e delle comparse da scambiarsi tra le parti si
osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed
alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore
della carta bollata su cui sono scritti gli originali.
Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati
occorrenti per i singoli atti della istruttoria.
189. L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali
delle acque pubbliche proposto nel termine di trenta giorni
dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 183,
mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti
artt. 151 e 155.
Il termine a comparire quello indicato nell'art. 156.
Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e
quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono
impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su
questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva pu essere
impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato pu
tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il
termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il
gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine
all'intero giudizio.
190. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore
delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti
articoli.
191. Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche
riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la
causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art.
493 (86) del Codice di procedura civile.
192. I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche
indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di
cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorit,
dalla quale emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto
alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si
riferisce.
193. L'autorit che ha emanato il provvedimento impugnato pu
essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle
udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col
patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la
comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il
ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento
definitivo impugnato sotto pena di decadenza (86/a).
La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non
importa decadenza se dipende dall'impossibilit di produrlo a
causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda del rilascio
della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione si fa
constatare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da
depositarsi insieme col ricorso.
195. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione
dell'atto o del provvedimento pu tuttavia essere sospesa per
gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad
istanza del ricorrente.
Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante
istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la
istanza deve essere notificata agli interessati ed alla
amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale
notifica, possono presentare istanza o memorie al giudice
delegato. Prima che sia spirato tale termine, non potr
pronunciarsi sulla domanda di sospensione.
196. Se il giudice delegato del Tribunale superiore
riconosce che l'istruzione dell'affare incompleta, o che i
fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in
contraddizione coi documenti, pu richiedere all'amministrazione
interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla
stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad
assistervi ed anche a produrre determinati documenti.
Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e
la constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati
uno o pi funzionari tecnici dello Stato.
197. Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143
della presente legge proponga questioni della natura di quelle
indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per
la decisione del ricorso, il Tribunale superiore delle acque
pubbliche competente a decidere anche le suddette questioni.
198. Se il Tribunale superiore riconosce infondato il
ricorso, lo rigetta.
Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il
provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorit
amministrativa competente.
Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il
provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorit
amministrativa e nel caso di cui alla lettera h) dell'art. 143
decide anche nel merito.
199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle
acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia,
possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza
della parte nei casi indicati nell'art. 494 (87) del Codice di
procedura civile.
Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte,
le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i
termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri
dell'articolo 494 (87) del suddetto Codice.
Il termine per proporre la revocazione di giorni trenta, con
la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 (88) dello
stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli
altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.
La revocazione proposta con ricorso a termini dell'art. 151.
200. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal
Tribunale superiore delle acque pubbliche ammesso il ricorso
alle sezioni unite della Corte di cassazione:
a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art.
3 della L. 31 marzo 1877, numero 3761 (89);
b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del
n. 3 dell'art. 517 (90) del Codice di procedura civile, o se si
verifichi la contraddittoriet prevista nel n. 8 dell'art. 517
(91) medesimo.
Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa
rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche
il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di
cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
201. Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque
pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 ammesso il
ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto
per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della
L. 31 marzo 1877, n. 3761 (92).
202. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di
cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le
norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura
civile (93).
Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle
che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili
soltanto insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su
questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, pu essere
impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato pu
tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il
termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere
alla Corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli,
secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone
termine all'intero giudizio.
I termini indicati nell'art. 518 (94) del Codice di procedura
civile sono ridotti alla met e decorrono dalla notificazione
del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.
203. Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt.
200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199
devono essere preceduti, a pena di irricevibilit, dal deposito
della somma di lire cinquecento, che sar incamerata ove il
ricorso o l'istanza siano rigettati.
Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le
disposizioni degli articoli 500 (95) e 501 (96) del Codice di
procedura civile.
204. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai
Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si
osserva il disposto dell'art. 473 (97) del Codice di procedura
civile.
La rettificazione pu essere domandata anche pei casi previsti
ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 (98) del Codice di procedura
civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 (99) del citato
Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn. 7, 8 e
9 dell'art. 360 (100) del Codice medesimo.
Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso,
a norma dell'art. 151.
205. Sulla istanza delle parti pu essere ordinata la
esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima
istanza.
L'esecuzione provvisoria non pu essere accordata nei
confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello
sono esecutive a norma dell'art. 554 (101) del Codice di
procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende la
esecuzione.
Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II
del Codice di procedura civile (102).
206. L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale
superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via
amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte
riguardante la condanna alle spese, non potr essere rilasciata
se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione
in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere
intitolato in nome del Re (103) e terminare con la formula
stabilita dall'art. 556 (104) del Codice di procedura civile.
207. Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si
applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme
stabilite dal Codice di procedura civile.
208. Per tutto ci che non sia regolato dalle disposizioni
del presente titolo si osservano le norme del Codice di
procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento
giudiziario, approvati con RR. DD. 6 dicembre 1865, n. 2626
(105), e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi
modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili
nonch, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del Titolo
III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (106), delle leggi
sul Consiglio di Stato.
209. Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n.
3282 (107), sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed
ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque
pubbliche, con le modificazioni che seguono.
La concessione del gratuito patrocinio deliberata dalla
commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte
di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque
pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione, per le
cause di competenza del Tribunale superiore delle acque
pubbliche.
210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge
il presidente della commissione pu, nei casi di urgenza,
concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito
patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione nella
prima adunanza.
Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione
provvisoria, il ricorrente tenuto, sotto pena di decadenza,
nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto
definitivo della commissione, a rettificare nei rapporti del
bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito
dell'occorrente carta bollata.
TITOLO V
Disposizioni generali e transitorie
211. Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141 (108), la
concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a
norma della presente legge, ha luogo previo consenso del
Ministro delle corporazioni (109).
Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti
termici per la produzione di energia elettrica destinata alla
distribuzione, nonch l'ampliamento degli impianti termici
esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli
impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW data dal
Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col
Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi data dal
prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile (110).
L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di
distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta data
dalle autorit competenti a norma della presente legge, previo
consenso del Ministro delle corporazioni (109).
Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al
primo comma dell'art. 129.
212. ...................................................(111).
213. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il
periodo di proroga, per gl'impianti o le parti di essi che
entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla
attuata utilizzazione.
214. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i
termini originariamente assegnati per la decorrenza del
pagamento del canone siano gi scaduti, le rate di canone pagate
saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto
verr attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite
all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o
dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate
eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga
concesso.
215. I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche
per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, che intendono iniziare o
riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere
concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori
pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle
corporazioni (112) e sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere,
ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi
tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonch
l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo
di tempo. In tal caso il provvedimento adottato di concerto
anche col Ministro delle finanze.
La sospensione del pagamento del canone viene computata come
proroga all'originario termine di decorrenza nei limiti massimi
indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti
nell'articolo medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del
diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.
216. E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od
altri opifici natanti sulle acque pubbliche.
I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente
rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del
magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.
Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a
pagamento di indennit, questa, in mancanza di bonario accordo,
sar determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33
della presente legge.
La determinazione definitiva dell'indennit spetta ai
Tribunali delle acque pubbliche.
217. Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono
opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale
autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto
l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:
a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di
acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e
l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni
solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per
canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per
invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorit
amministrativa;
d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse
instabili di derivazioni in chiuse stabili;
e) le variazioni nella forma e nella posizione cos delle
bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni
innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le
innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che
servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei
molini od altri opifici su di esse stabiliti;
f) la ricostruzione, ancorch senza variazioni di posizione
e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di
botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni
esistenti nelle acque pubbliche;
g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e
bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le
derivazioni, di botti sotterranee, nonch le innovazioni intorno
alle opere di questo genere gi esistenti;
h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che
possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o
della restituzione delle acque derivate.
218. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a
scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o
contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica
utilit nei riguardi delle espropriazioni.
I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo
potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi
rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li
autorizzano.
Non possono essere concessi contributi e concorsi per
acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia
ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.
Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla
concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di
contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della
domanda di concessione.
219. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente
legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la
sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 (112/a).
La stessa pena comminata per la violazione delle norme del
regolamento per l'esecuzione di questa legge.
220. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle
norme della presente legge, salvo quanto disposto all'art.
223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia
giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e
guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono
per conto dello Stato nonch degli agenti giurati delle
pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del
codice di procedura penale.
I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio
del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli
221 e 222.
221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge,
che alterano lo stato delle cose, riservato all'ingegnere capo
dell'ufficio dei Genio civile la facolt di ordinare la
riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la
regolarit della denuncia.
Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire
immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del
podest (113), o di un ufficiale di polizia giudiziaria,
l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il
rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio,
rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo
con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte
dirette.
222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite
con la pena della sanzione amministrativa (113/a), l'ingegnere
capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il
verbale di contravvenzione all'autorit giudiziaria, pu
ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la
somma che sar da lui determinata entro i limiti del minimo e
del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro
il quale il pagamento deve essere effettuato.
Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di
contravvenzione inviato all'autorit giudiziaria per il
procedimento penale.
223. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della
presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un
funzionano da lui delegato.
Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito
all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il
funzionario da lui designato.
224. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo
dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della
presente legge ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
225. Per le spese generali di controllo tanto delle
derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti
delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle
linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti
nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base
al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in
proporzione alla importanza economica delle singole aziende.
Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione
ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.
Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente
articolo sar istituito apposito capitolo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
226. E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli
artt. 1 a 8 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 (114), e a norma
del R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e del R.D. 15 aprile 1928,
n. 854 (115):
a) ai concessionari di impianti elettrici che gi godono dei
predetti benefici;
b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad
eseguire i lavori, purch questi siano stati ultimati entro il
31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato
di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31
dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro il 31 dicembre
1928, presentato istanza in doppio originale al Ministro dei
lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;
c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad
eseguire i lavori, purch questi si siano trovati in pieno
svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31
dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30
maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in
doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in cui sia
data la prova dello stato dei lavori.
Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni,
decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.
La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti
importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che
occorra apposita pronuncia.
Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa
dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R.
D. 15 aprile 1928, n. 854 (115) per ragioni di interesse
pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano
ultimati dopo il 1931.
227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in
ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile
entro il 31 dicembre 1941.
228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli
precedenti conservato per gli impianti idroelettrici la cui
costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente
necessit per la trasformazione agraria di una o pi province o
con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata
in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati
ma non ancora ultimati.
I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono
impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi
di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.
La concessione della sovvenzione subordinata alla condizione
che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e
che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.
La sovvenzione sar corrisposta per quindici anni a decorrere
dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo
il collaudo.
229. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti
accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli
stessi, e finch dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre
l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di
ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile
agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione
dell'energia elettrica.
230. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli
articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta
concessionaria somme non computate nell'applicazione delle
imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sar
determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo
indiretto gi concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte
sulle somme impiegate negli impianti.
231. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si
estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti
esistenti, consentite in base agli artt. 24 del D.Lgt. 20
novembre 1916, n. 1664 (116), e 26 del R.D. 9 ottobre 1919, n.
2161 (117).
232. E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli
artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 (117/a), per le
linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31
dicembre 1930.
233. Fino a quando non siano emanate le norme per la
esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le
norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla
stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della
legge medesima.
234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono
abrogati:
1) il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni
sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui
serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altres le norme di
giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque
pubbliche;
2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di
procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque
pubbliche;
3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921, n.
1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini
indicati agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161;
4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine
stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14
agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di
acque pubbliche;
5) gli artt. 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456.
concernente l'aumento delle entrate demaniali:
6) il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni
per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle
Isole;
7) il R.D. 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio
idrografico;
8) la L. 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque a
scopo industriale;
9) la L. FF^? t??:uFF^ Vh -vB
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Cambiamenti non salvati. SysEdit
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Verificare che la stampante sia stata connessa ed
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CompanyName Microsoft Corporation > * FileDescription Applicazione
Editor di sistema di Windows FileVersion 3.11 InternalName
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Sistema operativo Microsoft Windows(TM) ProductVersion 3.11 $
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HIMEM: Driver DOS XMS, Versione 3.10 - 07/21/93
Extended Memory Specification (XNS) Version 3.0
Copyright 1988-1993 Microsoft Corp.
$
Shadow RAM disattivata.$
ATTENZIONE: questo sistema non pu disattivare la shadow RAM.$
ATTENZIONE: la shadow RAM in uso e non pu essere disattivata.$
ERRORE: HIMEM.SYS esige la versione 3.00 di DOS o una superiore.$
ERRORE: Un gestore di memoria estesa gi installato.$
ERRORE: HIMEM.SYS esige un sistema con processore 80x86.$
ERRORE: Non vi memoria estesa disponibile.$
ERRORE: impossibile controllare la riga A20.$
ERRORE: il programma di assegnazione memoria VDISK gi installato.$
HIMEM sta analizzando la memoria estesa...$fatto.
$
ERRORE: HIMEM.SYS ha rilevato memoria XMS inaffidabile all00000000h.$Per ulteriori informazioni, digitare HELP TESTMEM al prompt dei comandi.
Per continuare ad avviare il computer, premere INVIO.
$
Driver XMS non installato.
$
$ handle di memoria estesa disponibili.$
Dimensioni minime di HMA impostate su $ Kb.$
L'handler A20 numero $ installato.$
Un handler A20 esterno installato.$
ATTENZIONE: l'area di memoria alta non disponibile.
$
ATTENZIONE: la linea A20 gi stata attivata.
$
ATTENZIONE: parametro ignorato perch non valido: $
L'area di memoria alta di 64 Kb disponibile.
$Questo programma appartiene alla Microsoft Corporation.
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&O&O&O. di linee che abbiano interferenze con linee di
telecomunicazioni.
(54) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica
utilit.
(55) Ora, per il D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; nel
caso, per, d'interferenza con ferrovie, tramvie,
funicolari e teleferiche, dal Ministero per i trasporti.
(55/a) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30
aprile 1973, n. 46 (Gazz. Uff. 9 maggio 1973, n. 119) ha
dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'art. 123,
comma secondo, nella parte in cui statuisce l'aggiunta
del soprappi del quinto alla indennit per servit di
elettrodotto.
(56) Ora, per il D.Lgt, 12 dicembre 1944, n. 413,
Ministro per i trasporti.
(57) Riportato alla voce Ferrovie dello Stato.
(58) Riportato alla voce Espropriazione per pubblica
utilit.
(59) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.
(60) Con L. 19 luglio 1959, n. 606, riportata in
appresso, al n. A/VII, stato disposto che le
esportazioni e le importazioni di forniture occasionali
e stagionali di energia elettrica con i paesi membri
della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal
presente capo.
(61) L'art. 1, L. 26 gennaio 1942, n. 217, cos dispone:
L'autorizzazione ad importare od esportare
l'energia elettrica data con decreto del ministro pei
lavori pubblici, d'intesa con i ministri per gli affari
esteri, per le finanze, per le corporazioni (ora
dell'industria e del commercio), per gli scambi e valute
(il Ministero per gli scambi e valute stato soppresso
con R.D. 2 giugno 1944, n. 150) e per le comunicazioni
(ora delle poste e telecomunicazioni).
Nel decreto sono determinate la quantit massima
d'energia da importare od esportare, le condizioni e la
durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo
stabilito di dieci anni.
Col decreto stesso o con decreto successivo saranno
determinate, d'intesa col ministero delle comunicazioni,
le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e
telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia,
che attraversano il confine.
(62) Il diritto erariale sulla importazione dell'energia
elettrica stato soppresso dall'art. 2 L. 26 gennaio
1942, n. 127.
(63) Il quarto comma, concernente l'indennit di
presenza spettante ai componenti dei tribunali regionali
delle acque pubbliche, stato abrogato dall'art. 1 L.
18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava ex novo la
materia. Per l'indennit attualmente spettante ai
predetti componenti, vedi la L. 1 agosto 1959, n. 704,
riportata in appresso, al n. A/VIII.
(64) Lettera cos modificata dal D.L.C.P.S. 1 ottobre
1947, n. 1696.
(65) Il settimo comma, concernente l'indennit spettante
ai magistrati del tribunale superiore, stato abrogato
dall'art. 1 L. 18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava
ex novo la materia. Per l'indennit attualmente
spettante ai predetti magistrati, vedi la L. 1 agosto
1959, n. 704, riportata in appresso, al n. A/VIII.
(66) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica
utilit.
(67) Riportato al n. D/I.
(68) Riportato alla voce Pesca.
(69) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio
1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimit dell'art. 143,
primo comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775, limitatamente alle parole definitivi; ha
dichiarato, poi, in applicazione dell'art. 27, L. 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimit dell'art. 143,
secondo comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella
parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale
possa anche esperirsi contro il provvedimento
amministrativo, impugnato con il ricorso in via
gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla
scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla
proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro
quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non
abbia comunicato e notificato la decisione
all'interessato.
(70) Il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 reca alcune
modifiche al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, riportato al
n. D/I.
(71) Riportato alla voce Opere pubbliche.
(72) Riportato alla voce Pesca.
(73) Rectius, R.D. 17 agosto 1907, n. 641 con il quale
stato approvato il regolamento per la esecuzione della
legge sul Consiglio di Stato.
(74) Con l'art. 2, L. 1 agosto 1959, n. 704, riportata
in appresso, al n. A/VIII, stata istituita una tassa
per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi davanti al
tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai
tribunali regionali.
(75) L'art. 135 corrisponde agli artt. 137 e 138 cod.
proc. civ. del 1942; l'art. 144 non ha, nel codice
vigente, norma corrispondente.
(76) Ora R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e L. 25 marzo
1958, n. 260, riportati alla voce Consiglio di Stato.
(77) Ora, art. 150 cod. proc. civ. del 1942.
(78) Vedi ora l'art. 43 della tariffa allegato A al
D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e successive
modificazioni, riportato alla voce Bollo (imposta di).
(79) Vedi, ora, art. 221 cod. proc. civ. del 1942.
(80) Vedi, ora, art. 119 cod. proc. civ. del 1942.
(81) Vedi, ora, gli artt. 214 e 215 c.p.c. del 1942.
(82) Abrogato a seguito della emanazione del codice di
procedura civile del 1942.
(83) Vedi, ora, gli artt. 132 e 276 c.p.c. 1942.
(83/a) Con sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n. 223
(Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Serie speciale), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimit
costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, nella parte
in cui prevede che la notificazione del dispositivo
delle sentenze al contumace va fatta mediante
inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, anzich secondo la
disciplina stabilita per le notificazioni degli atti
processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di
procedura civile.
(84) Riportato alla voce Avvocato e procuratore.
(85) Vedi, ora, artt. 160 e 164 cod. proc. civ. 1942.
(86) Vedi, ora, art. 353 cod. proc. civ. 1942.
(86/a) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31
gennaio 1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimit
costituzionale del comma primo dell'art. 194,
limitatamente alla parola definitivo.
(87) Vedi, ora, art. 395 c.p.c. 1942.
(88) Vedi, ora, artt. 325 e 326 c.p.c. 1942.
(89) In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma
secondo, c.p.c. 1942.
(90) Vedi, ora, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.
civ. 1942.
(91) La norma di cui all'art. 517, comma primo, n. 8,
cod. proc. civ. del 1866, prevedeva che la sentenza
pronunziata in grado di appello poteva essere impugnata
col ricorso per cassazione se contraria ad altra
sentenza precedente pronunziata fra le stesse parti, sul
medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che
abbia pronunziato sull'eccezione di cosa giudicata.
(92) In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma
secondo, c.p.c. 1942.
(93) Vedi, ora, libro II, titolo III, capo III, cod.
proc. civ. 1942.
(94) Vedi, ora, art. 325, cod. proc. civ. 1942.
(95) L'art. 500 cod. proc. civ. 1866 non ha
corrispondenza nel cod. proc. civ. 1942. Esso cos
disponeva:
Quando con un solo atto siano impugnate pi
sentenze pronunziate nello stesso giudizio, basta un
solo deposito. Mediante un solo deposito possono pi
persone aventi lo stesso interesse proporre la domanda
di revocazione, purch con un solo atto.
(96) Vedi, ora, art. 364, terzo comma, numeri 2 e 3,
cod. proc. civ. 1942.
(97) Vedi, ora, artt. 287 e 288 cod. proc. civ. 1942.
(98) Le norme citate cos disponevano:
La sentenza pronunziata in grado di appello pu
essere impugnata col ricorso per cassazione:
4) se abbia pronunciato su cosa non domandata;
5) se abbia aggiudicato pi volte quello ch'era
domandato;
6) se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei
capi della domanda stati dedotti per conclusione
speciale, salvo la disposizione dell'articolo 370,
capoverso ultimo;
7) se contenga disposizioni contraddittorie.
(99) Vedi, ora, art. 276, cod. proc. civ. 1942.
(100) Vedi, ora, art. 132, comma secondo, n. 5, cod.
proc. civ. 1942.
(101) Vedi, ora, art. 474, cod. proc. civ. 1942.
(102) Vedi, ora, libro III, cod. proc. civ. 1942.
(103) Ora, ai sensi del D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1, e
dell'art. 101 della Costituzione, In nome del Popolo
italiano.
(104) Vedi, ora, art. 475, cod. proc. civ. 1942.
(105) Vedi, ora, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, riportato alla voce
Ordinamento giudiziario.
(106) Riportato alla voce Consiglio di Stato.
(107) Riportata alla voce Patrocinio gratuito.
(108) La L. 12 gennaio 1933, n. 141 stata abrogata con
l'art. 1, D.L. 12 marzo 1946, n. 211.
(109) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.
(110) Comma cos modificato dall'art. 10, D.P.R. 28
giugno 1955, n. 620.
(111) Abrogato dall'art. 5, R.D.L. 5 novembre 1937, n.
2101, riportato in appresso, al n. C/I.
(112) Vedi nota 109 all'art. 211.
(112/a) La sanzione originaria dell'ammenda stata
sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della
sanzione stato cos elevato dalla L. 1 luglio 1949,
n. 417, nonch dall'art. 114, primo comma, della citata
L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113,
secondo comma, della stessa legge.
(113) Ora, sindaco (R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111; T.U. 5
aprile 1951, n. 203).
(113/a) In origine ammenda.
(114) Il R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 contiene
provvedimenti in favore della produzione e della
utilizzazione della energia idroelettrica.
(115) Il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e il R.D. 15
aprile 1928, n. 854, sono stati abrogati dall'art. 234
del presente testo unico.
(116) Abrogato dal R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161.
(117) Abrogato dall'art. 234 del presente testo unico.
(117/a) V. nota 114 all'art. 226.