(Indice cronologico delle leggi e circolari ministeriali di interesse per il settore elettrico)

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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI
| AEEG |
Autorità per l'energia elettrica e il gas |
| AVLP |
Autorità di vigilanza sui lavori pubblici |
| CIP |
Deliberazione del Comitato Interministeriale dei Prezzi |
| CIRC. MDC |
Circolare del Ministero delle Comunicazioni (ex Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) |
| CIRC. MI |
Circolare del Ministero dell'Interno |
| CIRC. MICA |
Circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato |
| CIRC. ML |
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale |
| CIRC. MLP |
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici |
| CIRC. MPT |
Circolare del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni |
| CIRC. MI |
Circolare del Ministero della Sanità |
| COM. |
Comunicato |
| DDF |
Decreto del Duce del Fascismo |
| DELIB.AEEG |
Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas |
| DI |
Decreto Interministeriale |
| DL |
Decreto Legge |
| DLgs |
Decreto Legislativo |
| DLL |
Decreto Legislativo Luogotenenziale |
| DM |
Decreto Ministeriale |
| DPCM |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri |
| DPR |
Decreto del Presidente della Repubblica |
| ISPESL |
Parere dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro |
| LEGGE RE |
Legge-Rettifica |
| MLPS |
Comunicato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale |
| MOD |
Modifica |
| PAR. MICA |
Parere del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato |
| RD |
Regio Decreto |
| RET |
Rettifica |

Ricordiamo quali sono le fonti del diritto, in ordine di importanza:
a)La Costituzione Repubblicana e le leggi costituzionali;
b)Le direttive comunitarie;
c)Le leggi nazionali e regionali (nelle materie indicate dallart. 117 della Costituzione);
d)I decreti legislativi e i decreti legge (Dlgs, DL);
e) Le Ordinanze e i regolamenti governativi (DPR, DM, DPCM).
f) Le Circolari ministeriali e le linee guida.
Vediamo ora in breve una descrizione delle principali disposizioni legislative.
Legge
Le leggi vengono emanate dal Parlamento della Repubblica e dalle regioni, alle quali la Costituzione ha riconosciuto autonomia normativa in materie specifiche. Le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo termini diversi stabiliti nella legge stessa.
Decreto legislativo (DLgs)
Il decreto legislativo è un provvedimento avente forza di legge emanato dal governo in base ad una concessione di potestà legislativa da una parte del Parlamento, cioè in base ad una legge delega e nei limiti di questa stabiliti; tali limiti fissano i criteri e i principi direttivi ai quali il governo deve attenersi e il periodo di tempo entro il quale il decreto deve essere emesso. Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge; esso non deve essere presentato in Parlamento per la conversione in legge.
Decreto legge (DL)
Il decreto legge è un decreto avente forza di legge emanato dal governo senza preventiva delega del potere legislativo (cioè del Parlamento). Il potere del governo ad emanare decreti legge è sancito dallart. 77 della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia.
Per conservare piena efficacia detti decreti devono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A tale scopo nello stesso giorno della loro emissione devono essere presentati alle Camere.
Decreto ministeriale (DM)
E un atto del potere esecutivo, cioè del governo. Costituisce espressione di una facoltà spettante ai singoli ministri ma limitata al campo di rispettiva competenza e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato.
Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma registrato alla Corte dei Conti.
Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, giacché solo dopo di essa può essere pubblicato.
Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)
E un regolamento, ovvero un atto amministrativo contenente norme giuridiche che hanno valore secondario rispetto alla legge.
Esistono tre specie di regolamenti e cioè di esecuzione, autonomi e di organizzazione.
Sono regolamenti di esecuzione quelli emanati per regolare lapplicazione di una legge; autonomi quelli emanati per disciplinare materie riservate alla competenza specifica del potere esecutivo; di organizzazione quelli emanati per disciplinare lordinamento e il funzionamento degli uffici pubblici.
I regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica devono essere vistati dal Ministro Guardasigilli, registrati alla Corte dei Conti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e inseriti nella Raccolta delle leggi e dei decreti dello Stato.
Circolare
Viene così denominato latto amministrativo con cui lamministrazione centrale si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio; con lo stesso atto molto spesso vengono risolti dubbi in relazione allapplicazione di una legge o vengono indicati i criteri da seguire nella sua pratica esecuzione; nei rapporti interni essa è pure usata per far conoscere al funzionario notizie che interessano un particolare servizio.
La circolare non ha efficacia di legge né di regolamento, ed è vincolante soltanto per gli uffici sottoposti.
Le circolari non hanno carattere legislativo ma solo amministrativo avendo come scopo quello di disciplinare lattività degli organi amministrativi dipendenti, onde assicurare unità di indirizzo e di coordinamento nellattuazione dei loro compiti.
Direttiva CE
E latto promulgato da organi della Comunità Europea con il quale si detta la disciplina comune in una determinata materia. La direttiva ha per destinatari gli Stati che hanno aderito alla Comunità e li obbliga ad emanare successive norme interne di attuazione. Per i singoli cittadini le direttive non sono immediatamente vincolanti, mentre lo sono poi le successive norme nazionali di recepimento.
In via di eccezione le direttive sono di applicazione immediata nei seguenti casi: se impongono al destinatario un comportamento negativo; se si limitano a ribadire obblighi già previsti dai trattati istitutivi della Comunità; se sono dettagliate e particolareggiate, al punto da escludere qualunque discrezionalità degli Stati membri per la loro attuazione.
LEGENDA