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Guida agli impianti di rivelazione incendi
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•  Locali di pubblico spettacolo

•  Il DM 19/08/96, prevede in diversi articoli il ricorso agli impianti di rivelazione:

•  Art. 2.3.2 i): Titolo II – Disposizioni generali per la costruzione dei locali: qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico, può consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, ….;

•  Art. 2.3.3: Titolo II – Disposizioni generali per la costruzione dei locali: Materiale scenico. Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è ammesso l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. é consentito l'impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico…..;

•  Art. 4.3.4: Titolo IV – Misure per l'esodo del pubblico dalla sala: Lunghezza delle vie di uscita. Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, ….. non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi ……;

•  Art. 4.5.3: Titolo IV - Ventilazione. I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non inferiore a 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata;

•  Art. 12.3.2 b): Titolo XII – Aree ed impianti a rischio specifico. Impianti di condizionamento e ventilazione, condotte: …… Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo……;

•  Art. 12.3.2 c): Titolo XII – Aree ed impianti a rischio specifico. Impianti di condizionamento e ventilazione, dispositivi di controllo: Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore;

•  Art. 13.1: Titolo XIII – Impianti elettrici. Generalità: i seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:…… c) rivelazione; d) impianti di estinzione degli incendi; ………;

•  Art. 13.2: Titolo XIII – Impianti elettrici. Impianti elettrici di sicurezza: L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (<=0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ….. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: -- rivelazione e allarme: 30 minuti; …….

•  Titolo XVI: Impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi: Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795;

•  Art. 18.6: Titolo XVIII - Gestione della sicurezza: Registro della sicurezza antincendio. Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio: - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi ……;

•  Titolo XIX: - Adeguamento degli edifici esistenti. I locali esistenti, di cui all'art. 5, devono essere adeguati alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti punti: ….. - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;

Ricordiamo che il DM 19/08/96 si applica a "teatri; cinematografi; cinema-teatri; auditori e sale convegno; locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; sale da ballo e discoteche; teatri tenda; circhi; luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del decreto anche i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono invece esclusi a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)”. Occorre infine ricordare che il decreto in questione abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi in materia;

•  Le stesse disposizioni sono ribadite anche dalla guida CEI 64-54;

•  Luoghi di lavoro

•  Il DM 10/03/98 contiene diverse prescrizioni riguardanti l'installazione degli impianti di rivelazione incendi nei luoghi di lavoro:

•  Art. 1.4.4 - Allegato I: Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. Classificazione del livello di rischio di incendio…… C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato …… c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, e' possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi……;

•  Art. 1.4.5 - Allegato I: Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. Adeguatezza delle misure di sicurezza. Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene ……. sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, e' da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. …….. Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative: ………… C) Rivelazione ed allarme antincendio 1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico); ………..3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;

•  Art. 2.8 – Allegato II. Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi. Lavori di manutenzione e ristrutturazione…. Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato…..;

•  Art. 3.7 – Allegato III. Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio. Misure di sicurezza alternative. Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei
seguenti accorgimenti, ……. ……. e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione;

•  Art. 3.9 - Allegato III. Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio. Porte installate lungo le vie di uscita. …….L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito: - dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;…….

•  Art. 4.1 – Allegato IV. Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio. Obiettivo. L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme e' di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento;

•  Art. 4. 5 - Allegato IV. Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio. Rivelazione automatica di incendio. Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio e' di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura. Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio e' da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone. Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura compensativa. Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo. Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati;

•  Art. 4.6 - Allegato IV. Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio. Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative. Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi: - installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale; - installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti; - miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi; - installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme;

•  Art. 6.1 – Allegato VI. Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio. Generalità. Tutte le misure di protezione antincendio previste: ……. - per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza;

•  Art. 8.2 – Allegato VIII. Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio. Contenuti del piano di emergenza. I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono: - il sistema di rivelazione e di allarme incendio;…..

•  Il Dlgs 626/94, prescrive, all'allegato II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro Punto 1 - Rilevazione e lotta antincendio: A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme……;

•  Magazzini

•  Sia la Guida CEI 64-51 sui centri commerciali, che la guida CEI 64-53 sugli edifici ad uso prevalentemente residenziale, nelle note degli articoli 11 e 12 rispettivamente, fanno notare che “Per alcune merci, in relazione anche alla superficie del locale deposito, può essere prescritta l'installazione di impianti di rilevamento e/o spegnimento incendi”;

 

 

•  Metropolitane

•  Il DM 11/01/88 (che si applica agli impianti fissi delle stazioni sotterranee e delle linee sotterranee, mentre non si applica alle stazioni fuori terra, alle linee fuori terra, ai depositi e alle officine in superficie) prevede:

•  Art. 6.2.2 - Impianti di rivelazione e segnalazione incendi. Ogni stazione deve essere sorvegliata da impianti automatici di rivelazione di incendi. Impianti automatici di rivelazione devono inoltre essere installati:

•  a) nei locali tecnici;

•  b) nei locali macchine degli ascensori, nei vani macchine delle scale mobili e dei corridoi mobili;

•  c) nei passaggi per cavi sotto le banchine;

•  d) lungo le scale ed i corridoi mobili e nelle relative aree di accesso delle banchine.

I segnali devono pervenire in un luogo permanentemente presidiato (24 ore su 24) da dove sia possibile l'agevole individuazione delle aree interessate dal principio d'incendio e dare l'avvio all'intervento. Nei locali e nei volumi protetti da impianti automatici di estinzione a pioggia (sprinkler) può essere evitata l'installazione di quelli di rivelazione;

•  Art. 6.2.3 – Impianti di allarme. In caso di necessità deve essere possibile dare le necessarie disposizioni al pubblico tramite un impianto di altoparlanti. Gli apparecchi di diffusione devono essere installati in tutti gli ambienti aperti al pubblico ed in quelli in cui il personale può essere presente. Essi devono poter funzionare per almeno 60 minuti anche mancando la tensione di rete.

Art. 6.2.5 - Fondi di energia per gli impianti elettrici di emergenza. ….. E' ammesso che il locale contenente il gruppo elettrogeno sia ubicato a qualsiasi quota a condizione che l'ingresso al locale stesso avvenga a mezzo locale filtro aerato. Detto locale altresì deve essere dotato di impianti fissi di rivelazione e spegnimento …………..;

 

continua...

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