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Guida agli impianti di rivelazione incendi
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Premessa

Apriamo la guida con una doverosa premessa linguistica, che in realtà è anche un appello. Chi vi scrive si è arrovellato a lungo per capire se la ricerca del manifestarsi di un incendio dovesse tradursi con “rivelare” o “rilevare”. E' vero che i titoli normativi che si occupano della materia utilizzano il verbo rivelare, e questo potrebbe chiudere la questione. E' anche vero che la problematica non appare di primaria importanza, ma è pure indubbio che i due verbi vengono mischiati e utilizzati spesso addirittura all'interno della stessa frase in vari testi, mentre in diversi documenti legislativi (vedi ad esempio il DM 18/03/96 sugli impianti sportivi e il DM 20/05/92 sui musei, ma non sono i soli) capita di leggere “rivelazione” in un comma e “rilevazione” in quello successivo.

Secondo alcuni per rilevazione si intende la misurazione delle grandezze legate ai fenomeni fisici in cambiamento durante un incendio, mentre per rivelazione si intenderebbe la trasmissione della informazione ad un sistema di elaborazione dati, ma questa differenziazione non ci convince molto.

“Azione ed effetto del rilevare dati”, è questa la definizione del termine “rilevazione” fornita da un dizionario della lingua Italiana, mentre “Azione del rivelare, del rivelarsi” è ciò che lo stesso dizionario ci restituisce alla parola “rivelazione”. Se io acquisisco dati, informazioni sullo stato di un incendio sembrerebbe più corretto utilizzare il termine rilevare, a meno che non consideri il manifestarsi di un incendio come una scoperta cioè come una rivelazione, simile a quella divina.

In un estremo e disperato tentativo affidiamoci ad un dizionario dei sinonimi e dei contrari, il quale mi dice che rilevazione è osservazione, mentre rivelazione è confessione e conoscenza.

Volendo arrivare ad una conclusione ci sembra che rilevazione sia un termine maggiormente adatto ad un contesto tecnico legato alla osservazione di un fenomeno, mentre rivelazione ci pare maggiormente indicato per disegnare contesti di umana o divina specie.

Nonostante questo, come già ricordato, la normativa tecnica utilizza il termine rivelazione e a questo anche noi ci adeguiamo, non per supina sottomissione, ma semplicemente perché ci sembra corretto seguire la terminologia corrente. Chiediamo comunque, e questo è l'appello, altri pareri di tecnici e/o di linguisti per fare completa chiarezza su questo piccolo giallo. Terminate così le facezie, passiamo a vedere le cose utili.

1. Inquadramento normativo

La norma di riferimento che occorre prendersi in mano per progettare e installare un tale impianto, è la UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio” per il momento nella sua versione del marzo 1999, in attesa della nuova versione già sottoposta ad inchiesta pubblica (Progetto U70000500) e quindi in dirittura d'arrivo. Le variazioni più rilevanti della nuova edizione sembrano comunque essere le disposizioni sui rivelatori ottici lineari di fumo, assenti nella versione del 1999.

Oltre alla norma UNI 9795, è bene dare un'occhiata anche alla lunga serie delle norme UNI EN 54 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio”, le quali pur essendo rivolte ai costruttori dei dispositivi che compongono la rivelazione incendi, contengono a volte alcune indicazioni importanti. L'elenco delle norme sui sistemi di rivelazione è il seguente:

•  Norma UNI EN 54-1 “Introduzione”;

•  Norma UNI EN 54-2 “Centrale di controllo e segnalazione”;

•  Norma UNI EN 54-3 “Dispositivi sonori di allarme incendio”;

•  Norma UNI EN 54-4 “Apparecchiatura di alimentazione”;

•  Norma UNI EN 54-5 “Rivelatori di calore – Rivelatori puntiformi”;

•  Norma UNI EN 54-7 “Rivelatori di fumo – Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione”;

•  Norma UNI EN 54-10 “Rivelatori di fiamma – Rivelatori puntiformi“;

•  Norma UNI EN 54-11 “Punti di allarme manuale“;

•  Norma UNI EN 54-12 “Rivelatori di fumo – Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso“;

A chiudere il quadro bisogna dire che esiste un progetto di norma europeo Pr EN 54-14 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Linee guida per la progettazione, installazione, uso e manutenzione”, che in un prossimo futuro affiancherà la norma UNI 9795, non sostituendola però, in quanto il progetto EN 54-14 sarà recepito come Specifica Tecnica e non come vera e propria norma, consentendo così la sopravvivenza della norma nazionale.

2.  Come è fatto un impianto di rivelazione incendi

Possiamo dire in due parole come è fatto un sistema di rivelazione incendi? Innanzitutto occorre che qualcosa (rivelatore quindi sistemi automatici di rivelazione) o qualcuno (uomo quindi sistemi manuali di segnalazione) si accorga dell'incendio. Fatto il primo passo, il segnale d'incendio viene trasmesso ad una centrale di controllo, la quale invia l'allarme a vari dispositivi (sonori, luminosi, telefonici, spegnimento incendi, etc.). In sostanza è tutto qua: pare semplice, ma non è sempre così soprattutto nella scelta e nel posizionamento dei rivelatori e dei dispositivi di allarme.

Comunque un sistema fisso automatico è composto da una serie di dispositivi schematizzabili come in Figura 2, nella quale si riconoscono:

•  Rivelatore d'incendio: è il componente del sistema che contiene almeno un sensore che costantemente o ad intervalli frequenti sorveglia almeno un fenomeno fisico e/o chimico associato all'incendio e che fornisce almeno un corrispondente segnale alla centrale di controllo e segnalazione. La tipologia dei rivelatori è differenziata e sarà trattata più avanti in dettaglio. Se l'impianto è un sistema fisso di segnalazione manuale, i rivelatori automatici sono ovviamente assenti.

Figura 1 – Rivelatore di fumo

Figura 2 – In rosso i componenti essenziali che devono far parte del sistema,
in giallo i componenti aggiuntivi che possono far parte del sistema

continua...

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