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Guida agli impianti di rivelazione incendi
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9.  Verifica, esercizio e manutenzione dell'impianto

Di verifiche degli impianti di protezione antincendio (e quindi anche degli impianti di rivelazione) si occupa, non solo la norma UNI 9795, ma addirittura un disposto legislativo, il Decreto del Ministero dell'Interno 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, il quale si applica però, come è evidente dal titolo, unicamente ai luoghi di lavoro.

9.1 Indicazioni del DM 10/03/98

All'art. 3, relativo alle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, il suddetto decreto afferma che “il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a ….garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI”.

Andiamo allora a vedere cosa dice l'allegato VI. All'art. 6.1 si legge che “Tutte le misure di protezione antincendio previste ……. per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza . Per ognuna di queste azioni, il DM 10/03/98 fornisce una definizione: •  Sorveglianza : un controllo visivo atto a verificare che ….. gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative; •  Controllo periodico : insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale , per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti; •  Manutenzione : operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti; •  Manutenzione ordinaria : operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste; •  Manutenzione straordinaria : intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione; Ma chi si deve occupare della manutenzione ? Chiaramente il datore di lavoro, come specificato all'articolo 6.4 dell'allegato VI del DM 10/03/98, dove si afferma che “ Il datore di lavoro e' responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione e' quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato ”. Anche se non vengono specificate quale competenza e quale qualifica.

Anche l'articolo 4 del decreto si occupa di manutenzione impianti, affermando che “ gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore ”. Cosa significa tutto ciò ? Che non esistono alibi per il datore di lavoro, in quanto se anche non esistessero norme nazionali su come effettuare i controlli, deve andare oltre confine e seguire semmai consolidate norme di altri paesi europei (es. la norma British Standard 5839-1, il Codice di pratica professionale per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi di rivelazione e allarme incendio negli edifici, adottata In Gran Bretagna).

9.2 Indicazioni della norma UNI 9795

Anche la norma UNI 9795 (che, ricordiamolo, si applica ovunque e non solo nei luoghi di lavoro) si occupa di verifiche e manutenzione, affermando all'art. 8 che la verifica comprende:

  • l'accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo;
  • il controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN 54;
  • il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla norma UNI 9795;
  • l'esecuzione di prove di funzionamento (tra le quali anche quella sulla centrale di controllo), di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio;

La norma UNI 9795 indica dettagliatamente quali siano queste prove di funzionamento da effettuare sul campo, sui vari tipi di rivelatori. A verifica avvenuta deve essere rilasciata un'apposita dichiarazione .

Per quanto riguarda l'esercizio dei sistemi all'art. 9.1 si dice che il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi è di competenza dell'utente che deve provvedere:

•  alla continua sorveglianza dei sistemi;
  • alla loro manutenzione , richiedendo, dove necessario, le opportune istruzioni al fornitore;
  • a fare eseguire come minimo due ispezioni di controllo all'anno ;

A cura dell'utente deve essere tenuto un apposito registro (da mettere a disposizione dell'autorità competente), firmato dai responsabili e costantemente aggiornato su cui devono essere annotati:

  • i lavori svolti sui sistemi o nell'area sorvegliata (per esempio: ristrutturazione, variazioni di attività, modifiche strutturali, etc.), qualora essi possano influire sull'efficienza dei sistemi stessi;
  • le prove eseguite;
  • i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;
  • gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione del sinistro, numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione manuale utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare l'efficienza dei sistemi;
  • Le operazioni di controllo e manutenzione periodiche evidenziando, in particolare le eventuali variazioni riscontrate sia nel sistema sia nell'area sorvegliata, rispetto alla situazione dell'ultima verifica precedente e le eventuali carenze riscontrate;

Al successivo articolo 9.2, la nuova edizione della norma UNI 9795 riprende frasi e concetti sulle responsabilità del datore di lavoro nell'attività di manutenzione, scritti nel DM 10/03/98 e da noi già ripresi nel paragrafo precedente. Oltre a questo viene detto, sempre in accordo con il decreto, che “ ogni sistema in esercizio deve essere sottoposto ad almeno due visite di controllo e manutenzione all'anno, con intervallo fra le due non minore di 5 mesi ”. I risultati delle operazioni di controllo devono risultare, oltre che nell'apposito registro, anche nel certificato di ispezione.

Un'ultima indicazione, la norma la offre riguardo alle operazioni da effettuare occasionalmente dopo che si è verificato o un guasto sull'impianto o un intervento dell'impianto a seguito di un incendio:

  • provvedere alla sostituzione tempestiva degli eventuali componenti danneggiati;
  • fare eseguire, in caso d'incendio, un accurato controllo dell'intera installazione al fornitore incaricandolo, nel contempo, di ripristinare la situazione originale, qualora fosse stata alterata;
  • ripristinare i mezzi di estinzione utilizzati;

La norma indica la periodicità semestrale degli interventi di controllo, ma non specifica nel dettaglio cosa fare. Vediamo dunque quelli che potrebbero essere gli esami visivi e le prove di funzionamento da effettuare.

Sorveglianza (esami visivi):

•  Esame visivo dei rivelatori controllando lo stato del LED di malfunzionamento;

•  Esame visivo dei dispositivi di allarme ottico-acustico;

•  Esame visivo della centrale di controllo per verificare la correttezza di funzionamento dei componenti collegati;

•  Esame visivo dei punti di segnalazione manuale per verificare che siano integri e ben visibili;

•  Ispezione del locale nel quale è contenuta la centrale di controllo per verificare che sia sgombro da materiali e che funzioni l'illuminazione di sicurezza;

•  Controllo dello stato di carica delle eventuali batterie;

•  Verifica che i rivelatori distino almeno 50 cm dai materiali presenti nell'area sorvegliata;

Controlli periodici (prove di funzionamento)

•  Esame generale di tutto l'impianto per verificare la rispondenza al progetto e la compatibilità dei rivelatori per la zona sorvegliata;

•  Efficienza dell'alimentazione principale e di quella di riserva;

•  Prove di funzionamento dei pulsanti manuali;

•  Prove di funzionamento dei rivelatori di incendio;

•  Prove di funzionamento dei dispositivi di allarme ottico-acustico;

•  Prove di funzionamento dei sistemi automatici antincendio (impianto di spegnimento incendio, fermi elettromagnetici delle porte e delle serrande tagliafuoco, sistemi di estrazione del fumo e del calore, disattivazione degli impianti tecnici, etc.);

•  Simulazione di guasti e di fuori servizio;

•  Pulizia (se prevista) dei rivelatori in base alle istruzioni del costruttore;

Se durante l'esecuzione delle prove viene a meno la funzionalità e quindi l'efficacia dell'impianto di rivelazione incendi, occorre mettere in atto delle misure alternative come l'istituzione di un servizio di vigilanza manuale.

 

10.  Disposizione e suddivisione in zone
degli impianti automatici

Un impianto automatico di rivelazione incendi, all'interno di un certo ambiente, deve obbligatoriamente sorvegliare, attraverso l'installazione diretta di rivelatori, le seguenti aree:

  • locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione, nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi;
  • cortili interni coperti;
  • cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici;
  • condotti di condizionamento dell'aria, e condotti di aerazione e di ventilazione;
  • spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati;

mentre possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori, le seguenti aree (a patto che non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici):

  • piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il deposito di materiali combustibili o rifiuti;
  • condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m 2 , a condizione che siano correttamente protetti contro l'incendio e siano opportunamente compartimentati;
  • banchine di carico scoperte (senza tetto);
  • spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
    • abbiano altezza minore di 800 mm
    • abbiano superficie non maggiore di 100 m 2
    • abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m
    • siano totalmente rivestiti all'interno con materiale incombustibile di classe 0 (in base al DM 26/6/84)

•  non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min);

  • vani scale compartimentati;
  • vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione.

La disposizione dei rivelatori deve seguire una suddivisione dell'area sorvegliata in zone, delimitate con una logica tale che sia possibile localizzare in modo rapido e preciso il luogo dell'incendio.

In genere una zona non deve comprendere più di un piano di un edifico, con qualche eccezione tipo i vani delle scale o degli ascensori, i quali possono costituire singole zone, così come anche un intero fabbricato, anche a più piani, se le sue dimensioni sono molto ridotte. In ogni caso, la norma UNI 9795 indica in 1600 m 2 la massima superficie a pavimento che può avere una zona.

Una stessa zona può comprendere più locali, ma con alcune limitazioni:

  • se i locali sono contigui, il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore di 600 m 2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno; oppure
  • se i locali sono contigui, il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore di 1000 m 2 ed in prossimità degli accessi sono installati segnalatori ottici di allarme chiaramente visibili, che consentono l'immediata individuazione del locale dal quale proviene l'allarme;

I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cunicoli e nelle canalette per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell'aria, di aerazione e di ventilazione, ecc.) devono appartenere a zone distinte. Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i rivelatori sono intervenuti e per questo si deve prevedere un ripetitore luminoso visibile (figura 26) della condizione di allarme.

Figura 26 – Ripetitore ottico a LED per la segnalazione remota della condizione di allarme di un rivelatore d'incendio (Fsp sistemi)

I rivelatori, che sono tenuti ad essere conformi alla serie UNI EN 54, devono essere scelti in base alle condizioni ambientali (moti dell'aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze corrosive, presenza di sostanze infiammabili che possono determinare rischi di esplosione, etc.), alla natura dell'incendio nella sua fase iniziale, alla geometria dell'ambiente in cui i rivelatori operano, ed alle funzioni particolari richieste al sistema (es. azionamento del sistema di estinzione incendio, esodo di persone, etc.).

Anche se l'impianto è automatico, esso va comunque completato con un sistema di segnalazione manuale, costituito da punti di segnalazione manuale. In ogni zona devono essere installati almeno 2 punti di segnalazione allarme manuale. I guasti e/o l'esclusione dei rivelatori automatici non devono mettere fuori servizio quelli di segnalazione manuale, e viceversa.

 

continua...

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