e delle comparse da scambiarsi tra le parti si

osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed

alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore

della carta bollata su cui sono scritti gli originali.

Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati

occorrenti per i singoli atti della istruttoria.

 

 

189. L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali

delle acque pubbliche proposto nel termine di trenta giorni

dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 183,

mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti

artt. 151 e 155.

Il termine a comparire quello indicato nell'art. 156.

Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e

quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono

impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su

questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva pu essere

impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato pu

tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il

termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il

gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine

all'intero giudizio.

 

 

190. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore

delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti

articoli.

 

 

191. Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche

riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la

causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art.

493 (86) del Codice di procedura civile.

 

 

192. I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche

indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di

cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorit,

dalla quale emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto

alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si

riferisce.

 

 

193. L'autorit che ha emanato il provvedimento impugnato pu

essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle

udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col

patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

 

 

194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la

comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il

ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento

definitivo impugnato sotto pena di decadenza (86/a).

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non

importa decadenza se dipende dall'impossibilit di produrlo a

causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda del rilascio

della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione si fa

constatare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da

depositarsi insieme col ricorso.

 

 

195. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione

dell'atto o del provvedimento pu tuttavia essere sospesa per

gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad

istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante

istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la

istanza deve essere notificata agli interessati ed alla

amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale

notifica, possono presentare istanza o memorie al giudice

delegato. Prima che sia spirato tale termine, non potr

pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

 

 

196. Se il giudice delegato del Tribunale superiore

riconosce che l'istruzione dell'affare incompleta, o che i

fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in

contraddizione coi documenti, pu richiedere all'amministrazione

interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla

stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad

assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e

la constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati

uno o pi funzionari tecnici dello Stato.

 

 

197. Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143

della presente legge proponga questioni della natura di quelle

indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per

la decisione del ricorso, il Tribunale superiore delle acque

pubbliche competente a decidere anche le suddette questioni.

 

 

198. Se il Tribunale superiore riconosce infondato il

ricorso, lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il

provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorit

amministrativa competente.

Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il

provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorit

amministrativa e nel caso di cui alla lettera h) dell'art. 143

decide anche nel merito.

 

 

199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle

acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia,

possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza

della parte nei casi indicati nell'art. 494 (87) del Codice di

procedura civile.

Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte,

le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i

termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri

dell'articolo 494 (87) del suddetto Codice.

Il termine per proporre la revocazione di giorni trenta, con

la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 (88) dello

stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli

altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione proposta con ricorso a termini dell'art. 151.

 

 

200. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal

Tribunale superiore delle acque pubbliche ammesso il ricorso

alle sezioni unite della Corte di cassazione:

a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art.

3 della L. 31 marzo 1877, numero 3761 (89);

b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del

n. 3 dell'art. 517 (90) del Codice di procedura civile, o se si

verifichi la contraddittoriet prevista nel n. 8 dell'art. 517

(91) medesimo.

Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa

rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche

il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di

cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

 

 

201. Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque

pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 ammesso il

ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto

per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della

L. 31 marzo 1877, n. 3761 (92).

 

 

202. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di

cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le

norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura

civile (93).

Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle

che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili

soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su

questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, pu essere

impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato pu

tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il

termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere

alla Corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli,

secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone

termine all'intero giudizio.

I termini indicati nell'art. 518 (94) del Codice di procedura

civile sono ridotti alla met e decorrono dalla notificazione

del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.

 

 

203. Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt.

200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199

devono essere preceduti, a pena di irricevibilit, dal deposito

della somma di lire cinquecento, che sar incamerata ove il

ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le

disposizioni degli articoli 500 (95) e 501 (96) del Codice di

procedura civile.

 

 

204. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai

Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si

osserva il disposto dell'art. 473 (97) del Codice di procedura

civile.

La rettificazione pu essere domandata anche pei casi previsti

ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 (98) del Codice di procedura

civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 (99) del citato

Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn. 7, 8 e

9 dell'art. 360 (100) del Codice medesimo.

Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso,

a norma dell'art. 151.

 

 

205. Sulla istanza delle parti pu essere ordinata la

esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima

istanza.

L'esecuzione provvisoria non pu essere accordata nei

confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello

sono esecutive a norma dell'art. 554 (101) del Codice di

procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende la

esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II

del Codice di procedura civile (102).

 

 

206. L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale

superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via

amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte

riguardante la condanna alle spese, non potr essere rilasciata

se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione

in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere

intitolato in nome del Re (103) e terminare con la formula

stabilita dall'art. 556 (104) del Codice di procedura civile.

 

 

207. Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si

applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme

stabilite dal Codice di procedura civile.

 

 

208. Per tutto ci che non sia regolato dalle disposizioni

del presente titolo si osservano le norme del Codice di

procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento

giudiziario, approvati con RR. DD. 6 dicembre 1865, n. 2626

(105), e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi

modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili

nonch, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del Titolo

III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (106), delle leggi

sul Consiglio di Stato.

 

 

209. Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n.

3282 (107), sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed

ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque

pubbliche, con le modificazioni che seguono.

La concessione del gratuito patrocinio deliberata dalla

commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte

di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque

pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione, per le

cause di competenza del Tribunale superiore delle acque

pubbliche.

 

 

210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge

il presidente della commissione pu, nei casi di urgenza,

concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito

patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione nella

prima adunanza.

Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione

provvisoria, il ricorrente tenuto, sotto pena di decadenza,

nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto

definitivo della commissione, a rettificare nei rapporti del

bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito

dell'occorrente carta bollata.

TITOLO V

Disposizioni generali e transitorie

211. Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141 (108), la

concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a

norma della presente legge, ha luogo previo consenso del

Ministro delle corporazioni (109).

Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti

termici per la produzione di energia elettrica destinata alla

distribuzione, nonch l'ampliamento degli impianti termici

esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli

impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW data dal

Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col

Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi data dal

prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile (110).

L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di

distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta data

dalle autorit competenti a norma della presente legge, previo

consenso del Ministro delle corporazioni (109).

Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al

primo comma dell'art. 129.

 

 

212. ...................................................(111).

 

 

213. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il

periodo di proroga, per gl'impianti o le parti di essi che

entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla

attuata utilizzazione.

 

 

214. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i

termini originariamente assegnati per la decorrenza del

pagamento del canone siano gi scaduti, le rate di canone pagate

saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto

verr attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite

all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o

dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate

eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga

concesso.

 

 

215. I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche

per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in

vigore della presente legge, che intendono iniziare o

riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere

concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori

pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle

corporazioni (112) e sentito il Consiglio superiore dei lavori

pubblici.

Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere,

ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi

tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonch

l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo

di tempo. In tal caso il provvedimento adottato di concerto

anche col Ministro delle finanze.

La sospensione del pagamento del canone viene computata come

proroga all'originario termine di decorrenza nei limiti massimi

indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti

nell'articolo medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del

diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

 

 

216. E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od

altri opifici natanti sulle acque pubbliche.

I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente

rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del

magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.

Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a

pagamento di indennit, questa, in mancanza di bonario accordo,

sar determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33

della presente legge.

La determinazione definitiva dell'indennit spetta ai

Tribunali delle acque pubbliche.

 

 

217. Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono

opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale

autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto

l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di

acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e

l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni

solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per

canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per

invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorit

amministrativa;

d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse

instabili di derivazioni in chiuse stabili;

e) le variazioni nella forma e nella posizione cos delle

bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni

innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le

innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che

servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei

molini od altri opifici su di esse stabiliti;

f) la ricostruzione, ancorch senza variazioni di posizione

e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di

botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni

esistenti nelle acque pubbliche;

g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e

bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le

derivazioni, di botti sotterranee, nonch le innovazioni intorno

alle opere di questo genere gi esistenti;

h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che

possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o

della restituzione delle acque derivate.

 

 

218. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a

scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o

contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica

utilit nei riguardi delle espropriazioni.

I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo

potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi

rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li

autorizzano.

Non possono essere concessi contributi e concorsi per

acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia

ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.

Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla

concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di

contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della

domanda di concessione.

 

 

219. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente

legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la

sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 (112/a).

La stessa pena comminata per la violazione delle norme del

regolamento per l'esecuzione di questa legge.

 

 

220. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle

norme della presente legge, salvo quanto disposto all'art.

223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia

giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e

guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono

per conto dello Stato nonch degli agenti giurati delle

pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del

codice di procedura penale.

I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio

del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli

221 e 222.

 

 

221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge,

che alterano lo stato delle cose, riservato all'ingegnere capo

dell'ufficio dei Genio civile la facolt di ordinare la

riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la

regolarit della denuncia.

Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire

immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del

podest (113), o di un ufficiale di polizia giudiziaria,

l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il

rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio,

rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo

con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte

dirette.

 

 

222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite

con la pena della sanzione amministrativa (113/a), l'ingegnere

capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il

verbale di contravvenzione all'autorit giudiziaria, pu

ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la

somma che sar da lui determinata entro i limiti del minimo e

del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro

il quale il pagamento deve essere effettuato.

Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di

contravvenzione inviato all'autorit giudiziaria per il

procedimento penale.

 

 

223. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della

presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un

funzionano da lui delegato.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito

all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il

funzionario da lui designato.

 

 

224. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo

dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della

presente legge ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici

entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

 

 

225. Per le spese generali di controllo tanto delle

derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della

trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti

delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle

linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti

nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base

al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in

proporzione alla importanza economica delle singole aziende.

Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione

ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente

articolo sar istituito apposito capitolo nello stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

 

226. E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli

artt. 1 a 8 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 (114), e a norma

del R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e del R.D. 15 aprile 1928,

n. 854 (115):

a) ai concessionari di impianti elettrici che gi godono dei

predetti benefici;

b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad

eseguire i lavori, purch questi siano stati ultimati entro il

31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato

di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31

dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro il 31 dicembre

1928, presentato istanza in doppio originale al Ministro dei

lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;

c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad

eseguire i lavori, purch questi si siano trovati in pieno

svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31

dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30

maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in

doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in cui sia

data la prova dello stato dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni,

decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.

La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti

importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che

occorra apposita pronuncia.

Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa

dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R.

D. 15 aprile 1928, n. 854 (115) per ragioni di interesse

pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano

ultimati dopo il 1931.

 

 

227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in

ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile

entro il 31 dicembre 1941.

 

 

228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli

precedenti conservato per gli impianti idroelettrici la cui

costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente

necessit per la trasformazione agraria di una o pi province o

con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata

in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati

ma non ancora ultimati.

I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono

impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi

di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.

La concessione della sovvenzione subordinata alla condizione

che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e

che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

La sovvenzione sar corrisposta per quindici anni a decorrere

dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo

il collaudo.

 

 

229. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti

accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli

stessi, e finch dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre

l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di

ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile

agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione

dell'energia elettrica.

 

 

230. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli

articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta

concessionaria somme non computate nell'applicazione delle

imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sar

determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici,

sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo

indiretto gi concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte

sulle somme impiegate negli impianti.

 

 

231. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si

estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti

esistenti, consentite in base agli artt. 24 del D.Lgt. 20

novembre 1916, n. 1664 (116), e 26 del R.D. 9 ottobre 1919, n.

2161 (117).

 

 

232. E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli

artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 (117/a), per le

linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31

dicembre 1930.

 

 

233. Fino a quando non siano emanate le norme per la

esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le

norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla

stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della

legge medesima.

 

 

234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono

abrogati:

1) il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni

sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui

serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altres le norme di

giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque

pubbliche;

2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di

procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque

pubbliche;

3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921, n.

1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini

indicati agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161;

4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine

stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14

agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di

acque pubbliche;

5) gli artt. 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456.

concernente l'aumento delle entrate demaniali:

6) il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni

per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle

Isole;

7) il R.D. 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio

idrografico;

8) la L. 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque a

scopo industriale;

9) la L. FF^? t??:uFF^ Vh -vB

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Extended Memory Specification (XNS) Version 3.0

Copyright 1988-1993 Microsoft Corp.

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Shadow RAM disattivata.$

ATTENZIONE: questo sistema non pu disattivare la shadow RAM.$

ATTENZIONE: la shadow RAM in uso e non pu essere disattivata.$

ERRORE: HIMEM.SYS esige la versione 3.00 di DOS o una superiore.$

ERRORE: Un gestore di memoria estesa gi installato.$

ERRORE: HIMEM.SYS esige un sistema con processore 80x86.$

ERRORE: Non vi memoria estesa disponibile.$

ERRORE: impossibile controllare la riga A20.$

ERRORE: il programma di assegnazione memoria VDISK gi installato.$

HIMEM sta analizzando la memoria estesa...$fatto.

$

ERRORE: HIMEM.SYS ha rilevato memoria XMS inaffidabile all00000000h.$Per ulteriori informazioni, digitare HELP TESTMEM al prompt dei comandi.

Per continuare ad avviare il computer, premere INVIO.

$

 Driver XMS non installato.

$

$ handle di memoria estesa disponibili.$

Dimensioni minime di HMA impostate su $ Kb.$

L'handler A20 numero $ installato.$

Un handler A20 esterno installato.$

ATTENZIONE: l'area di memoria alta non disponibile.

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ATTENZIONE: la linea A20 gi stata attivata.

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ATTENZIONE: parametro ignorato perch non valido: $

L'area di memoria alta di 64 Kb disponibile.

$Questo programma appartiene alla Microsoft Corporation. 

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telecomunicazioni.

(54) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica

utilit.

(55) Ora, per il D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, dal

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; nel

caso, per, d'interferenza con ferrovie, tramvie,

funicolari e teleferiche, dal Ministero per i trasporti.

(55/a) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30

aprile 1973, n. 46 (Gazz. Uff. 9 maggio 1973, n. 119) ha

dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'art. 123,

comma secondo, nella parte in cui statuisce l'aggiunta

del soprappi del quinto alla indennit per servit di

elettrodotto.

(56) Ora, per il D.Lgt, 12 dicembre 1944, n. 413,

Ministro per i trasporti.

(57) Riportato alla voce Ferrovie dello Stato.

(58) Riportato alla voce Espropriazione per pubblica

utilit.

(59) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.

(60) Con L. 19 luglio 1959, n. 606, riportata in

appresso, al n. A/VII, stato disposto che le

esportazioni e le importazioni di forniture occasionali

e stagionali di energia elettrica con i paesi membri

della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal

presente capo.

(61) L'art. 1, L. 26 gennaio 1942, n. 217, cos dispone:

L'autorizzazione ad importare od esportare

l'energia elettrica data con decreto del ministro pei

lavori pubblici, d'intesa con i ministri per gli affari

esteri, per le finanze, per le corporazioni (ora

dell'industria e del commercio), per gli scambi e valute

(il Ministero per gli scambi e valute stato soppresso

con R.D. 2 giugno 1944, n. 150) e per le comunicazioni

(ora delle poste e telecomunicazioni).

Nel decreto sono determinate la quantit massima

d'energia da importare od esportare, le condizioni e la

durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo

stabilito di dieci anni.

Col decreto stesso o con decreto successivo saranno

determinate, d'intesa col ministero delle comunicazioni,

le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e

telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia,

che attraversano il confine.

(62) Il diritto erariale sulla importazione dell'energia

elettrica stato soppresso dall'art. 2 L. 26 gennaio

1942, n. 127.

(63) Il quarto comma, concernente l'indennit di

presenza spettante ai componenti dei tribunali regionali

delle acque pubbliche, stato abrogato dall'art. 1 L.

18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava ex novo la

materia. Per l'indennit attualmente spettante ai

predetti componenti, vedi la L. 1 agosto 1959, n. 704,

riportata in appresso, al n. A/VIII.

(64) Lettera cos modificata dal D.L.C.P.S. 1 ottobre

1947, n. 1696.

(65) Il settimo comma, concernente l'indennit spettante

ai magistrati del tribunale superiore, stato abrogato

dall'art. 1 L. 18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava

ex novo la materia. Per l'indennit attualmente

spettante ai predetti magistrati, vedi la L. 1 agosto

1959, n. 704, riportata in appresso, al n. A/VIII.

(66) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica

utilit.

(67) Riportato al n. D/I.

(68) Riportato alla voce Pesca.

(69) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio

1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie

speciale), ha dichiarato l'illegittimit dell'art. 143,

primo comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933, n.

1775, limitatamente alle parole definitivi; ha

dichiarato, poi, in applicazione dell'art. 27, L. 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimit dell'art. 143,

secondo comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella

parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale

possa anche esperirsi contro il provvedimento

amministrativo, impugnato con il ricorso in via

gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla

scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla

proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro

quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non

abbia comunicato e notificato la decisione

all'interessato.

(70) Il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 reca alcune

modifiche al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, riportato al

n. D/I.

(71) Riportato alla voce Opere pubbliche.

(72) Riportato alla voce Pesca.

(73) Rectius, R.D. 17 agosto 1907, n. 641 con il quale

stato approvato il regolamento per la esecuzione della

legge sul Consiglio di Stato.

(74) Con l'art. 2, L. 1 agosto 1959, n. 704, riportata

in appresso, al n. A/VIII, stata istituita una tassa

per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi davanti al

tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai

tribunali regionali.

(75) L'art. 135 corrisponde agli artt. 137 e 138 cod.

proc. civ. del 1942; l'art. 144 non ha, nel codice

vigente, norma corrispondente.

(76) Ora R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e L. 25 marzo

1958, n. 260, riportati alla voce Consiglio di Stato.

(77) Ora, art. 150 cod. proc. civ. del 1942.

(78) Vedi ora l'art. 43 della tariffa allegato A al

D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e successive

modificazioni, riportato alla voce Bollo (imposta di).

(79) Vedi, ora, art. 221 cod. proc. civ. del 1942.

(80) Vedi, ora, art. 119 cod. proc. civ. del 1942.

(81) Vedi, ora, gli artt. 214 e 215 c.p.c. del 1942.

(82) Abrogato a seguito della emanazione del codice di

procedura civile del 1942.

(83) Vedi, ora, gli artt. 132 e 276 c.p.c. 1942.

(83/a) Con sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n. 223

(Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Serie speciale), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimit

costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, nella parte

in cui prevede che la notificazione del dispositivo

delle sentenze al contumace va fatta mediante

inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, anzich secondo la

disciplina stabilita per le notificazioni degli atti

processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di

procedura civile.

(84) Riportato alla voce Avvocato e procuratore.

(85) Vedi, ora, artt. 160 e 164 cod. proc. civ. 1942.

(86) Vedi, ora, art. 353 cod. proc. civ. 1942.

(86/a) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31

gennaio 1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 -

Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimit

costituzionale del comma primo dell'art. 194,

limitatamente alla parola definitivo.

(87) Vedi, ora, art. 395 c.p.c. 1942.

(88) Vedi, ora, artt. 325 e 326 c.p.c. 1942.

(89) In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma

secondo, c.p.c. 1942.

(90) Vedi, ora, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.

civ. 1942.

(91) La norma di cui all'art. 517, comma primo, n. 8,

cod. proc. civ. del 1866, prevedeva che la sentenza

pronunziata in grado di appello poteva essere impugnata

col ricorso per cassazione se contraria ad altra

sentenza precedente pronunziata fra le stesse parti, sul

medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che

abbia pronunziato sull'eccezione di cosa giudicata.

(92) In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma

secondo, c.p.c. 1942.

(93) Vedi, ora, libro II, titolo III, capo III, cod.

proc. civ. 1942.

(94) Vedi, ora, art. 325, cod. proc. civ. 1942.

(95) L'art. 500 cod. proc. civ. 1866 non ha

corrispondenza nel cod. proc. civ. 1942. Esso cos

disponeva:

Quando con un solo atto siano impugnate pi

sentenze pronunziate nello stesso giudizio, basta un

solo deposito. Mediante un solo deposito possono pi

persone aventi lo stesso interesse proporre la domanda

di revocazione, purch con un solo atto.

(96) Vedi, ora, art. 364, terzo comma, numeri 2 e 3,

cod. proc. civ. 1942.

(97) Vedi, ora, artt. 287 e 288 cod. proc. civ. 1942.

(98) Le norme citate cos disponevano:

La sentenza pronunziata in grado di appello pu

essere impugnata col ricorso per cassazione:

4) se abbia pronunciato su cosa non domandata;

5) se abbia aggiudicato pi volte quello ch'era

domandato;

6) se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei

capi della domanda stati dedotti per conclusione

speciale, salvo la disposizione dell'articolo 370,

capoverso ultimo;

7) se contenga disposizioni contraddittorie.

(99) Vedi, ora, art. 276, cod. proc. civ. 1942.

(100) Vedi, ora, art. 132, comma secondo, n. 5, cod.

proc. civ. 1942.

(101) Vedi, ora, art. 474, cod. proc. civ. 1942.

(102) Vedi, ora, libro III, cod. proc. civ. 1942.

(103) Ora, ai sensi del D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1, e

dell'art. 101 della Costituzione, In nome del Popolo

italiano.

(104) Vedi, ora, art. 475, cod. proc. civ. 1942.

(105) Vedi, ora, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e

successive modificazioni, riportato alla voce

Ordinamento giudiziario.

(106) Riportato alla voce Consiglio di Stato.

(107) Riportata alla voce Patrocinio gratuito.

(108) La L. 12 gennaio 1933, n. 141 stata abrogata con

l'art. 1, D.L. 12 marzo 1946, n. 211.

(109) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.

(110) Comma cos modificato dall'art. 10, D.P.R. 28

giugno 1955, n. 620.

(111) Abrogato dall'art. 5, R.D.L. 5 novembre 1937, n.

2101, riportato in appresso, al n. C/I.

(112) Vedi nota 109 all'art. 211.

(112/a) La sanzione originaria dell'ammenda stata

sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa

dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata

alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della

sanzione stato cos elevato dalla L. 1 luglio 1949,

n. 417, nonch dall'art. 114, primo comma, della citata

L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113,

secondo comma, della stessa legge.

(113) Ora, sindaco (R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111; T.U. 5

aprile 1951, n. 203).

(113/a) In origine ammenda.

(114) Il R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 contiene

provvedimenti in favore della produzione e della

utilizzazione della energia idroelettrica.

(115) Il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e il R.D. 15

aprile 1928, n. 854, sono stati abrogati dall'art. 234

del presente testo unico.

(116) Abrogato dal R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161.

(117) Abrogato dall'art. 234 del presente testo unico.

(117/a) V. nota 114 all'art. 226.