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(Indice cronologico delle leggi  e circolari ministeriali di interesse per il settore elettrico)

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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

AEEG Autorità per l'energia elettrica e il gas
AVLP Autorità di vigilanza sui lavori pubblici
CIP    Deliberazione del Comitato Interministeriale dei Prezzi  
CIRC. MDC Circolare del Ministero delle Comunicazioni (ex Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni)  
CIRC. MI  Circolare del Ministero dell'Interno  
CIRC. MICA  Circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato  
CIRC. ML    Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
CIRC. MLP  Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici  
CIRC. MPT  Circolare del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni  
CIRC. MI   Circolare del Ministero della Sanità  
COM.    Comunicato  
DDF Decreto del Duce del Fascismo  
DELIB.AEEG Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
DI  Decreto Interministeriale  
DL Decreto Legge  
DLgs Decreto Legislativo  
DLL  Decreto Legislativo Luogotenenziale  
DM  Decreto Ministeriale  
DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
DPR   Decreto del Presidente della Repubblica  
ISPESL  Parere dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro  
LEGGE RE    Legge-Rettifica  
MLPS   Comunicato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
MOD  Modifica  
PAR. MICA  Parere del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato  
RD    Regio Decreto  
RET         Rettifica  


Ricordiamo quali sono le fonti del diritto, in ordine di importanza:

a)La Costituzione Repubblicana e le leggi costituzionali;
b)Le direttive comunitarie;
c)Le leggi nazionali e regionali (nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione);
d)I decreti legislativi e i decreti legge (Dlgs, DL);
e) Le Ordinanze e i regolamenti governativi (DPR, DM, DPCM).
f) Le Circolari ministeriali e le linee guida.

Vediamo ora in breve una descrizione delle principali disposizioni legislative.

 

Legge

Le leggi vengono emanate dal Parlamento della Repubblica e dalle regioni, alle quali la Costituzione ha riconosciuto autonomia normativa in materie specifiche. Le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo termini diversi stabiliti nella legge stessa.

Decreto legislativo (DLgs)

Il decreto legislativo è un provvedimento avente forza di legge emanato dal governo in base ad una concessione di potestà legislativa da una parte del Parlamento, cioè in base ad una legge delega e nei limiti di questa stabiliti; tali limiti fissano i criteri e i principi direttivi ai quali il governo deve attenersi e il periodo di tempo entro il quale il decreto deve essere emesso. Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge; esso non deve essere presentato in Parlamento per la conversione in legge.

Decreto legge (DL)

Il decreto legge è un decreto avente forza di legge emanato dal governo senza preventiva delega del potere legislativo (cioè del Parlamento). Il potere del governo ad emanare decreti legge è sancito dall’art. 77 della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia.
Per conservare piena efficacia detti decreti devono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A tale scopo nello stesso giorno della loro emissione devono essere presentati alle Camere.

 

Decreto ministeriale (DM)

E’ un atto del potere esecutivo, cioè del governo. Costituisce espressione di una facoltà spettante ai singoli ministri ma limitata al campo di rispettiva competenza e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato.
Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma registrato alla Corte dei Conti.
Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, giacché solo dopo di essa può essere pubblicato.

 

Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)

E’ un regolamento, ovvero un atto amministrativo contenente norme giuridiche che hanno valore secondario rispetto alla legge.
Esistono tre specie di regolamenti e cioè di esecuzione, autonomi e di organizzazione.
Sono regolamenti di esecuzione quelli emanati per regolare l’applicazione di una legge; autonomi quelli emanati per disciplinare materie riservate alla competenza specifica del potere esecutivo; di organizzazione quelli emanati per disciplinare l’ordinamento e il funzionamento degli uffici pubblici.
I regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica devono essere vistati dal Ministro Guardasigilli, registrati alla Corte dei Conti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e inseriti nella Raccolta delle leggi e dei decreti dello Stato.

 

Circolare

Viene così denominato l’atto amministrativo con cui l’amministrazione centrale si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio; con lo stesso atto molto spesso vengono risolti dubbi in relazione all’applicazione di una legge o vengono indicati i criteri da seguire nella sua pratica esecuzione; nei rapporti interni essa è pure usata per far conoscere al funzionario notizie che interessano un particolare servizio.
La circolare non ha efficacia di legge né di regolamento, ed è vincolante soltanto per gli uffici sottoposti.
Le circolari non hanno carattere legislativo ma solo amministrativo avendo come scopo quello di disciplinare l’attività degli organi amministrativi dipendenti, onde assicurare unità di indirizzo e di coordinamento nell’attuazione dei loro compiti.

 

Direttiva CE

E’ l’atto promulgato da organi della Comunità Europea con il quale si detta la disciplina comune in una determinata materia. La direttiva ha per destinatari gli Stati che hanno aderito alla Comunità e li obbliga ad emanare successive norme interne di attuazione. Per i singoli cittadini le direttive non sono immediatamente vincolanti, mentre lo sono poi le successive norme nazionali di recepimento.
In via di eccezione le direttive sono di applicazione immediata nei seguenti casi: se impongono al destinatario un comportamento negativo; se si limitano a ribadire obblighi già previsti dai trattati istitutivi della Comunità; se sono dettagliate e particolareggiate, al punto da escludere qualunque discrezionalità degli Stati membri per la loro attuazione.

 

 

LEGENDA

 

 

 

 

1895-1963  1964-1976  1977-1981  1982-1984  1985-1987  1988-1989  1990  1991

 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

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