secondo comma, l'ingegnere capo inoltra rapporto all'autorità giudiziaria dandone avviso al Prefetto ed all'interessato.

Negli altri casi l'ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme del presente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione.

L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.

Art. 672

Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo può ordinare una visita di controllo e quando sia stato accertato l'adempimento della diffida, ne dispone annotazione nell'atto relativo.

Nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce, per cantieri e sezioni singole della miniera o cava.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'ingegnere capo inoltra denuncia all'autorità giudiziaria allegando copia dell'atto di diffida.

La ripresa dei lavori sospesi può avvenire su autorizzazione dell'ingegnere capo quando sia stata accertata l'ottemperanza all'atto di diffida.

Art. 673

Qualora l'ingegnere capo ritenga necessaria la chiusura della miniera o cava in dipendenza della persistente infrazione alle norme del presente decreto per la quale sia stata inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria, ne fa rapporto al Prefetto che provvede con suo decreto e prescrive le misure e i tempi di attuazione per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La riapertura della miniera o cava è autorizzata dal Prefetto con proprio decreto, su proposta motivata dall'ingegnere capo, quando questi abbia constatato il ripristino delle condizioni di sicurezza nella miniera o cava.

Art. 674

Nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazioni alle norme del presente decreto, o comunque ivi non previste, l'ingegnere capo, sentito il direttore, impone un termine per ovviare a tale situazione.

Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore a redigere e presentare entro un termine stabilito un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione.

Il direttore è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi.

Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei, in tutto o in parte, i lavori e le misure di sicurezza progettati ne dà avviso al direttore e ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione. In modo analogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito.

E' in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere in via cautelare al direttore le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.

Art. 675

Nei casi di imminente pericolo alle persone o alle cose, gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere devono, con ordine di immediata attuazione, impartire le prime misure di sicurezza, compresa l'eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi.

L'ingegnere capo entro otto giorni conferma, revoca o modifica il suddetto provvedimento.

Art. 676

Quando l'ingegnere capo riconosca numericamente insufficiente il personale dirigente o sorvegliante preposto ai lavori della miniera o della cava, invita il direttore a provvedere.

In caso di inottemperanza l'ingegnere capo fissa il numero e le qualifiche del personale occorrente.

Art. 677

I provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del presente decreto sono comunicati agli interessati a mezzo del sindaco del Comune nel quale essi hanno il domicilio o la residenza.

Art. 678

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro venti giorni dalla comunicazione.

Il ricorso è inoltrato al Ministro dall'ingegnere capo, che lo trasmette entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione, con le proprie osservazioni e deduzioni. Del ricorso è data immediata comunicazione al Ministro ed al Prefetto.

Il Ministro decide in ogni caso nel termine di sei mesi dalla comunicazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che il Ministro non disponga diversamente.

In tal caso il Ministro prima di decidere sul ricorso gerarchico, può sentire il Consiglio superiore delle miniere (1).

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(1) Comma soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 679

I poteri conferiti dal presente decreto all'ingegnere capo sono esercitati con provvedimenti scritti e motivati notificati agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicati per conoscenza al Ministro per l'industria ed il commercio ed al Prefetto.

Qualora il provvedimento non sia esplicitamente dichiarato definitivo dal presente decreto, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro venti giorni dal ricevimento. Si osservano le norme stabilite nel precedente art. 678.

Art. 680

Quando trattasi di lavori per ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi le attribuzioni demandate all'ingegnere capo e ai funzionari del Distretto minerario, sono conferite all'ingegnere capo preposto alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio e ai funzionari dipendenti.

Titolo XVIII

SANZIONI

Art. 681

E' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni la violazione delle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133.

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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 26, comma 34, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

Art. 682

I direttori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 128 primo, terzo e quarto comma, 374, 415, 417, 421 secondo comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo comma;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma, 262 primo comma, 276, 279 secondo comma, 280, 294, 297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 454, 457 primo e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera A), 409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma.

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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 26, comma 35, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

Art. 683

I capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti sono puniti:

a) con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 421 secondo comma, 479 primo comma e 576 secondo comma, nonché per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera a) dell'articolo seguente;

b) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 125 primo comma, 155 primo comma, 251 secondo comma, 276, 333 secondo e terzo comma, 410, 414 secondo comma, 422, 429 primo comma, 430 primo comma, 444 secondo comma, 445 primo comma, 454, 471 terzo comma, 514 esclusa la disposizione dell'ultimo comma, 521 primo comma, 561, 589 primo comma, nonché per non avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera b) dell'articolo seguente;

c) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272, 274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma, 517, 523 primo comma, nonché per non avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera c) dell'articolo seguente.

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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 26, comma 36, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

Art. 684

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 479 primo comma e 576 primo comma;

b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per la violazione delle norme di cui agli articoli 9 lettere d) ed e), 207, 256 primo comma, 422 e 425 primo e secondo comma;

c) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per la violazione delle norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma, 513, 516.

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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 26, comma 37, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

Art. 685

Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 26, comma 38, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

Art. 686

I direttori, i capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti, nonché i lavoratori che non ottemperino alla diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario o del capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto, sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni.

La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei provvedimenti emanati dal Prefetto in applicazione del presente decreto.

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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 26, comma 39, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

Titolo XIX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 687

Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari è richiesta dalle norme del presente decreto una specifica idoneità, il Ministro per l'industria e per il commercio stabilisce i requisiti per il riconoscimento di tale idoneità e, accertata attraverso prove di controllo la rispondenza dei tipi ai requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il termine per l'adozione.

Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneità previsto dal precedente comma, l'ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie.

I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza.

Art. 687 bis

Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanità.

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N.B.: Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 15 giugno 1984, n. 246 e successivamente così modificato dall'art. 103, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 687 ter

Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario può autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti.

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N..B.: Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 15 giugno 1984, n. 246.

Art. 688

Alle cave in sotterraneo si applicano le norme stabilite per le miniere, qualora l'ingegnere capo, sentito l'imprenditore, riconosca con suo provvedimento che sussistano caratteristiche di pericolo, per le quali può assimilarsi la situazione delle dette cave a quella delle miniere.

Art. 689

Il Ministro per l'industria e per il commercio, può concedere, su istanza degli interessati, un termine non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento delle lavorazioni, opere, mezzi, impianti ed attrezzature varie alle norme del decreto stesso, prescrivendo le misure di sicurezza eventualmente necessarie.

Art. 690

Gli ordini di servizio per i quali non sia prescritta l'approvazione da parte dell'ingegnere capo devono essere comunicati al Distretto minerario almeno trenta giorni prima della loro attuazione, salvi diversi termini stabiliti dalle altre disposizioni del presente decreto.

La comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 691

Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme stabilite nel presente decreto, per le miniere che al momento della relativa entrata in vigore risultino in regolare esercizio, la trasmissione degli ordini di servizio già emanati deve essere effettuata entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del decreto stesso.

Quando sia prevista l'approvazione dell'ingegnere capo, questi provvede non oltre il termine di sei mesi dal ricevimento.

Art. 692

Possono continuare nelle funzioni di direttore o di capo servizio coloro che all'entrata in vigore del presente decreto esercitano già tali mansioni da due anni, anche se non posseggono i titoli indicati nel precedente art. 27.

Art. 693

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1960.

Allegato

Tabella dei pesi massimi ammessi nella lizzatura con tre funi espressi

in tonnellate in funzione del carico di rottura delle funi e

della pendenza della via di lizza