
"Regolamento
recante disposizioni di attuazione della
legge 28 marzo 1991, n. 109,
in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni."
D.M.
23 maggio 1992, n. 314
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O.)
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156;
Visto il
regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge
postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941,
n. 1198;
Visto il decreto
ministeriale 12 dicembre 1947 riguardante la disciplina delle derivazioni
telefoniche interne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1ø marzo
1948;
Vista la legge
18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L
077 del 26 marzo 1973), relativa alle garanzie di sicurezza del materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Visto il decreto
ministeriale 9 febbraio 1980 concernente:
«Determinazione
della tariffazione relativa alle prestazioni scientifiche e sperimentali
eseguite dall’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato
da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989;
Visto il decreto
ministeriale 4 ottobre 1982, recante norme in materia di autorizzazione per
l’installazione di impianti telefonici interni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983;
Vista la
direttiva 83/189/CEE (in GUCE n. L 109 del 26 aprile 1983) di informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla
direttiva 88/182/CEE (in GUCE n. L 81 del 26 marzo 1988);
Vista la
direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5 agosto 1986) concernente la prima
fase del reciproco riconoscimento dell’omologazione delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n.
220, col quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 86/361/CEE;
Vista la
direttiva 88/301/CEE (in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988) relativa alla
concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;
Vista la
direttiva 89/336/CEE (in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989) relativa alla
compatibilità elettromagnetica;
Vista la legge
23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;
Visto il decreto
8 settembre 1988, n. 484, concernente l’approvazione del regolamento di
servizio per l’abbonamento telefonico;
Vista la legge 5
marzo 1990, n. 46, concernente norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 in materia di adeguamento delle
tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare gli articoli 3 e 19, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991;
Vista la
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 1991,
concernente la causa n. C-202/88;
Vista la legge
28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e
collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva
88/301/CEE;
Vista la
direttiva 91/263/CEE (in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991) concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco
riconoscimento della loro conformità;
Riconosciuta la
necessità di adottare le disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991,
n. 109;
Visto il parere
espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell’automazione;
Sentito il
consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 9 aprile 1992;
Vista la
comunicazione effettuata in data 21 maggio 1992 al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
- Ai sensi del presente decreto si intendono per:
- «apparecchiatura
terminale»: l’apparecchiatura d’utente destinata ad essere collegata
direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica
di telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il
trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere
realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema
elettromagnetico;
- «punto
terminale di rete»: l’insieme delle connessioni fisiche e delle
specifiche tecniche d’accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete
pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
- «impianto
interno»: i sistemi di utente ubicati in un fondo privato, quale definito
dall’art. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come
modificato dall’art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e costituiti
da una o più apparecchiature terminali, nonché‚ dalle condutture e
relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.
- Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono
quelle di esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di
sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento,
sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.
Art. 2
- I punti terminali per l’accesso alle reti di
telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10, che fanno parte integrante del presente decreto.
- Per i servizi radiomobili terrestri il punto
terminale di rete è costituito dall’antenna fissa del gestore pubblico,
cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall’utente.
Art. 3
- L’installazione, il collaudo, l’allacciamento
e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la
procedura di cui all’allegato 11, parte integrante del presente decreto,
debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese
autorizzate ai sensi dell’art. 4, in conformità alle norme CEI, alle
norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in
materia.
- Ultimata l’installazione, debbono essere
effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dell’impianto
secondo la capacità ed il tipo dell’impianto stesso e le eventuali
prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.
- L’impresa autorizzata che ha provveduto alle
operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all’abbonato,
all’atto dell’allacciamento dell’impianto alla rete pubblica, il
progetto dell’impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto
all’albo professionale, nonché‚ una dichiarazione conforme allo schema
dell’allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella
quale: sia attestata la conformità dell’impianto e della sua
installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo,
il numero degli elementi costitutivi dell’impianto stesso ed il numero di
omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato l’esito
positivo del collaudo.
- Copia conforme della dichiarazione di cui al
comma 3 deve essere inoltrata, dall’impresa autorizzata, con raccomandata
con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del
servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell’originale
all’abbonato.
- In caso di violazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di
sospensione dell’autorizzazione e, nell’ipotesi di reiterate
inadempienze, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa.
Art. 4
- Ai fini dell’installazione, del collaudo,
dell’allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali,
abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese
debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti
di cui all’allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 5
- Gli abbonati possono provvedere direttamente
all’installazione, al collaudo, all’allacciamento ed alla manutenzione
di apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due
linee urbane, qualora l’allacciamento alla terminazione della rete
pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto
terminale.
Art. 6
- L’abbonato consente l’accesso ai propri
locali al personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di
riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza
sulla rete e sulle apparecchiature collegate.
- Nel caso in cui l’abbonato non permetta
l’effettuazione delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta,
il gestore può sospendere il servizio fino a quando l’abbonato consenta
l’accesso.
- Qualora si riscontrino disservizi sulla rete
causati da apparecchiature dell’abbonato, ovvero violazione alle norme
richiamate all’art. 4, il gestore può disconnettere dalla rete
l’impianto o parte di esso e/o l’apparecchiatura terminale, diffidando
contestualmente l’abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni
la causa dei disservizi.
- Persistendo oltre tale termine la violazione, il
gestore può sospendere il servizio fino a quando l’abbonato stesso abbia
comunicato l’intervenuta regolarizzazione dell’impianto e/o
dell’apparecchiatura.
- Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto
termine di trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte
dell’abbonato, il gestore può adottare il provvedimento di risoluzione
del contratto.
- Il gestore del servizio pubblico comunica
all’Ispettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da
questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra
l’impianto esistente e quello certificato dall’impresa autorizzata.
- La spesa per l’intervento del gestore pubblico
a richiesta dell’abbonato presso la sede d’utente è a carico
dell’abbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il
disservizio non dipende dalla rete pubblica.
Art. 7
- I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno
facoltà di provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o
tramite il gestore del servizio pubblico, all’approvvigionamento e, nel
rispetto degli articoli 3 e 5, all’installazione, al collaudo,
all’allacciamento ed alla manutenzione dell’apparecchio telefonico
principale e degli impianti supplementari ed accessori, con esclusione del
dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.
Art. 8
- Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui
all’art. 7 di proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di
procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla risoluzione del
relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al
compimento di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
- Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni
contrattuali di locazione e di manutenzione delle apparecchiature a mezzo di
avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta telefonica.
- Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la
risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui
al comma 3 si applicano alla scadenza dei contratti in corso.
Art. 9
- I decreti ministeriali 12 dicembre 1947 e 4
ottobre 1982, citati nelle premesse, sono abrogati.