LEGGE 19 giugno 1955, n. 518

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici (G.U. 1° luglio 1955, n. 149).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione.

Il presente articolo sostituisce e annulla l’ultimo comma dell’art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.

Art. 2

Il valore-limite di 400 volt è sostituito dai diversi valori limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione, ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni.

Sarà ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintantochè tale tensione sarà consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 105.