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Guida agli impianti di rivelazione incendi
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•  Attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo dei VVF ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

•  In base al punto 0-i) dell'allegato A del DM 8/3/85, in tutte le attività soggette al DM 16/2/82 (rilascio CPI), " Gli impianti di rilevazione automatica d'incendio ove esistenti, devono essere collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati come minimo durante le ore di attività". Inoltre, in base al punto 4 dell'allegato A, le distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione, possono essere ridotte fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano installati o potenziati impianti di rilevazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge. Per l'elenco completo delle 97 attività sottoposte a questa disposizione occorre consultare il DM 16/2/82. Alcune delle voci successive coincidono con le predette attività. Occorre però specificare che per alcuni di questi ambienti, successivamente al 1985, sono entrate in vigore delle regole tecniche che hanno abrogato tutte le norme in quel momento in vigore sulla materia;

•  Aziende e uffici di grandi dimensioni

•  Per le aziende e gli uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti (attività 89 del DM 16/2/82), oltre alle disposizioni relative a tutte le attività soggette al CPI, in base al punto 6.3 dell'allegato A del DM 8/3/85 “Limitatamente all'attività di cui al punto 89, negli atrii e nei corridoi di disimpegno esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono essere mantenuti in opera tendaggi non rispondenti al requisito ……… purché siano installati impianti automatici d'estinzione o di rivelazione d'incendio, ……..;

•  Biblioteche ed archivi

•  Il DPR 418/95 che viene applicato agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi, contiene i seguenti riferimenti:

•  Art. 8.3: Mezzi antincendio - ……..Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati…..;

•  Art. 10.5: Piani di intervento e istruzioni di sicurezza - ………. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni: scale e vie di esodo; mezzi di estinzione; dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento; eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; impianti e locali a rischio specifico……;

•  Cave e miniere

•  Il Dlgs 624/96 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima categoria (estratti dalle miniere come grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose, pietre preziose, acque minerali e termali, etc. ), e di seconda categoria (estratti dalle cave come materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, quarzo, sabbie silicee, etc. ). Per un elenco completo delle sostanze occorre consultare il RD 1443 del 29 luglio 1927. I riferimenti all'installazione di un sistema di rivelazione incendi, sono i seguenti:

•  Art. 5 comma g): Misure generali di tutela - i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme;

•  Art. 80 comma 2: (Titolo III – Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione – Capo II – Norme applicabili alle attività di terraferma): I luoghi di lavoro devono essere dotati di rilevatori di incendio collegati a un sistema di allarme, da collocare in idonee postazioni, capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici; il segnale acustico deve esser udibile in tutti i punti del luogo di lavoro;

•  Art. 89 commi 2 e 3: (Titolo III – Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione – Capo III – Norme applicabili alle attività a mare): I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare: a) sistemi di rilevazione di incendi …. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi;

•  Centrali termiche e generatori di aria calda alimentati a gas

•  Per gli impianti termici di portata complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar, il DM 12 aprile 1996, prevede le seguenti disposizioni:

•  Art. 2.2.2: (Titolo II Installazioni all'aperto. Disposizioni particolari - Limitazioni per i generatori di aria calda installati all'aperto): Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m², deve essere installata sulla condotta dell'aria calda all'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80° C o a impianto automatico di rivelazione incendio;

•  Art. 4.3.2: (Titolo IV, installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione. Accesso e comunicazioni): L'accesso può avvenire: …… e/o da locali attigui, purché pertinenti l'attività stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi;

•  Art. 4.4.2: (Titolo IV, installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie. Accesso e comunicazioni): L'accesso può avvenire: ……e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazioni incendi;

•  Art. 4.5.3: (Titolo IV, installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto. Condotte aerotermiche): ……..Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da: - rilevatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi siano a servizio di più di un compartimento antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria……;

•  Centri commerciali

•  Per le medie e grandi strutture commerciali (comprendenti anche i raggruppamenti di più esercizi commerciali singoli purché ubicati in un'unica area coperta e circoscritta di almeno 400 m 2 di superficie di vendita), si applica la guida CEI 64-51, la quale prescrive:

•  Art. 4.5: L'impianto dei servizi di sicurezza deve essere alimentato da apposita sorgente autonoma e indipendente (ad esempio da gruppo di continuità e/o equivalente). Si raccomanda che da tale impianto siano alimentate le seguenti utilizzazioni strettamente connesse con la sicurezza delle persone, con propri circuiti: ……. rilevatori di incendio e relativi impianti di protezione attiva (ad es. apertura cupoline);

•  Art. 11, nota: Impianti elettrici nei magazzini - Per alcune merci, in relazione anche alla superficie del locale deposito, può essere prescritta l'installazione di impianti di rilevamento e/o spegnimento incendi;

•  Depositi di GPL

•  Nei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, si applica il DM 13/10/94 che al punto 11.12.2 dell'allegato, afferma “I depositi di capacità complessiva superiore a 200.000 kg devono essere provvisti di impianto di rilevazione di incendio con sensori o fusibili disposti in corrispondenza dei punti critici del deposito, che azionano la chiusura delle valvole di blocco previste”;

•  Edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica (vedi anche biblioteche e musei)

•  La norma CEI 64-15 prescrive, all'art. 3.6, che nel locale adibito a contenere la cabina di trasformazione, nel locale adibito a contenere i gruppi elettrogeni e nel locale adibito a contenere le batterie di accumulatori devono essere adottati i seguenti provvedimenti: ….. b) in ogni locale deve essere previsto un sistema di rivelazione e allarme antincendio, ed è preferibile l'installazione di un impianto di spegnimento incendi;

•  La norma CEI 64-15 si applica agli edifici pubblici o privati, monumentali o meno, pregevoli per rilevanza storica o artistica sia dal punto di vista della struttura che del contenuto o di entrambe, destinati ad abitazione (es. castelli, ville, etc), al culto (es. cattedrali, chiese, cappelle private, etc), a bene demaniale (es. palazzi adibiti ad uffici pubblici, etc), oppure adibiti a musei, gallerie, mostre o esposizioni di oggetti d'arte o collezioni, biblioteche, archivi storici, teatri e simili.

•  Impianti sportivi

•  Esistono prescrizioni particolari, riguardo alla rivelazione incendi, dettate dal DM 18/3/96 che riguardano gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Le prescrizioni valgono anche se l'impianto è inserito in un complesso non sportivo sono valide nel caso in cui è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100:

•  Art. 8: Sistema di vie d'uscita - Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati ……;

•  Art. 15: Strutture, finiture ed arredi - Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 ……………;

•  Art. 16: Depositi – [Per] i locali, di superficie superiore a 25 m² destinati al deposito di materiale combustibile, ……. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio……;

•  Art. 17: Impianti tecnici - Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza: …… c) rilevazione; d) impianti di estinzione incendi. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: - segnalazione e allarme: 30 minuti; ……
Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi: Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.

•  Art. 19: Gestione della sicurezza - All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte bene in vista precise istruzioni ……. ed in particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione: …. del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;……..

continua...

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