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Norma CEI 64-8 variante V3 – Saune
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Dal 1° aprile 2006 è in vigore la variante V3 alla norma CEI 64-8 che modifica fra l'altro la sezione 703 de lla Parte 7, "Ambienti ed applicazioni particolari", relativa ai “Locali e cabine contenenti riscaldatori per sauna”. Le prescrizioni di questa sezione si applicano alle cabine saune installate all'interno di un determinato locale o alle stanze dove sono installati apparecchi riscaldanti per sauna, considerando in questo caso come sauna l'intera stanza. Sono escluse dalla norma le cabine sauna prefabbricate rispondenti a norme specifiche. A volte nelle saune sono installati piatti doccia o d occe di acqua fredda alle quali si applicano le prescrizioni della Sezione 701 della medesima norma. Le saune compaiono all'ultimo posto dell'elenco di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge 04-01-1990 n.1 che disciplina l'attività di estetista e come tali si presume, nonostante le numerose e contrastanti interpretazioni, che l'uso professionale di questi “apparecchi” debba essere praticato sotto la diretta responsabilità di un estetista abilitato. Un estetista è un professionista che cura la bellezza delle persone e che, per poter svolgere il proprio lavoro e utilizzare apparecchi per uso estetico, deve essere regolarmente abilitato ai sensi della suddetta legge ed essere iscritto all'albo delle imprese artigiane della propria provincia. Comunque sia, le saune sono considerate ambienti a maggior rischio elettrico per i quali si rende necessario adottare alcuni provvedimenti particolari.

Fig. 1 – Le saune per uso professionale sono incluse nell'elenco di
apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge 04-01-1990 n.1 

 

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